Il pactum fiduciae (patto sulla fiducia)Matteo Marrone, Manuale di diritto privato romano, G.Giappichelli Editore, Torino, 2004, pp. 272-273. era una forma di pattuizione che, prima dell'ultima età repubblicana romana, veniva utilizzata per tutelare processualmente il deposito, il comodato e il pegno, prima che venissero creati questi istituti nel diritto romano, intorno al III secolo a.C.Matteo Marrone, Manuale di diritto privato romano, G.Giappichelli Editore, Torino, 2004, pp. 228.

Esso consisteva nel ricorso alla "fiducia", dove, una parte, il fiduciante, trasferiva all'altra, cioè il fiduciario, la proprietà di una cosa con mancipatio o in iure cessio, col patto che, al verificarsi delle condizioni pattuite, la stessa cosa sarebbe tornata nella proprietà del fiduciante.

Per le sue caratteristiche, il patto sulla fiducia non veniva classificato come contrattoSeppur i giuristi parlavano ad ogni modo di contrahere e di contractus. e tanto meno come contratto reale. Infatti, seppur vi era il passaggio di proprietà, la consegna della cosa poteva mancare.

La fiducia venne parzialmente sostituita dal pegno e comodato nel I secolo a.C., per scomparire definitivamente nel III secolo d.C.

Pactum fiduciae cum creditore

Questo pactum fiduciae era utilizzato quando si doveva porre a garanzia un credito del fiduciario e, per questo, l'estinzione del debito comportava il ritrasferimento al fiduciante della proprietà della cosa "fiduciae data".

I negozi con cui si poneva in essere la fiducia cum creditore sono, nell'esperienza giuridica romana, la mancipatio e lin iure cessio.

La cosa data in fiducia veniva considerata come l'equivalente del debito non adempiuto, onde, restando insoddisfatto il credito alla scadenza, il creditore non era più tenuto alla restituzione: la proprietà fiduciaria si trasformava in proprietà pura e semplice. Ciò portò, ad introdurre nel pactum fiduciae una clausola, per cui, in caso di inadempimento, il creditore doveva vendere la cosa e soddisfarsi sul prezzo: ove così non rimanesse soddisfatto poteva chiedere il residuo al debitore, rimanendo nel contempo obbligato a restituire al fiduciante il superfluum.

Pactum fiduciae cum amico

Questo pactum fiduciae, invece, veniva utilizzato per la custodia o per il prestito d'usoQuindi, nel primo caso, come un deposito e nel secondo come comodato. Il fiduciario era tenuto, ma solo sul piano obbligatorio, a ritrasferire la cosa al fiduciante stesso od a risarcirlo dei danni sopportati.

Possesso nel pactum fiduciae cum creditore Il problema del pactum fiduciae, effettuato con mancipatio e in iure cessio, con gli immobili, era quella di non passare il possesso in automatico e, per questo, nella fiducia cum creditore, il fiduciante poteva trattenere il possesso.

Il riacquisto della proprietà, quindi, avveniva per effetto di usureceptio, una sorta di usucapione, che avveniva in ogni caso col decorso di un anno a prescindere da iusta causa.

Nel caso in cui il debito non fosse ancora estinto, il fiduciario poteva evitare l'effetto dell'usureceptio lasciando la cosa all'altra parte a titolo di locazione o precario.

Il pactum fiduciae nell'ordinamento italiano moderno

Il pactum fiduciae, altresì detto patto fiduciario, viene ancora utilizzato oggi, con alcune differenze rispetto al diritto romano, visto infatti come l'accordo con il quale un soggetto aliena un diritto per un scopo ulteriore che l'alienatario si obbliga a realizzare, attraverso la restituzione, il trasferimento ad altrui persona o l'uso determinato del bene.Pietro Perlingieri, Manuale di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, pp. 407.

Note

Bibliografia

Voci correlate Obbligazioni del diritto romano Trust Obbligazione (diritto)

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