In base all’art. 769 c.c. la donazione è «il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione». Si possono distinguere quattro tipi di donazione: la donazione reale costitutiva, che ha ad oggetto la costituzione ex novo senza corrispettivo di un diritto reale di godimento (come ad esempio accade nel caso del pieno proprietario che doni l’usufrutto); la donazione reale traslativa, che ha ad oggetto il trasferimento a titolo gratuito di un diritto reale di godimento già esistente nel patrimonio del donante; la donazione liberatoria, con la quale il donante libera il donatario da un obbligo non ancora adempiuto e che rientra nella espressione generica “disposizione di un diritto” utilizzata dal legislatore nell’art. 769; la donazione obbligatoria, con la quale il donante assume gratuitamente un’obbligazione.
Consolidata giurisprudenzaCass. 11 marzo 1996, n.2001; Cass. 26 maggio 2000 n. 6994 ritiene che la donazione si caratterizzi per la necessaria compresenza di due elementi: L'elemento soggettivo, cioè l’animus donandi, consistente nella consapevolezza in capo al donante di arrecare ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti; L'elemento oggettivo, costituito dal contemporaneo arricchimento di un soggetto, il donatario, e dal depauperamento di un altro, il donante. Secondo un primo orientamento l’animus donandi sarebbe correlato alla causa del contratto, venendo a identificarsi con la stessa.
Questa è la c.d. teoria soggettiva, che ha sostenitori tutt’ora sia in dottrina sia in giurisprudenza.
Prevale nettamente la tesi (teoria oggettiva) in base alla quale la causa della donazione è tipica e va ravvisata nell'obiettivo impoverimento del donante e nel conseguente arricchimento del donatario. Viceversa, l'elemento soggettivo dell'animus donandi non rientrerebbe nella causa, ma atterrebbe alla volontà del negozio.
È noto che la causa deve essere distinta dai motivi, che sono giuridicamente irrilevanti, ad eccezione delle ipotesi espressamente previste per legge: Motivo erroneo (art. 787 c.c.); motivo illecito (art. 788 c.c.); motivo di liberalità (art. 770 comma 2 c.c.).
Storia
Lo Statuto Albertino del 1865 L’istituto della donazione di cosa altrui non è espressamente disciplinato né dal codice del 1865, né dal codice civile del 1942.
All'epoca in cui vigeva lo Statuto Albertino del 1865, la donazione di cosa altrui era ritenuta vietata dalla dottrina e dalla giurisprudenza dell’epoca, le cui motivazioni si fondavano sull’interpretazione delle norme giuridiche riguardanti la “vendita di cosa altrui” (art. 1459) e della “donazione di beni futuri” (art. 1064).
Il codice dell’epoca vietava espressamente la donazione di beni futuri statuendo che «la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante; se comprende beni futuri, è nulla riguardo a questi».Statuto Albertino - Art. 1064 La ratio legis sottesa al divieto della donazione di beni futuri sarebbe espressione del principio, recepito dal codice civile del 1865, del «donner et retenir ne vaut» ("tenere e vale non vale"). L’art. 1050 dello Statuto, infatti, prevedeva quali requisiti della donazione l’attualità e l’irrevocabilità dello spoglio i quali, nel caso di donazione di beni futuri, venivano meno.
L’operatività del divieto sancito dall’art. 1064 si estendeva, dunque, in via analogica anche alle donazioni che avessero avuto ad oggetto beni altrui, presupponendo esse il successivo acquisto ad opera del donante. Ed infatti sotto il profilo soggettivo la dottrina considerava i beni altrui come beni futuri, poiché non facenti parte del patrimonio del donante.
In via interpretativa ed analogica Il divieto di donazione di cosa altrui veniva ricavato dalla dottrina dell’epoca anche alla luce dell’art. 1459, il quale statuiva che «la vendita della cosa altrui è nulla: essa può dar luogo al risarcimento dei danni se il compratore ignorava che la cosa era d’altri. La nullità stabilita da questo articolo non si può mai opporre dal venditore».Statuto Albertino - art. 1459 La ratio di tale divieto si individuava nel cosiddetto principio di attualità del diritto, in base al quale il venditore non poteva vendere un bene di cui, al momento del trasferimento, non era proprietario.
Parimenti si riteneva vietata la donazione di cosa altrui non essendo il donante titolare del diritto di cui voleva disporre.
Il Codice Civile del 1942 Analogamente allo Statuto Albertino del 1875, l’attuale assetto normativo sancisce all’art. 771 c.c. che la donazione di beni futuri è nulla. L'articolo in esame statuisce infatti: «La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati». Si osserva tuttavia che la definizione di contratto di donazione di cui all'art. 769 c.c. non prevede più, a differenza di quella contenuta nello Statuto Albertino, tra gli elementi essenziali l’attualità dello spoglio e l’irrevocabilità.
La miglior dottrina individua la ratio del divieto di donazione di beni futuri nella scelta del legislatore di limitare le liberalità avventate.
Inoltre, a differenza dello Statuto Albertino, l’attuale codice civile ritiene valida la vendita di cosa altrui, statuendo all'art. 1478 c.c. che «se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa». Permane, dunque, il silenzio del legislatore riguardo alla donazione di cosa altrui, sicché la suddetta questione interpretativa è stata oggetto di appassionato dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
I principali orientamenti giurisprudenziali La tesi della nullità Un consolidato orientamento ritiene che debba essere esclusa la validità di una donazione avente ad oggetto beni altrui, poiché le ragioni di tutela del donante, giustificative del divieto di donazione di beni futuri, devono rinvenirsi anche in questa fattispecie.
La lettera della norma, in questo senso, sembra legittimare una libera disponibilità di beni per spirito di liberalità, soltanto in presenza degli stessi; la donazione di beni futuri, al pari della donazione di cosa altrui, riguardando beni non facenti parte del patrimonio del soggetto donante - al momento del compimento dell’atto traslativo – sarebbero affette da nullità.
I due istituti sarebbero accomunati da identità di ratio, con la precisazione che: nel caso di donazione di cosa futura il bene risulta non ancora esistente in rerum natura e, quindi, in senso oggettivo; nel caso di donazione di cosa altrui, il bene non potrebbe ritenersi presente, perché non appartenente alla sfera patrimoniale del donante, ma di un terzo.
Ne deriva che, sussistendo la medesima struttura negoziale, la nullità, ex art. 771 c.c. deve essere comminata anche nel caso di donazione di cosa altrui.
Sarebbe la stessa legge a deporre in questo senso sia per quanto concerne l’inciso “beni presenti”, interpretato nel senso di appartenenza, sia con riferimento al profilo della nullità del negozio giuridico traslativo, relativo a questi beni.
Ulteriore argomento risiederebbe nella ratio del divieto di cui all’art. 771 c.c. individuato dalla dottrina nell’esigenza di non favorire la prodigalità del donante, a maggior ragione se ha ad oggetto beni che non fanno parte della sua sfera patrimoniale. Secondo tale dottrina infatti, anche la disciplina della vendita di cosa altrui avrebbe natura giuridica eccezionale, non essendone ammessa l'applicabilità a fattispecie non espressamente previste dalla legge.
Nell’ambito di tale interpretazione è stato da taluni escluso, inoltre, che l’eventuale acquisto del diritto di proprietà ad opera del donante, successivo alla stipulazione del contratto, possa produrre un effetto sanante. Il nostro ordinamento infatti non ammette, come regola generale, ipotesi di convalida della nullità; ne consegue che la donazione compiuta in violazione dell’art. 771 c.c. non costituirebbe titolo astrattamente idoneo per l’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.
In particolare, secondo una tesi risalente, «la convenzione che contenga una promessa di attribuzione dei propri beni a titolo gratuito configura un contratto preliminare di donazione che è nullo, in quanto con esso si viene a costituire a carico del promittente un vincolo giuridico a donare, il quale si pone in contrasto con il principio secondo cui nella donazione l’arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di liberalità, in virtù cioè di un atto di autodeterminazione del donante, assolutamente libero nella sua formazione».Cass. Sez II - Sent.12 giugno 1979 n. 3315
In questa prospettiva si pone però il problema della tutela del donatario, il quale ha accettato il bene in buona fede, ignorando l’altruità dello stesso e facendo legittimo affidamento sulla validità di un contratto che è risultato poi invalido. A tal fine si potrebbe pertanto configurare da un lato una forma di responsabilità precontrattuale del donante ex art. 1338 Cod. Civ., il quale conosce o avrebbe dovuto conoscere che la mancata proprietà del bene donato avrebbe costituito una causa di invalidità del contratto stesso, dall’altro una forma di acquisto a non domino ex art. 1159 cod. civ., purché sussista il possesso del donatario, la sua buona fede ed un titolo idoneo.
Con riferimento alla responsabilità precontrattuale, è necessario precisare che il danno risarcibile si limiterà all’interesse negativo, ossia il denaro eventualmente speso, il tempo impiegato e possibili alternative mancate, non estendendosi al valore del bene donato. Quindi il donatario che ha ricevuto il bene in forza di un contratto nullo, potrà acquistare la proprietà dello stesso in forza del possesso ad usucapionem e non in forza del titolo contrattuale.
Ulteriore questione è se il donatario possa acquistare il bene donato anche in virtù di un possesso più breve, ossia di un'usucapione abbreviata la quale richiede, per l'acquisto della proprietà, la presenza di un titolo idoneo.
Secondo un orientamento diffuso in dottrina e giurisprudenzaCass. 27 aprile 1965 n. 1011, in Giust. Civ. 1964, I, 1064, il riferimento alla idoneità del titolo deve essere interpretato nel senso che, ove il dante causa sia titolare del bene, l’acquisto a favore dell’avente causa si verifica senz’altro in forza di quel titolo. In altre parole, il difetto di titolarità del bene in capo al disponente deve essere l’unico impedimento all’efficacia reale del negozio.
Altrettanto diffusa è la tesi in base alla quale il negozio nullo non costituisca un titolo idoneo ai fini dell’usucapione abbreviata, in quanto l’inefficacia iniziale ed assoluta non lo renderebbe produttivo di alcun effetto giuridicoCass. 8 giugno 1982 n. 3466.
Per tali ragioni parte della dottrina nonché la giurisprudenza di legittimità hanno escluso che la donazione di bene altrui costituisca titolo idoneo ai fini dell'usucapione abbreviata.Cass. 20 dicembre 1985, n.6544
Si segnala altresì un diverso orientamento giurisprudenzialeCass. Sez II - 5 maggio 2009 n. 10356 il quale, pur aderendo alla tesi della nullità ha tuttavia sostenuto che la donazione di bene altrui (seppur nulla) rappresenti un titolo idoneo ai fini dell'usucapione abbreviata.