Lindicatore della situazione economica equivalente, in acronimo ISEE, è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie nella Repubblica italiana. È un indicatore che tiene conto dei redditi, dei patrimoni (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).

Da gennaio 2015 il calcolo dell'indice è stato revisionato in base all'articolo 5 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214 e al conseguente decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5.12.2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Definizione Il DPCM 159/2013 afferma che l'indicatore della situazione economica (ISE) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare (SE).

Gli elementi che concorrono alla formazione dell'indicatore sono, secondo il decreto:

reddito patrimonio mobiliare patrimonio immobiliare nucleo familiare caratteristiche del nucleo familiare.

La norma individua, quindi, criteri unificati di valutazione della situazione economica che devono essere prodotte a quegli enti, da parte dei soggetti che richiedano prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

La produzione della situazione avviene tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.).

Dichiarazione sostitutiva unica Chi richieda la prestazione sociale agevolata deve sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Ogni soggetto ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità di tale dichiarazione, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare.Inoltre, gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

L'INPS rilascerà un'attestazione riportante i dati reddituali e patrimoniali della situazione economica del dichiarante e dei familiari presenti nel nucleo.La DSU, munita dell'attestazione, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate, il quale se ne assume la responsabilità per false dichiarazioni e indebita percezione di una prestazione sociale agevolata, al pari del sottoscrittore della DSU.

Elementi Reddito Lindicatore della situazione reddituale (ISR) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando per ciascuno di essi: il reddito complessivo riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, nel 2022 vanno indicati i redditi percepiti nel 2020) ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. ; i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (rilevati l'anno precedente alla data di presentazione della dichiarazione) al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo.Dipartimento del tesoro - Principali Tassi di Interesse 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 7,000, incrementato di € 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma: l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti; se il canone di locazione si riferisce alla casa di abitazione e alle relative pertinenze, si indica la quota di canone unicamente riferibile all'abitazione; se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016, si è ribadito il principio secondo il quale l'indennità di accompagnamento, e le altre indennità che prescindono dal reddito, verosimilmente le rendite Inail, non sono qualificabili come reddito e restano pertanto fuori dal calcolo dell'ISEE, in quanto si tratta, come altre misure risarcitorie per inabilità che prescindono dal reddito, di somme erogate al fine di attenuare una situazione di svantaggio, che tendono a dar effettività al principio di uguaglianza, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Sono pertanto esclusi, dal reddito ai fini ISEE, i trattamenti erogati da amministrazioni pubbliche in ragione di una condizione di disabilità, non compresi nel reddito complessivo ai fini IRPEF. I trattamenti assistenziali e previdenziali, anch'essi esenti Irpef sono ad oggi ricompresi dal Dpcm nel computo dei redditi Isee: pensione sociale, integrazione al minimo e pensione di invalidità erogati dall'Inps, così come altri trasferimenti monetari di varia natura (come contributi per l'affitto e le utenze, minimo vitale) erogati dalle amministrazioni comunali.

Patrimonio mobiliare Della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre di due anni precedenti alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica: depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va indicato sia il valore del saldo attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre e sia la giacenza media, di due anni precedenti alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Nel calcolo viene utilizzato il valore più alto (questa disposizione è stata introdotta al fine di evitare l'elusione della componente patrimoniale mediante lo svuotamento dei conti correnti il 30/12 e la ricostituzione degli stessi il 02/01 successivo, come avveniva con il precedente regolamento ISEE); titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1; azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui al punto 1, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo; partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo di beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali; masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1; altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto 7. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza. Il complessivo del patrimonio mobiliare di ciascun soggetto appartenente al nucleo familiare convenzionale è assunto per difetto ai cinquecento € o ai suoi multipli.

Patrimonio immobiliare L'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali: