La bolla Cum nimis absurdum («Poiché è oltremodo assurdo» in lingua latina), emanata il 14 luglio 1555Attilio Milano, Storia degli ebrei in Italia, Torino, Einaudi, 1992, pag. 247. da papa Paolo IV (al secolo Gian Pietro Carafa), dando seguito alle disposizioni del Concilio Lateranense IV nei paragrafi 67-70, pose una serie di limitazioni ai diritti delle comunità ebraiche presenti nello Stato Pontificio. Descrizione Fino alla metà del Cinquecento il papato, dopo l'impero, era stato il più importante protettore della vita ebraica nell'Occidente europeo. Cedendo alle pressanti insistenze di molteplici regnanti del tempo, chiese locali e, soprattutto, degli ordini religiosi, in particolare dei Francescani Osservanti, la Chiesa decise di emanare un provvedimento restrittivo per la comunità ebraica dello Stato Pontificio. Inoltre, pareva inaccettabile che si stesse lottando a oltranza contro i protestanti, mentre si tolleravano coloro che negavano la divinità di Cristo.
In particolare, la bolla impose agli ebrei l'obbligo di portare un distintivo turchese (glauci coloris), li escluse dal possesso di beni immobili e vietò ai medici ebrei di curare cristiani. La bolla sancì inoltre la costruzione di appositi ghetti entro i quali gli ebrei avrebbero dovuto vivere e portò alla creazione, fra l'altro, del ghetto di Roma.
Sette anni dopo papa Pio IV (Giovanni Angelo Medici), avversario della famiglia Carafa, con la bolla Dudum a felicis del 27 febbraio 1562 ammorbidiva gli articoli più vessatori della bolla di Paolo IV, in particolare per quanto riguarda le limitazioni all'attività economica, il possesso di beni immobili anche fuori dai ghetti e assolveva chi non avesse rispettato le norme della Cum nimis absurdum.
Tuttavia tale bolla costituì un precedente nella legislazione papale e i suoi effetti si sentirono fino alla presa di Roma nel settembre 1870.Il 2 ottobre 1870 un decreto regio abolì tutte le differenze religiose e sancì di fatto l'emancipazione degli ebrei. Per la data riportata (2 ottobre 1870) si veda: Marco Capurro La questione giudea " in Venti secoli di papato dal sito web omonimo. Riportato il 22 maggio 2007. Molte delle ordinanze specificate nei quindici articoli della bolla furono in seguito adottate da altri capi di Stato italianiRoberto Bonfil, Gli ebrei in Italia nell'epoca del Rinascimento, Sansoni, Firenze, 1991.
È la prima delle bolle papali che lo storico ebreo Attilio Milano ha qualificato, insieme alla Hebraeorum gens (1569) e alla Caeca et obdurata (1593) come bolle infami:
L'incipit Paolo IV così spiegò nelle prime parole della Cum nimis absurdum la necessità delle misure antiebraiche:
Effetti della bolla La bolla, suddivisa in 13 paragrafi, stabilì che:
Tutti gli ebrei debbano vivere in un’unica zona, o, se questo non è possibile, in due o tre o quante siano necessarie, e che tali zone siano contigue e separate dalle abitazioni dei cristiani, il serraglioCosì era all'inizio chiamato il ghetto. M. Cassandro, Intolleranza e accettazione, Torino, Giappichelli, 1996, pg. 233., con un solo ingresso e una sola uscita. In ogni città, terra e luogo in cui abiteranno, gli ebrei avranno una sola sinagoga dove si trova abitualmente e non ne potranno costruire di nuove, non potranno possedere beni immobili, quindi dovranno distruggere tutte le loro sinagoghe, esclusa quella concessa ad ogni città; i beni immobili che gli ebrei possiedono attualmente, li dovranno vendere ai cristiani nei tempi stabiliti da ogni magistrato. Affinché gli ebrei siano ovunque riconoscibili come tali e non possano quindi nascondersi o celarsi in alcun modo, siano obbligati e costretti, gli uomini a indossare un berretto ben visibile, le donne un altro segno di facile riconoscimento, entrambi di colore grigio (glaucum); non saranno mai autorizzati a non indossare il berretto o altro segno, col pretesto della loro importanza, di privilegi o di speciali permessi acquistati. Gli ebrei non potranno assumere servitù cristiana e i loro bambini non potranno essere allattati o nutriti da balie cristiane Di domenica e negli altri giorni festivi stabiliti dalla Chiesa gli ebrei non lavoreranno pubblicamente e non faranno lavorare gli altri Non fare gli "strozzini", non opprimeranno in alcun modo i cristiani e non stipuleranno contratti falsi o fittizi con essi. Non oseranno divertirsi, mangiare o conversare familiarmente con i cristiani. Nei libri contabili e nelle registrazioni relative ad affari con cristiani gli ebrei non useranno altro alfabeto che il latino o altra lingua che il volgare italiano; nel caso contravvenissero a tale prescrizione, i libri in questione non avranno alcun valore giuridico contro i cristiani. Gli ebrei possono dedicarsi esclusivamente al commercio dei vestiti usati, alla cosiddetta arte della stracceria, e non possono trattare grano, frumento o altri beni alimentari destinati al sostentamento umano; I medici ebrei non possono, nemmeno se richiesti e convocati, presentarsi presso malati cristiani né curarli Non possono essere appellati “signori” dai cristiani poveri Sono tenuti a rispettare gli statuti favorevoli ai cristiani in vigore nelle città e nei luoghi in cui risiedano temporaneamente Se gli ebrei trasgrediranno in qualunque modo quanto sopra stabilito nella città di Roma da Noi e dal nostro Vicario, e negli altri luoghi citati da altri da noi deputati, siano puniti (...) anche come ribelli, e colpevoli del delitto di lesa maestà, e come avessero tradito la fiducia di tutto il popolo cristiano
La bolla oltre alla persecuzione degli ebrei ebbe anche un effetto non voluto e negativo per l'economia dello Stato Pontificio: la fuga di molti imprenditori ebrei, specialmente del commercio, interno e internazionale, finì col danneggiare l'economia dello Stato mentre
Note
Bibliografia
Voci correlate Antigiudaismo Antisemitismo Concilio Lateranense IV Cristianesimo e antisemitismo Limpieza de sangre
Collegamenti esterni
Categoria:Antisemitismo Categoria:Bolle pontificie Categoria:Documenti pontifici sugli Ebrei