Il Codice della proprietà industriale è un atto normativo della Repubblica Italiana emanato nella forma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in base all'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Il Codice della proprietà industriale ha abrogato circa una trentina di norme (leggi o norme di leggi) e ha quindi racchiuso in un testo unico molte regole frammentarie. Il nuovo Codice ha segnato anche un cambiamento qualitativo, in quanto ha riordinato, aggiornato e semplificato la materia.
Storia La legge delega n. 273 del 12 dicembre 2002 fissava i principi base e i criteri da seguire per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale. Alcuni degli obiettivi erano: Trattare la materia in modo più sistematico, logico e coerente di quanto non facessero tutte le norme precedenti e definire dei settori omogenei con proprie regole; Adeguare la normativa alle regole internazionali e comunitarie (tra cui ad esempio l'accordo TRIPS); Adeguare la disciplina alle moderne tecnologie informatiche; tutto ciò con lo scopo di favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
La legge delega, nelle disposizioni per il riassetto, si è riferita in modo esplicito alla “proprietà industriale”, escludendo così la materia del diritto d'autore. Questa esclusione è stata giustificata dal fatto che le due materie sono di competenza di Ministeri diversi. Oggi la distinzione tra diritto d'autore e proprietà industriale viene da una parte annullata (ad esempio l'accordo TRIPS si riferisce solo alla proprietà intellettuale) dall'altra enfatizzata (volendosi allontanare dal termine “proprietà” per non confondere i diritti su beni materiali con quelli su beni immateriali).
Contenuto Il Codice si compone di 246 articoli. Oltre ai brevetti per invenzione, ai marchi e degli altri segni distintivi e ai modelli di utilità già ampiamente regolati dal codice civile italiano del 1942, e da altre norme. Esso inoltre regola anche le nuove varietà vegetali e le topografie dei prodotti a semiconduttori. All'articolo 1 viene definita l'espressione proprietà industriale:
I diritti di proprietà industriale possono essere costituiti mediante brevettazione o registrazione oppure sorgere da determinati presupposti della legge, come specificato all'art. 2.
In particolare sono oggetto di brevettazione: le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione: i marchi, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori. Infine sono protetti, se si verificano le condizioni disciplinate dalla norma,: i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine.
L'articolo 3 fissa il diritto di reciprocità sancito dall'art. 2art.2 Convenzione di Parigi. della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Viene quindi accordato lo stesso trattamento riservato ai cittadini italiani, in materia di proprietà industriale, anche ai cittadini stranieri: appartenenti agli Stati membri della Convenzione di Parigi; appartenenti agli Stati facenti parte della Organizzazione mondiale del commercio; non appartenenti agli Stati dei punti 1 e 2, ma che sono domiciliati o hanno uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato firmatario della Convenzione di Parigi; non appartenenti agli Stati dei punti 1 e 2, ma a uno Stato che accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.
L'articolo 4 disciplina il diritto di priorità in accordo con l'art. 4art.4 Convenzione di Parigi. della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Chiunque deposita regolarmente una domanda per ottenere un titolo di proprietà industriale, in uno Stato facente parte di una convenzione che riconosce il diritto di priorità, fruisce per un certo periodo di tempo del diritto di priorità per il deposito negli altri Stati della convenzione. In questo modo dalla prima domanda di deposito si ha tempo, entro certi limiti, per valutare se e dove sia effettivamente conveniente ottenere la tutela del titolo, pur mantenendo salvo il requisito della novità. Se verranno quindi fatte da terzi domande, pubblicazioni o attuazioni del titolo in un Paese straniero successivamente alla data del primo deposito non saranno considerate anteriorità opponibili ai successivi depositi del titolare.
L'articolo 5 stabilisce il principio di esaurimentoper approfondire il principio di esaurimento comunitario., in base al quale la prima volta che l'oggetto del diritto di proprietà industriale viene messo in commercio il titolare perde le sue facoltà esclusive. Quindi non può impedire, salvo quando sussistano motivi legittimi, che l'oggetto venga messo in commercio anche negli altri Stati membri della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.
L'articolo 6 richiama le disposizioni del codice civile relative alla comunioneper approfondire l'istituto giuridico della comunione. nel caso in cui un diritto di proprietà industriale appartenga a più soggetti.
Struttura Nel codice si distinguono otto parti, che costituiscono sezioni a sé stanti:
Capo I: Disposizioni generali e principi fondamentali
In questa parte del codice vengono fissati l'ambito di applicazione della normativa e gli obiettivi della stessa. Inoltre sono fornite caratteristiche e norme generali valide per tutti i diritti di proprietà industriale: costituzione e acquisizione dei diritti disciplina applicabile agli stranieri principi di priorità, esaurimento e comunione
Capo II: Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale
Questa parte è suddivisa in nove sezioni, ognuna delle quali tratta un singolo diritto di proprietà industriale: marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni, invenzioni biotecnologiche, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni segrete nuove varietà vegetali. Nell'ambito delle singole sezioni, si regola l'oggetto del diritto di proprietà industriale, i requisiti per ottenerlo e le eccezioni agli stessi, gli effetti della tutela, la sua durata, i diritti e gli oneri a essa connessi, le limitazioni a tali diritti, le cause di decadenza e di nullità.
Contenuto dettagliato del Capo II
Marchi Il marchio è disciplinato dagli articoli 7-28 del Codice della proprietà industriale. Gli oggetti a cui il diritto si riferisce sono segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare (art. 7).
Il marchio per essere registrato non deve avere le seguenti caratteristiche indicate negli Articoli 12, 13 e 14.
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini; siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri; siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici (Art.12).
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio (Art. 13).
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio; i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi (Art. 14).
Il marchio per essere tutelato è soggetto a registrazione, che è effettiva esclusivamente su determinati prodotti e servizi indicati in essa o prodotti e servizi affini a questi. La registrazione, eccetto casi di ritiro da parte del titolare, dura per 10 anni dalla data di deposito della domanda. Per tutto il corso di tale periodo i diritti esclusivi relativi a tale marchio spettano al titolare. La registrazione può essere rinnovata. Le norme riguardanti l'obbligo e le caratteristiche della registrazione dei marchi sono contenute nell'Articolo 15. Nello stesso Articolo sono presenti le condizioni di rinuncia, che deve essere annotata nel registro dei marchi d'impresa e notificata nel Bollettino ufficiale.
Il titolare del marchio d'impresa registrato ha la facoltà di utilizzare in modo esclusivo il marchio ed ha il diritto di vietare a terzi di usare nell'attività economica (art. 20):
un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Oltre al marchio registrato, esiste anche la possibilità di usare un marchio "di fatto". Questo tipo di marchio, a differenza di quello registrato, viene associato al titolare gratuitamente e mediante il semplice utilizzo di esso. I vantaggi portati da un marchio di fatto sono però di natura assai ristretta, e si limitano al diritto di continuare ad utilizzare quel determinato marchio nel caso si crei un conflitto con un secondo marchio registrato successivamente ma riguardante prodotti o servizi analoghi. Inoltre, l'individuo precedentemente titolare del marchio di fatto, dopo una registrazione di marchio analogo da parte di terzo può continuare ad utilizzarlo solo sulla scala territoriale rispetto alla quale il suo era già affermato fin da prima, mentre esternamente a questa zona il diritto su questo marchio è esclusivamente dell'individuo titolare di quello registrato.
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