Dei delitti e delle pene è un breve saggio scritto dall'illuminista milanese Cesare Beccaria e pubblicato nel 1764.
In esso Beccaria si pone con spirito illuminista delle domande circa le modalità di accertamento dei delitti e circa le pene allora in uso.
Storia editoriale
L'opera fu scritta in italiano e pubblicata anonima nel 1764 a Livorno da Marco Coltellini. Alcuni studiosi ritengono che l'opera sia stata scritta da Pietro Verri e pubblicata anonima a Livorno (per paura di attirare sull'autore i fulmini del governo austriaco), a nome di Beccaria. In una lettera ad amici milanesi, Verri - che si ispirò a Dei delitti per scrivere le Osservazioni sulla tortura - asserisce di aver effettuato la stesura definitiva dell'opera, operando alcune correzioni significative. Si potrebbe quindi ritenere che l'opera sia a quattro mani. Inoltre, fu lo stesso Verri ad ispirare Beccaria sul tema da trattare.
Scrive Pietro Verri nella lettera succitata:
Nel 1766 il libro viene incluso nell'indice dei libri proibiti a causa della sua distinzione tra reato e peccato: "Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che l'unica vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errano coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti e dalla precedente disposizione della mente"Cap. VII, Errori nella misura delle pene.
Beccaria affermava che il reato è un danno alla società e quindi allutilità comune che si esprime come idea nata dal rapporto fra uomini, dall'urto delle opposizioni delle passioni e degli interessi (chiaro riferimento alla teoria contrattualistica alla Rousseau, che vede nella società una sommatoria e un deposito delle libertà particolari alle quali per una parte l'uomo rinuncia per uscire dallo "stato di natura"); il peccato invece, si costituisce come un reato che l'uomo compie nei confronti di Dio, che quindi può essere giudicabile e condannabile solo dallo stesso "Essere perfetto e creatore"Cap. VII, Errori nella misura delle pene, confinato dallo scrittore ad un ambito puramente metafisico:
L'ambito in cui il diritto può intervenire legittimamente non attiene dunque alla coscienza morale del singolo, che per l'autore è sia imperscrutabile da parte dell'uomo, tanto quanto fraintendibile nell'intenzione. All'uomo deve interessare l'esito dell'azione, non la premessa.
Notevole che tra le fonti del Beccaria spuntino anche alcune epistulae Contra Iudices di Teodolfo d'Orléans, dove Teodolfo invita i giudici ad essere equi nell'irrogare pene proporzionate al delitto, fornendo una bella e profonda riflessione sull'essenza della giustizia e del diritto.
Contenuto
Beccaria delinea un "teorema generale"Cap. XLVII, Conclusione per determinare l'utilità di una pena: "perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi".Cap. XLVII, Conclusione
Per Beccaria, non lintensione (ovvero l'intensità), ma «l'estensione», la certezza e la prontezza della pena esercitano un ruolo preventivo dei reati. Sul tema dellintensione parlerà nel capitolo in cui tratterà della pena di morte, e lo vediamo influenzato dalle teorie del "sensismo", come fra l'altro lungo tutta l'opera dà dimostrazione: "Non è l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che dà un forte ma passeggero movimento. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l'uomo parla e cammina e procacciasi i suoi bisogni col di lei aiuto, così l'idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse."Cap. XXVIII, Della pena di morte
La prontezza della pena invece è utile perché in questo modo l'associazione delle due idee (delitto e pena) è più forte nell'animo umano, in quanto può comprendere più direttamente la relazione di causa ed effetto dei due concetti. Il lungo ritardo fra delitto e somministrazione della pena non produce altro effetto che di disgiungere sempre più questa relazione di causa-effetto. Nell'immaginario collettivo l'immediatezza della pena serve a rinforzare il senso del giusto castigo, mentre il ritardare la pena farebbe percepire il castigo come una forma di spettacolo.
Anche l'inglese Robert Peel affermò parimenti a Beccaria che la certezza della pena è un valore altrettanto fondamentale, e prevalente sulla gravità della punizione.
Il risultato dei suoi ragionamenti mostra l'inutilità delle pene che venivano usate rispetto allo scopo perseguito: una pena di grande intensità può essere presto dimenticata ed il delinquente può essere in grado di godere dei frutti del suo misfatto. Al contrario, una pena duratura impedirebbe a chi compie un crimine di godere dei frutti del suo reato e, benché non sia intensa, si ricorderebbe più facilmente. Beccaria propone quindi la detenzione in carcere per i colpevoli e i pagamenti come nel caso del contrabbando o dell'insolvenza, quando non in alcuni casi, i lavori forzati "...un uomo privo di libertà, che divenuto bestia di servigio, ricompensa con le sue fatiche quella società che ha offesa..."Cap. XXVIII, Della pena di morte. L'insolvenza è caso particolare, per il quale il milanese divide i debitori in colpevoli ed innocenti. Mentre per il colpevole egli raccomanda la stessa pena prevista per i falsari "poiché il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni dei cittadini, non è maggior delitto che il falsificare le obbligazioni stesse"Cap. XXXIV, Dei debitori, per i debitori innocenti la gravità della colpa deve essere determinata dalla legge (e non dai giudici), così come la pena. Arriva al punto addirittura un "banco pubblico" per "salvare" i debitori in bancarotta.
Caro all'autore è l'argomento che ha per oggetto la proporzione della pena. Ogni pena deve essere rapportata al delitto; non si possono punire l'omicidio e un reato minore con la stessa pena: se ne dedurrebbe una perdita di coscienza di quale fra i due reati sia il peggiore, e si esorterebbe il reo a macchiarsi del più grave dei due, specie a parità di castigo.
Beccaria interviene sia sul tema di prescrizione dei reati, che sulla brevità dei processi. Sia l'estensione dei processi che la possibilità che un reato cada in prescrizione, debbono essere rapportati alla gravità dello stesso. Nel caso di un reato minore infatti, l'autore sostiene che il tempo può curare la cattiva inclinazione del reo, piuttosto che lasciarlo vivere in una condizione di attesa della pena, qualora venisse comprovato colpevole. Ancora, il milanese interviene sul tema delle leggi, definendo compito del Legislatore (depositario della volontà popolare e nazionale) redigerle in forma chiara, in modo che non siano interpretabili. Al magistrato compete solamente verificare il rispetto della legge.
Fra i temi trattati dall'autore milanese, di particolare interesse è quello inerente al "processo offensivo", in cui l'indagato viene desunto reo e deve discolparsi, e il "processo informativo" dove l'indagato deve essere dimostrato colpevole del misfatto, attraverso una ricerca indifferente delle prove. Sebbene egli più avanti nell'opera, ammetta per breve tempo la custodia preventiva in carcere per l'indagato (per impedire la fuga del presunto colpevole o l'occultamento delle prove), Beccaria sostiene sempre che questi sia da considerarsi innocente fino a prova contraria. Chiara determinazione di questo pensiero si ha nel capitolo XVII, "DEL FISCO", dove il milanese procede verso questo ragionamento, partendo da una sonora critica nei confronti delle pene pecuniarie: "I delitti degli uomini erano il patrimonio del principe. Gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lusso. Chi era destinato a difenderla aveva interesse a vederla offesa. L'oggetto delle pene era dunque una lite tra il fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo: un affare civile, contenzioso, privato oltre che pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto, per la necessità dell'esempio. Il giudice era dunque un avvocato del fisco piuttosto che un indifferente ricercatore del vero, un agente dell'erario fiscale anzi che il protettore ed il ministro delle leggi"Cap. XVII, Del Fisco quindi "Si escludono le ricerche e le prove che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco; non è in favore della miseria e della debolezza che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni che potrebbe perdere quest'ente ora immaginario ed inconcepibile. Il giudice diviene nemico del reo...non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto."Cap. XVII, Del Fisco Il Beccaria però, non teme solo la persecuzione dell'indagato e la riduzione della pena da pubblica a privata (con compromissione nel teorema sulla dissuasione al delitto); sostiene anche, che altro problema delle pene pecuniarie e della scarsa obiettività del processo, sia di trovare un delitto maggiore dove è il maggior risarcimento auspicabile, non dove il crimine è maggiore.
Molto famosa nell'opera, è anche la critica che pone alla pena di morte ed alla tortura.
Tra le tesi che egli avanza contro la pena capitale vi è il fatto che lo Stato, per punire un delitto, ne compirebbe uno a sua volta, mentre il diritto di questo Stato, che altro non è che la somma dei diritti dei cittadini, non può avere tale potere, infatti nessuna persona - dice Beccaria - darebbe il permesso ad altri di ucciderla; nel deposito comune delle libertà, non vi è quella di uccidersi, poiché questo risulterebbe in una dissoluzione del contratto sociale.
La pena di morte diviene quindi uno "spettacolo" per alcuni, ed un motivo di "compassione e sdegno" per altriCap. XXVIII, Della pena di morte, che vedono l'inadeguatezza della pena. Una errata percezione della religione, della confessione e della redenzione, tra gli strati più bassi della popolazione, faceva sì che i più miseri non temessero questa pena se avevano la possibilità di risultare utili alla loro famiglia grazie al reato: Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima tragediaCap. XXVIII, Della pena di morte.