Le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, anche DTEF erano organi periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro presenti in ogni provincia, istituiti con Fino al 2 aprile 2008 erano denominate Direzioni provinciali dei servizi vari, prima ancora Direzioni provinciali del tesoro; Decreto del Ministro del tesoro 8 settembre 1999..

La ha disposto la soppressione delle DTEF e la riallocazione delle funzioni da esse svolte presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, oppure presso le ragionerie territoriali dello Stato. Con DM 23/12/2010 la cessazione delle attività delle DTEF è stata fissata all'1/3/2011.

Funzioni Il compito principale di questo ufficio era l'erogazione degli stipendi ai dipendenti del comparto Stato, scuola, istituti di alta formazione e agenzie.

Fino al 1998 le Direzioni provinciali dei servizi vari erogavano pensioni ai dipendenti pubblici. Il servizio viene reso ora dall'INPDAP

Altri compiti delle direzioni erano:

il pagamento delle pensioni di guerra e tabellari; il pagamento degli indennizzi alle vittime del terrorismo; il pagamento dei fitti; la gestione dei depositi di pertinenza della cassa depositi e prestiti. le commissioni mediche di verifica.

Organizzazione Le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze erano diffuse su tutto il territorio nazionale ed erano organizzate in sedi regionali e uffici provinciali, eventualmente riuniti amministrativamente, ma sempre con una sede per provincia. Esse eranoDecreto del ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2010, art. 9.: Abruzzo, con gli uffici di Chieti, L'Aquila-Teramo, Pescara; Basilicata, con gli uffici di Matera, Potenza; Calabria, con gli uffici di Catanzaro-Crotone, Cosenza, Reggio Calabria-Vibo Valentia; Campania, con gli uffici di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno; Emilia-Romagna, uffici di Bologna-Ravenna, Ferrara, Forlì e Cesena-Rimini, Modena, Parma-Piacenza, Reggio Emilia; Friuli-Venezia Giulia, con gli uffici di Trieste-Gorizia, Udine-Pordenone; Lazio, con gli uffici di Frosinone, Latina, Roma, Viterbo-Rieti; Liguria, con gli uffici di Genova, Imperia, La Spezia, Savona; Lombardia, con gli uffici di Bergamo, Brescia-Cremona, Como-Lecco, Mantova, Milano, Pavia-Lodi, Sondrio, Varese; Marche, con gli uffici di Ancona-Macerata, Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino; Molise, con l'ufficio di Campobasso-Isernia; Piemonte, con gli uffici di Alessandria-Asti, Cuneo, Novara-Verbano Cusio Ossola, Torino, Vercelli-Biella; Puglia, con gli uffici di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto; Sardegna, con gli uffici di Cagliari-Carbonia, Oristano, Nuoro, Sassari; Sicilia, con gli uffici di Agrigento, Caltanissetta-Enna, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani; Toscana, con gli uffici di Arezzo, Firenze-Prato, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia, Siena; Trentino-Alto Adige, con gli uffici di Bolzano, Trento; Umbria, con gli uffici di Perugia-Terni; Valle d'Aosta, con l'ufficio di Aosta; Veneto, con gli uffici di Padova-Rovigo, Treviso-Belluno, Venezia, Verona, Vicenza.

La gestione dei depositi definitivi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti La Cassa depositi e prestiti fu istituita nel 1863 allo scopo di ricevere e amministrare i depositi effettuati da privati, enti o amministrazioni, volontariamente o in base a disposizioni di legge o regolamenti o prescritti da un'attività giudiziaria o amministrativa, nonché concedere prestiti a lunga scadenza agli enti pubblici per la realizzazione di beni strutturali.

Fino al 30 giugno 1983 è stata strutturata come Direzione generale del Ministero del Tesoro, dal 1º luglio 1983, con fu trasformata in Ente autonomo con proprio bilancio ed organizzazione autonoma, con la contestuale soppressione della Direzione generale.

Con decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 24 novembre 2003, la Cassa è stata trasformata in Società per azioni.

Con il deposito della somma presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato sui conti di cassa, si realizza il contratto di deposito che ha caratteristiche analoghe a quelle previste dall'art. 1773 del Codice civile, per il quale la Cassa assume la figura giuridica di terza depositaria e il proprietario del deposito quello di depositante a l'Amministrazione a favore della quale il deposito viene effettuato, di ente cauzionato.

Tipologie dei depositi I depositi definitivi si distinguono in volontari ed obbligatori. I primi, ormai desueti, erano effettuati, senza vincolo alcuno, quale impiego di capitali.

I depositi obbligatori. Prescritti da leggi o regolamenti amministrativi o da disposizioni giudiziarie, possono essere cauzionali, amministrativi e giudiziali.

I depositi cauzionali sono effettuati a titolo di garanzia da imprenditori per la fornitura di beni o servizi alla Pubblica Amministrazione in genere, da affittuari di beni patrimoniali dello Stato a garanzia del pagamento del canone e comunque, da terzi, in esecuzione di dettati normativi. I depositi amministrativi riguardano, invece, le indennità sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ordinate da una Pubblica Amministrazione.

I depositi giudiziari sono costituiti o con valori la cui proprietà è contestata in giudizio, o da somme derivanti da espropriazioni forzate mobiliari o immobiliari o per darne esecuzione a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

I depositi. Oggi costituibili solo in contanti, qualunque sia la loro natura, possono essere fruttiferi se di importo pari o superiore ad o infruttiferi se di importo inferiore. I tassi d'interesse su base annua sono pari all'1,50% per i depositi amministrativi e giudiziari e all'1,00% per i cauzionali. Vengono computati, considerando l'anno finanziario (360 giorni) e decorrono dal 31º giorno dopo quello del versamento.

Operazioni sui depositi definitivi Le operazioni di deposito si sviluppano in tre fasi:

l'iscrizione la gestione del deposito la restituzione.

La prima fase, quella dell'iscrizione, inizia con la compilazione, da parte del depositante, del modello unificato che si compone di una parte descrittiva e da una parte dove vengono indicati i valori che si versano. La compilazione ed il versamento si effettuano presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Nel modello vanno indicati: nome, cognome, domicilio e codice fiscale del depositante per conto e con valori di chi effettua il deposito l'ammontare dei valori che si depositano la causale del deposito, le condizioni a cui è sottoposto, gli eventuali vincoli e la denominazione dell'ente cauzionato.

La dichiarazione di deposito è soggetta ad imposta di bollo.

Sono esenti da imposta di bollo i depositi costituiti da amministrazioni governative nell'interesse dello Stato e i depositi amministrativi costituiti in seguito ad espropri per pubblica utilità. L'originale del modello viene trasmesso dalla Sezione di tesoreria alla Direzione provinciale dei servizi vari competente mentre all'interessato la stessa sezione rilascia la quietanza attestante il versamento effettuato.

La DPSV costituisce un fascicolo, intestato al deposito, numerato progressivamente e nel quale verranno inseriti tutti gli atti inerenti al deposito; provvede all'emissione della polizza, soggetta all'imposta di bollo ed iscrive il deposito nel programma SVILDEP.

Gestione degli interessi sui depositi

Il deposito in contanti, fino a non dà luogo ad interessi, mentre, per importi pari o superiori ad si opera nel seguente modo: per un capitale da a all'atto della restituzione del deposito; per un capitale da a ogni 5 anni per un capitale da a ogni anno per un capitale oltre ogni sei mesi.

Restituzione dei depositi

Cessate le motivazioni che hanno portato alla costituzione del deposito ed accertata l'inesistenza di legali impedimenti si procede alla restituzione del deposito.

Il depositante presenta alla DPSV presso la quale è giacente il deposito, una domanda in bollo, contenente tutte le indicazioni del deposito e le modalità di riscossione.

Per quanto riguarda i depositi amministrativi e giudiziari, la restituzione avviene in base a provvedimenti dell'autorità che ne ha disposto la costituzione o, in caso di depositi costituiti per espropri di pubblica utilità, dal giudice che nel dispositivo deve chiaramente indicare tutte le generalità e i codici fiscali dei soggetti a favore dei quali si darà corso alla restituzione.

Operazioni di incameramento Si possono avere due tipi di incameramento: il primo richiesto dall'Ente cauzionato nel caso in cui il depositante non abbia tenuto fede alle condizioni per cui era stato costituito il deposito stesso e il relativo importo viene, dalla DPSV, fatto affluire nelle casse dell'Ente. Il secondo è disposto dalla Cassa e allo scopo di eliminare dalle scritture contabili e patrimoniali quei depositi di modesto importo.

Le pensioni privilegiate tabellari Sono pensioni concesse ai militari di truppa ed ai graduati che abbiano contratto un'infermità durante il servizio di leva. Non vengono liquidate in base alla paga percepita, ma sulla base di apposite tabelle stabilite per legge.

Le pensioni privilegiate tabellari sono classificate in otto categorie a seconda delle infermità o lesioni contratte.

Legislazione Sono disciplinate dal T.U. delle pensioni n. 70 del 21 febbraio 1895 e successivi.

La più importante riforma, si è avuta con l'entrata in vigore del T.U. sulle pensioni ordinarie con .

Nel corso degli anni gli importi tabellari sono stati via via aumentati.

Con la si è provveduto ad unificare le tabelle a seguito dell'eliminazione della distinzione per grado rivestito.

Dal 1/1/1979 il conteggio degli arretrati avviene con procedura automatizzata.

Dal 1/1/1989 non vengono più applicate le ritenute assistenziali.

Assegni accessori sulle pensioni privilegiate tabellari Oltre agli importi tabellari, vengono erogati ai titolari degli assegni altri importi accessori.

Indennità di caroviveri Introdotta dal 1º gennaio 1919 fino a tutto il 31 dicembre 1975, non compete al titolare che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici.

Tredicesima mensilità Opera dal 1º gennaio 1953 sulle voci pensioni e caroviveri. La tredicesima non compete al titolare che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici.

Indennità integrativa speciale Opera dal 1º luglio 1959. Nel caso di titolare di più pensioni l'indennità integrativa speciale spetta una sola volta. Per il pensionato che presta opera lavorativa, l'indennità integrativa speciale compete se il pensionato presta opera retribuita alle dipendenze di privati. Non compete al titolare che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici. Dal 1º gennaio 1979 non compete a chi presta opera retribuita salvo che per l'integrazione al minimo INPS.

Assegni accessori su pensioni tabellari privilegiate di 1ª categoria Ai titolari di trattamento privilegiato di I CTG spettano gli stessi assegni accessori alle stesse condizioni come per i titolari di pensione di guerra di I CTG.

Le pensioni di guerra

Il trattamento economico (pensione, assegno o invalidità) di guerra costituisce un atto risarcitorio di riconoscimento e di solidarietà dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto.

La gestione delle spese fisse

L'ordinazione della spesa da parte dello Stato può essere effettuata in diversi modi:

con mandato diretto (ora informatico) legge 908/60; con accreditamento di somme a favore di un funzionario delegato; con ruolo di spesa fissa.