La legge regionale è, in Italia, una legge approvata da un Consiglio regionale e promulgata dal presidente della Giunta. Le leggi regionali hanno vigore nella sola Regione di riferimento.

Normativa In Italia la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione e ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge statale.

Procedimento legislativo Le leggi regionali seguono un iter legis che si articola in diverse fasi:

fase d'iniziativa; fase istruttoria; fase deliberativa; fase integrativa dell'efficacia

Fase di iniziativa Il potere di presentare un disegno di legge all'approvazione del Consiglio Regionale spetta:

ai singoli consiglieri regionali; alla Giunta Regionale; ai consigli provinciali e comunali, ma solo per le regioni a statuto speciale o su proposta del corpo elettorale

Fase istruttoria Quest'attività è espletata dalle Commissioni Consiliari, in sede referente.

Fase deliberativa Quest'attività spetta esclusivamente al Consiglio Regionale.

La legge viene discussa in Consiglio, quindi viene votata articolo per articolo, e infine è votata nel suo complesso, con la votazione finale.

È invece scomparsa la successiva fase che prevedeva l'apposizione del visto da parte del Commissario governativo.

Fase integrativa dell'efficacia Dopo che è stata votata, la legge è promulgata dal Presidente della Giunta Regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Competenza In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa generale appartiene allo Stato e alle Regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie.

La competenza a legiferare può essere: esclusiva dello Stato; concorrente tra Stato e Regioni; residuale delle Regioni;

L'art. 117 Cost. infatti definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie.

Prima di questa legge di riforma costituzionale (l. cost. n. 3/2001) le Regioni a Statuto ordinario (quelle speciali già avevano poteri esclusivi) potevano esercitare il potere legislativo solo nelle materie tassativamente indicate nell'art. 117 Cost. e soltanto nei limiti di una legge-cornice statale ovvero dei principi fondamentali della materia (cosiddetta competenza concorrente).

Da ultimo la legge 131-2003, la cosiddetta legge La Loggia, precisa che rimangono in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza è passata alle regioni, fino a che le stesse non legifereranno sull'argomento; lo stesso vale per le materie su cui la competenza è passata dalle regioni allo Stato, per cui rimarranno in vigore le leggi regionali fino a diversa statuizione dello Stato.

Competenza esclusiva dello Stato La competenza esclusiva dello Stato si esplica sulle seguenti materie:

organizzazione dello Stato; sicurezza dello Stato; rapporti internazionali; politica economica e monetaria; rapporti tra le persone; sulla giustizia; sui trattamenti sanitari obbligatori sulle politiche sociali; sulla tutela ambientale; su argomenti residuali, come la determinazione dei pesi e delle misure, o i dazi e le dogane. immigrazione sistema valutario

Competenza concorrente dello Stato e Regioni La competenza concorrente Stato-Regioni si esplica, a titolo esemplificativo, sulle seguenti materie:

commercio con l'estero; istruzione; ricerca scientifica; ordinamento sportivo; porti e aeroporti; tutela e sicurezza del lavoro; beni culturali.

Legge regionale statutaria La legge regionale statutaria, nelle Regioni a statuto ordinario, contiene lo statuto d'autonomia, modificabile esclusivamente da leggi statutarie ed è disciplinata dall'articolo 123 della Costituzione.

Voci correlate Legge Diritto Fonti del diritto Legge provinciale Legge ordinaria

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