Il sindaco, nell'ordinamento italiano, è il capo dell'amministrazione comunale.

Denominato anche primo cittadino, il sindaco, secondo l'art. 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è uno degli organi di governo del comune, assieme alla giunta comunale e al consiglio comunale.

Storia L'età napoleonica e introduzione della figura Durante l'età napoleonica fu introdotto in Italia un sistema di organizzazione dei poteri locali piramidale-gerarchico, che rispecchiava quello francese: il territorio era ripartito in dipartimenti, distretti, cantoni (a soli fini elettorali) e comuni. Al dipartimento era preposto un prefetto, nominato dal ministro dell'interno, al distretto un sottoprefetto e al comune un podestà, che era al contempo capo dell'ente e delegato del Governo. Con la caduta di Napoleone e la restaurazione dei precedenti ordinamenti monarchici, il nuovo sistema di organizzazione amministrativa fu generalmente mantenuto, essendosi rivelato efficiente. Figura simile era presente nel Regno delle Due Sicilie, dove il capo dell'amministrazione comunale era chiamato "pretore urbano", e nel Regno di Sardegna

L'unità d'Italia Dopo la proclamazione del Regno d'Italia la figura venne mantenuta con l'estensione della legislazione del Regno di Sardegna al nuovo Stato con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A. In base a questa legge il territorio dello Stato era diviso in province con a capo il prefetto, circondari con a capo il sotto-prefetto e comuni con a capo il sindaco, che manteneva l'ambigua natura di rappresentante della collettività e di organo locale dello Stato.

Il sindaco era inizialmente nominato con Regio decreto e doveva essere scelto fra i consiglieri comunali. Solo

I cambiamenti durante il ventennio fascista

Durante il ventennio fascista, gli organi democratici comunali furono soppressi e sostituiti da organi di nomina governativa. Dapprima il Comune di Roma fu trasformato in Governatorato (R.D.L. 28 ottobre 1925, n. 1949); in seguito fu introdotta la figura del podestà, inizialmente nei comuni con meno di abitanti (Legge 4 febbraio 1926, n. 237) e poi in tutti gli altri (R.D.L. 3 settembre 1926, n. 1910). Tali leggi di riforma, confluite poi nel Testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, delinearono un sistema nel quale il sindaco, la giunta e il consiglio comunale venivano soppressi e le loro funzioni venivano tutte attribuite a un unico soggetto, il podestà, nominato con regio decreto per cinque anni con possibilità di riconferma ma che poteva essere rimosso dalla carica in ogni momento. Il podestà era affiancato da una consulta municipale, composta da almeno sei consultori nominati dal prefetto (o, nelle grandi città, dal ministro dell'interno), con funzioni consultive su alcune materie indicate dalla legge e su tutte le altre questioni che il podestà avesse ritenuto di sottoporgli. Nei comuni con più di abitanti il podestà poteva essere affiancato da uno o due vice-podestà (secondo che la popolazione fosse o meno superiore a abitanti), nominati dal ministro dell'interno. La città di Roma aveva un ordinamento differenziato, essendo le funzioni municipali attribuite a un governatore, coadiuvato da un vicegovernatore, come lui di nomina regia, e dalla consulta di Roma, costituita da dodici consultori nominati dal ministro dell'interno.

La seconda guerra mondiale e il dopoguerra In seguito alla caduta del fascismo, l'amministrazione provvisoria dei comuni fu disciplinata con R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 che la affidò, fino al ripristino del sistema elettivo, a un sindaco e a una giunta comunale, nominati dal prefetto su proposta del CLN. Il sistema che prevedeva l'elezione da parte dei cittadini del consiglio comunale, il quale a sua volta eleggeva sindaco e giunta, fu ripristinato con D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1.

Con il periodo repubblicano si estende l'elettorato attivo e passivo alle donne. Tra il 1946 e la metà del 1950 furono elette le prime quattro donne sindaco: Ninetta Bartoli, sindaco dal 10 marzo 1946 al 1958 di Borutta; Caterina Tufarelli Palumbo, sindaco dal 24 marzo 1946 al 1952 di San Sosti; Ada Natali, sindaco dal 1946 al 1959 di Massa Fermana; Elisa Carloni sindaco dal 1946 al 1949 di Castiglion Fibocchi; Maria Chieco Bianchi, sindaco dal 1949 al 1954 di Fasano e Vittoria Giunti, sindaco dal 1956 del comune siciliano di Santa Elisabetta. La prima donna sindaco di un capoluogo di provincia fu invece Luisa Gallotti Balboni, che guidò il comune di Ferrara dal 1951 al 1958.

Le riforme degli anni 1990 Con la legge 8 giugno 1990, n. 142, la prima disciplina generale degli enti territoriali dopo la fondazione della Repubblica, fu prefigurato un nuovo ente, effettivamente introdotto solo nel 2015: la città metropolitana, con la figura del sindaco metropolitano.

Con la legge 25 marzo 1993, n. 81 vennero introdottePinto, Ferdinando, and Sandro Staiano. 1998. Il nuovo sindaco : riflessioni dopo la riforma / Ferdinando Pinto, Sandro Staiano. n.p.: Torino : G. Giappichelli, c1998. l'elezione diretta da parte dei cittadini del sindaco e del consiglio comunale e la nomina dei componenti della giunta da parte del sindaco. In questo modo la forma di governo del comune, in precedenza riconducibile al modello parlamentare, venne avvicinata al modello presidenziale. La stessa legge fissò la durata del mandato del sindaco a quattro anni (art. 2), successivamente portati a cinque (art. 7, legge 30 aprile 1999, n. 120).

Evoluzione etimologica del termine Il termine italiano è posteriore al termine francese syndic (pron. ), e quindi probabilmente derivato da esso, in uso presso l'amministrazione sabauda e in generale nei Paesi francofoniAlexis de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution , p. 93. Il termine syndic è attualmente ancora in uso ufficialmente in francese in Valle d'Aosta e in buona parte della Svizzera romanda, ma non in Francia, dove il termine maire si è affermato nell'uso ufficiale a partire dalla Rivoluzione francese. L'amministrazione sabauda ha conservato questo termine a seguito dell'Unità d'Italia.

Questo termine, assieme ad alcuni altri termini relativi a cariche politiche, è stato recentemente adattato al femminile, divenendo comune, sui giornali in particolare, l'appellativo di sindaca. Tale modificazione del termine sindaco ha conosciuto capillare diffusione a partire da una polemica sui "termini femminili tradizionalmente declinati al maschile", che ha coinvolto Giorgio Napolitano, Vittorio Sgarbi e Laura Boldrini agli inizi di gennaio 2017. In particolare Giorgio Napolitano, durante il suo ultimo incontro con Laura Boldrini, aveva definito "orribili" e "abominevoli" i tentativi di declinare al femminile termini come sindaco e ministro. Il critico Vittorio Sgarbi, qualche tempo dopo, criticò l'uso dei termini "sindaca" e "ministra" da parte di Laura Boldrini.

In seguito alle affermazioni, l'Accademia della Crusca chiarì che declinare al femminile termini come sindaco o ministro era corretto e da allora i giornali in particolare hanno cominciato a utilizzare i termini ministra e sindaca con maggiore disinvoltura rispetto a prima. In precedenza, i termini sindaco e ministro erano utilizzati al maschile anche per riferirsi a persone di sesso femminile.

Caratteristiche della figura Eleggibilità I requisiti sono definiti dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: Secondo l'art. 46 il sindaco è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune a suffragio universale e diretto ed è membro di diritto del consiglio comunale. Ai sensi dell'art. 55 sono eleggibili a sindaco gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione. Si può essere eletti sindaci di un comune anche se non si risiede nel comune stesso. Secondo il comma 2 dello stesso art. 55, per quanto riguarda l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, che all'art. 1 comma 5 consente l'eleggibilità dei cittadini di altri paesi dell'Unione Europea privi della cittadinanza italiana solo per la carica di consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, in base alla Direttiva comunitaria 94/80 che consente agli Stati membri, ove lo ritengano opportuno, di riservare esclusivamente ai propri cittadini l’accesso a determinate cariche negli enti locali di base.

In base agli artt. 71 e 72 del D. Lgs. n. 267/2000 il sindaco è eletto contemporaneamente all'elezione del consiglio comunale.

Nei comuni con popolazione fino a abitanti unitamente alla lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco, quindi a ogni candidato sindaco deve corrispondere una sola lista e viceversa. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti (a prescindere dal fatto che abbia ottenuto o meno la maggioranza assoluta); solo nel raro caso di parità di voti si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti: in caso di ulteriore parità viene eletto il candidato più anziano.

Nei comuni con popolazione superiore a abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; se nessun candidato ottiene tale maggioranza (situazione che è possibile solo se i candidati sono almeno tre) si procede al ballottaggio fra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 277 del 21 ottobre 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme sull'elezione del parlamento (articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60) nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di comune con popolazione superiore ai abitanti, introducendo così tale incompatibilità attraverso una sentenza additiva.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 5 giugno 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 63 del TUEL nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai abitanti e quella di parlamentare, introducendo così tale incompatibilità attraverso una sentenza additiva, precisando, così che l'incompatibilità è bidirezionale.

Mandato L'art. 51 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali fissa la durata in carica del sindaco in cinque anni, come il consiglio comunale.Tale norma trova applicazione in Trentino-Alto Adige solo nel caso di rinnovamento ordinario degli organi comunali. Nel caso di elezioni anticipate, infatti, il sindaco e il consiglio neoeletti durano in carica solo per il tempo residuo della carica dei loro predecessori decaduti.

Non è possibile ricoprire la carica di sindaco per più di due mandati consecutivi, con l'eccezione dei comuni con popolazione fino a abitanti, in conformità di quanto previsto dal decreto legge 7/2024: a partire dalla sua approvazione, per i sindaci di comuni con popolazione inferiore a abitanti non sono previsti limiti alle ricandidature, mentre per i sindaci di comuni con popolazione tra i e i abitanti è stato fissato un limite di tre candidature.