Il contributoVoce: Contributo, in "Nov.mo Digesto It.", cit., IV, pag. 716 è una particolare tipologia di tributo,019 Procopio Massimo, Graziano Fabio, Nuove leggi e giurisprudenza costituzionale Rassegna di legislazione legge 17 dicembre 2018 n. 136; dec. lgs. 29 novembre 2018 n. 142; legge 30 dicembre 2018 n. 145; in Diritto e pratica tributaria, 2019, fasc. 1, pt. 1, pp. 132-204 cioè un prelievo di ricchezza coattivo rientrante nel campo delle prestazioni patrimoniali imposte (S)acco, (F)rancesco (In tema di) riserva di legge in materia tributaria (Nota a C. Cost. 1 aprile 2003, n. 105) in Giurisprudenza costituzionale , 2003, fasc. 2, pagg. 856-857 che si situa come ordine intermedio tra la figura dell'impostaVedi sull'argomento INGROSSO G., I contributi nel sistema tributario italiano, Napoli, 1964, p. 205 e quella della tassa.

Si riconnette, come accade per la tassa, all'esecuzione dell'ente pubblico di particolari attività (come la realizzazione di un'opera) svolta nei confronti una specifica collettività.

Definizione La determinazione della misura del contributo viene stabilita tenendo conto del vantaggio (come l'ampliamento di un immobile) che perviene al contribuente, dunque per mezzo dell'arricchimento che ogni membro della collettività beneficia.

Nel linguaggio comune il termine contributo sta a significare ciò che ogni soggetto appone in favore della collettività a cui appartiene. In ambito giuridico, invece, è utilizzato per indicare sia istituti tributari che non tributari (come i contributi consortili di bonifica).

Nel ramo del diritto tributario, pertanto, per contributo si intende il tributo che ha come premessa l'arricchimento a favore di determinate categorie di soggetti, tratto dalla realizzazione di un'opera pubblica. La definizione, in questi termini, ha come presupposto il fatto che il contributo sia composto da una parte dalla realizzazione di un'opera pubblica e dall'altra dal vantaggio che determinati soggetti traggono dall'opera pubblica medesima.

Altri contributi sono le prestazioni che sono dovute a particolari enti (come i consorzi o le associazioni) in relazione delle loro finalità ed in relazione al loro funzionamento ed andamento. Un esempio di questi particolari contributi sono: il contributo al fondo antincendi negli aeroporti, i contributi ai consorzi di bonifica, il contributo ai consorzi stradali per la manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali e il contributo degli avvocati al Consiglio nazionale forense.Gianoncelli, Stefania, Riserva di legge, soggetti passivi e natura tributaria del contributo al Cnf (Nota a Comm. Reg. LA - Roma sez. VI 27 novembre 2013, n. 382) in Giurisprudenza italiana , 2014, fasc. 5, pagg. 1101-1105

Per la dottrina attuale il contributo ricopre un ruolo discusso, si tratta di una figura giuridica generica ed equivoca. Ciò deriva dal fatto che nel corso degli anni si sia fatto utilizzo del lemma facendoci rientrare ogni concorso posto in essere dai privati in favore degli enti pubblici. Nella letteratura giuridica recente, perciò, la nozione di contributo non trova una propria collocazione, in quanto si tratterebbe di un genus che nella pratica si presenta come evanescente o addirittura inesistente.

Autonomia concettuale Nella manualistica più antica il contributo godeva maggiormente di una propria autonomia. Da una buona parte della dottrina veniva considerato come tertium genus oltre alle imposte ed alle tasse assurgendo forma tipica ed autonoma di tributo.

Per la dottrina recente, invece, la ricerca di un'autonomia concettuale del contributo è un percorso difficile, considerato pressoché inutile, soprattutto per ciò che riguarda l'attribuzione dei tratti che lo delineano e gli conferiscono un'indipendenza giuridica.Falsitta G., Manuale di diritto tributario - Parte generale, X edizione, Milano, 2017, p. 27 La categoria negli anni ha perso quindi interesse, dovuto al fatto che il legislatore ne ha fatto sempre meno utilizzo, che il termine contributo è un termine spesso ambiguo e in quanto le categorie esistenti di imposta e tassa sono esaustive. Rapporto con il tributo speciale

Il tributo specialeIn tal senso Giannini A.D., Istituzioni di diritto tributario, MIlano, 1953, p 40. Ancora secondo Giannini M.S.,I Proventi degli enti pubblici minori e la riserva di legge, cit.,3, il lemma contributo avrebbe la sua essenza nella svogliatezza del legislatore di definire la natura giuridica del tributo. Nella pratica si intendono i prelievi tendenzialmente di natura incerta, simili alle imposte per alcuni elementi e simili alle tasse per altre condizioni, quindi, il termine va a ricomprendere le prestazioni dovute dai soggetti che traggono utilità dall'attività amministrativa. Vedi sul punto Giannini M.S., Canoni e tasse di concessioni comunali, in Giur. cost.,1960,1325. è caratterizzato dalla grandezza della prestazione patrimoniale in proporzione al vantaggio acquisito, pertanto se il vantaggio viene meno il debito che consegue all'imposizione del tributo speciale non si verifica. D'altro canto il contributo si rifà alla fattispecie concreta di tipologia di imposta caratterizzata essenzialmente dall'individuazione di un particolare destinazione in favore di determinate categorie o gruppi di soggetti. Pacifico è in dottrina e in giurisprudenza considerare il contributo appartenente ai tributi speciali.

Distinzione del contributo dall'imposta Attraverso il contributo viene richiesta al privato una prestazione pecuniaria che riguarda un'attività amministrativaLorenzoni I principi di diritto comune nell'attività amministrativa.pdf volta ad offrire un particolare servizio. Si tratta della differenza che lo contraddistingue dall'imposta in quanto nel contributo manca l'elemento del dovere indifferenziato di partecipare alla spesa pubblica sulla base del beneficio indivisibile che deriva dall'attività dell'ente pubblico.

Infatti se da un lato i soggetti componenti della collettività godono di un beneficio indiviso derivante dalla spesa disposta all'ente pubblico, dall'altra traggono un vantaggio divisibile, quindi individuale, maggiormente distinto e specifico rispetto agli altri componenti della società. Per questi motivi dipende il fatto che suddetti soggetti adempiano al contributo e quindi partecipino alla spesa pubblica per una doppia ragione: in primo luogo hanno la qualità di uti cives, quindi in contingenza del dovere ordinato nella ; in secondo luogo possiedono la qualità di uti singuli, dunque in relazione al vantaggio che ogni singolo individualmente trae dall'attività pubblica.

Con tali premesse si può, generalmente, sostenere la figura autonoma del concetto di contributo da quella dell'imposta. La dottrina, però, sembra intraprendere altra strada negando la possibilità di trovare una distinzione tra l'imposta e il contributo in forza del fatto che esista una forte somiglianza e omogeneità tra i due istituti. Tesi che sembra confermata dal fatto che i contributi del Servizio sanitario nazionaliCorte Cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 2 in Boll. trib., 1995, p. 311 sono stati sostituiti dall'IRAP, cioè la prestazione è stata trasformata da contributo ad imposta.

Distinzione del contributo dalla tassa La distinzione con la tassa risulta più complessa: è dovuta al fatto che entrambi gli istituti sono caratterizzati dalla specificità della prestazione per una determinata attività amministrativa e presentano ambedue il carattere della non genericità e della indivisibilità.

Nonostante questa iniziale difficoltà si può sostenere che la tassa sia connessa ad una particola attività amministrativa che porta ad un cambiamento dello status del soggetto, il quale ricava un beneficio singolo ed individuale. Il contributo, invece, è imposto al contribuente in assenza di particolari e singole prestazioni dell'amministrazione e in prosecuzione di una attività amministrativa che si presenta indivisa. Perciò non può essere ammessa la similarità tra gli istituti dal momento in cui nel contributo c'è mancanza di un nesso specifico con l'attività amministrativa.

Classificazione dei contributi In dottrina si è manifestato il tentativo di formulare una classificazione dei diversi contributi, cercando di elaborare un ordine di quella che è una pluralità frammentata e diseguale. La classificazione avviene attraverso una disamina dei singoli tributi e al loro raggruppamento tenendo conto del loro presupposto economico. Questa classificazione non trova d'accordo tutta la dottrina giuridica.Al riguardo vedi Falsitta, G., Manuale di diritto tributario - Parte generale, 2017, Milano, p. 27

Contributi con presupposto reale In primo luogo si possono distinguere i contributi con presupposto reale caratterizzati dal beneficio che i proprietari oppure i possessori di immobili riescono a ricavare in connessione ad una attività di pubblica spesa.

I contributi di miglioria Uno dei contributi più antichi e anche uno di quelli più noti è il contributo di miglioria. Spesso ha attirato l'attenzione della dottrina; attenzione giustificata dalla importanza che ha il loro gettito fiscale in favore degli enti locali ovvero quelli statali.

La loro origine in Italia, rispetto ai paesi europei, fu timida e tardiva dovuto al fatto che sulla penisola gravava un forte ritardo tributario ed organico. La sua prima comparsa fu nella legislazione inglese nel 1662 (consacrato nel Tower Bridge Southern Approach Bill del 1894-1895) e acquisito successivamente nel 1691 da quella americana. In quegli anni il contributo risentì delle teorie dell'accrescimento immeritato di valore che hanno dato luogo, appunto, alla sua nascita. In ogni caso la sua ufficiale comparsa in Italia avvenne con la Costantino, Giorgio C’era una volta un re. Postilla a «Il giudice amministrativo come risorsa» di Giancarlo Montedoro ed Enrico Scoditti

in Questione Giustizia , 2021, fasc. 1, pagg. 63-68. Furono concepiti come particolare tributo volto a colpire l'incremento di valore che i beni immobili (e dunque i proprietari) traessero da opere pubbliche di miglioramento.

Il contenuto economico si concreta in un vantaggio sull'immobile economicamente valutabile che si tratti alternativamente di incremento di redditività dell'immobile o di incremento patrimoniale nel proprietario. L'incremento di valore, in generale, è ogni aumento di valore venale di un dato bene; per spiegarlo si può anche usare il termine plus-valore.

Il contributo di miglioria, in ragione di ciò che è stato appena detto, è una prestazione pecuniaria obbligatoria a carico di determinanti soggetti, in considerazione di una differenziata utilità che negli stessi produce una spesa pubblica, in quanto proprietari di immobili, a cui la spesa è devoluta, che dall'opera pubblica ricavino un incremento di valore.

A tal punto è utile procedere alla seguente distinzione:

Contributo di miglioria specifico: l'incremento del valore dell'immobile è in ragione di una specifica opera pubblica, dunque l'incremento dipende in maniera immediata, diretta ed esclusiva dal compimento della particolare e singola opera pubblica; Contributo di miglioria generico: l'incremento del valore dell'immobile non dipende da una specifica opera pubblica, bensì è un prodotto derivante dall'espansione urbanistica che comporta per sua natura un insieme di spese e opere pubbliche.

I comuni non dimostrarono mai efficienza portando così ad avere un gettito insufficiente per sostenere il veloce ed intenso processo di urbanizzazione degli anni '50.

La disciplina fu unificata con la , ampliando e riordinando il contesto con il quale venne disciplinata l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, abolendo di fatto il contributo di miglioria.

I contributi di fognatura