Il bosco (o selva) è un ecosistema costituito da piante legnose, alberi o arbusti, accompagnati da altre specie erbacee o suffrutticose, che costituiscono il sottobosco. Quando un bosco è caratterizzato da superficie e densità maggiori, si parla più propriamente di foresta, nonostante a livello legale e normativo, sia in Italia che in Svizzera, i termini bosco, foresta e selva siano equiparati.
Si distinguono vari tipi di bosco a seconda di alcuni fattori quali:
la natura delle piante che lo costituiscono (di querce, di faggi...); il numero delle specie che lo costituiscono (puri o misti); l'origine (naturali o artificiali); la struttura (fustaie o cedui).
Definizione giuridica e vincolistica Italia
Il bosco, nell'ordinamento giuridico italiano, ha sempre goduto di una tutela, anche negli stati preunitari. La prima legge forestale italiana, la L. 3917 del 20 giugno 1877 Legge forestale detta Majorana-Calatabiano, portò alla convergenza delle varie normative preunitarie, tutelando il bosco sulle cime e le pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno e quelli che, per la loro specie e situazione, possono, disboscandosì o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali. (art. 1). Il bosco non aveva una definizione giuridica: la tutela era garantita dai comitati provinciali, formati dal prefetto della provincia e da ispettori e ingegneri forestali del ministero dell'Agricoltura che, in ogni provincia, avevano il compito di approvare un elenco dei boschi e dei terreni forestali sottoposto a tutela, elenco predisposto dagli ispettori forestali per ogni comune della provincia (art. 5). L'elenco era pubblicato in ogni comune (art. 6) e chiunque poteva presentare osservazioni e chiedere, entro due anni dalla pubblicazione, lo svincolo (art. 8). Per ogni terreno forestale vincolato era vietato il dissodamento senza autorizzazione, che poteva essere rilasciata in caso si realizzassero opere compensative o riparative (art. 9). Il Ministero poteva imporre il rimboschimento dei terreni vincolati (art. 11) e i privati potevano riunirsi in Consorzi forestali per procedere alla piantagione e alla cura dei nuovi boschi. (art. 13). Il disboscamento senza autorizzazione era punito con multe severe e con l'obbligo di ricostituire il bosco (art. 13) e, nei casi più gravi, con l'arresto (art. 23). Il taglio della legna era permesso senza autorizzazione, ma soggetto a regole chiamate prescrizioni di massima, fissate per ogni provincia. L'aspetto negativo della Legge 3967/1867 fu quello di togliere il vincolo forestale, presente negli Stati preunitari, dal livello del mare fino al limite superiore del castagno (circa 800-900 metri di quota), il che permise estesi disboscamenti nelle pianure e nelle colline. Secondo dati ufficiali del Ministero dell'Agricoltura, nell'anno 1900 la superficie forestale vincolata era di 2.200.000 ettari, contro i 4.500.000 ettari del 1876.
La L. 3917/1877 rimase in vigore fino al 31 maggio 1924, quando fu sostituita dal Regio decreto 3267 del 30 dicembre 1923 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani detto Legge Serpieri. Con questa norma il vincolo forestale veniva trasformato in vincolo idrogeologico ed era esteso ai terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.. Per questi terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale. L'Autorità forestale aveva il compito di determinare (art. 2) su di una carta del Regio istituto geografico militare, possibilmente in iscala da 1 a 10,000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini. L'art. 12 prevedeva che I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo. In altre parole, come nella legge del 1877, il vincolo forestale non necessitava di una definizione giuridica di bosco, ma si basava sulla perimetrazione del bosco e dei terreni vincolati e sulla certezza del vincolo.
La L. 431 dell'8 agosto 1985 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale., detta Legge Galasso, estese il vincolo paesaggistico, fino ad allora vigente solo in specifiche aree individuate e perimetrate con specifico decreto ministeriale, ai sensi della L. 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali), a tutti i boschi e foreste. Questa disposizione fece nascere la necessità di stabilire con precisione cosa fosse un bosco sotto il profilo giuridico, esigenza fino ad allora non sentita in quanto il vincolo gravava solo su aree perimetrate e cartografate. Attualmente, le leggi 1497/1939 e 431/1985 sono confluite nel d.lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, che tutela tutti i boschi all' art. 142, comma 1, lettera g).
La legge italiana diede solo nel 2001 la definizione giuridica di bosco col d.lgs. 227 del 18 maggio 2001 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57: nel frattempo, diverse regioni si erano dotate di una propria definizione giuridica di bosco con specifiche leggi regionali. Il d.lgs. 227/2001 stabilì pertanto che la definizione giuridica di bosco spettasse alle regioni e solo in mancanza di tale definizione si dovesse applicare una definizione giuridica a livello nazionale (art. 2).
Attualmente, la legge italiana detta la definizione giuridica di bosco nel d.lgs. 34 del 3 aprile 2018 Testo Unico in Materia di Foreste e Filiere Forestali: un bosco, per essere tale e pertanto vincolato, deve avere un'estensione minima di 2.000 m², una percentuale di copertura del suolo (grossomodo, l'ombra proiettata dalle chiome a terra) di almeno il 20% nonché una larghezza minima di almeno 20 mparametri adottati da ISAFA - TN per il primo inventario forestale nazionale - IFN1 - 1983-1985 che, per prassi ma non per norma, si misura a livello delle chiome. La definizione di bosco del d.lgs. 34/2018 ricalca sostanzialmente quella del d.lgs. 227/2001, ma presenta alcune importanti differenze, in primo luogo la larghezza del bosco è ora misurata a livello delle chiome, mentre per il d.lgs. 227/2001 doveva essere calcolata a livello dei tronchi: ciò ha comportato pertanto un ampliamento della definizione di bosco, che di fatto ha riguardato la pianura e le aree agricole.
Ma la principale novità della definizione giuridica di bosco secondo il d.lgs. 34/2018 è che il bosco deve essere accertato caso per caso: non si basa, come in passato, sulla perimetrazione o sulla identificazione cartografica, né sulla certezza del vincolo, ma può essere accertata da qualunque soggetto deputato al controllo. Non è prevista per i proprietari del bosco nessuna possibilità di contestazione del vincolo. Si tratta dell'unico caso, fra tutte le fattispecie tutelate paesaggisticamente dalla ex Legge Galasso 431/1985 (ora, art. 142 del di.lgs. 42/2004), in cui il vincolo non può essere predeterminato con precisione.
In ossequio all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto del d.lgs. 34/2018 che consente alle regioni di modificare la definizione di bosco, molte regioni hanno disciplinato, con l'adozione di leggi e regolamenti forestali, una definizione differente di bosco, anche se i parametri sono analoghi a quelli sopra esposti.
Svizzera La legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 consente ai Cantoni, entro i limiti fissati dal Consiglio federale, di stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un’area per essere considerata foresta. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un’area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti.
Secondo la normativa del Canton Ticino, la legge 21 aprile 1998, un bosco è costituito da una superficie coperta da alberi, che possa svolgere funzioni forestali, che presenta un’estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un’età di almeno 20 anni. Questi valori numerici non si applicano alle superfici situate lungo i corsi d’acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi (aggregati boschivi) rari. All’interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq (art. 3). Per dare certezza del vincolo, la normativa ticinese prevede che, nell’ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori, il Municipio faccia rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile e lo riporti nel piano regolatore (art. 4). Nuovi edifici ed impianti devono rispettare una distanza di almeno 10 m dal bosco (art. 6). Negli altri casi, solo gli Uffici cantonali possono accertare la natura boschiva di un fondo, previa apposita domanda o d'ufficio. L'accertamento è effettuato dall'Ufficio forestale di circondario, previa convocazione del richiedente. Il risultato dell'accertamento è pubblicato sul Foglio ufficiale e agli albi comunali per un periodo di 15 giorni e dell'esito dell'accertamento viene data comunicazione ai confinanti. Trascorso questo periodo, la Sezione forestale decide sull'accertamento, evadendo nel contempo eventuali opposizioni. La decisione è impugnabile al Consiglio di Stato.
Anche nel Cantone dei Grigioni la Legge cantonale sulle foreste del 11 giugno 2012 definisce come bosco una superficie coperta da alberi, che possa svolgere funzioni forestali, che presenta un’estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un’età di almeno 20 anni. Si possono definire bosco anche superfici di soli 500 mq se adempiono a una funzione della foresta.
San Marino A San Marino non esiste una legge che definisca cosa sia un bosco ai fini della tutela ambientale dei boschi stessi. Tuttavia, i boschi di San Marino sono perlopiù tutelati, in quanto la Legge 16 novembre 1995 n. 126 Legge quadro per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora sottopone (art. 22) a vincolo idrogeologico e forestale tutti i terreni, sia di proprietà pubblica che privata, che rientrano nella planimetria denominata Tavola della Vegetazione Forestale ed Arbustiva. In tutti questi terreni sono, fra l'altro, proibiti i disboscamenti e i dissodamenti dei terreni boschivi ed arbustivi, nonché l'abbattimento delle specie forestali ed arbustive senza preventiva autorizzazione. In altre parole, pur in mancanza di una definizione giuridica di bosco, i boschi stessi sono quasi tutti tutelati grazie alla perimetrazione del vincolo idrogeologico e forestale, che conferisce pertanto certezza di quali siano le aree vincolate.
Caratteristiche dei boschi in Italia
I boschi gestiti dall'Uomo possono essere distinti secondo la.forma.di governo in cedui e fustaie: ceduo è un bosco tagliato periodicamente (di solito ogni 10/30 anni), che a seguito del taglio si rigenera grazie all'emissione di polloni, cioè di ricacci dalla ceppaia. Il bosco ceduo perciò si rigenera prevalentemente per via vegetativa o agamica;