Il fermo di indiziato di delitto, secondo la legge italiana, è una misura restrittiva della libertà personale.
Evoluzione storica L'istituto giuridico era previsto nel codice di procedura penale italiano del 1930 all'art. 238 e consentiva autonomamente alla polizia giudiziaria italiana di procedervi nei confronti dipersone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura, in attesa del provvedimento dell'autorità giudiziaria alla quale doveva essere data notizia.
La norma è stata modificata più volte nel corso del tempo, ad esempio la legge 22 maggio 1975, n. 152 all'art. 3 ne consentì l'applicazione anche in assenza di flagranza di reato, di fatto permettendo un fermo in un limite massimo di quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione da parte del procuratore della Repubblica, previo svolgimento di udienza di convalida dell'arresto o del fermo.
Generalità Esso si configura come una misura precautelare ed è prevista dal codice di procedura penale italiano. Il fermo può essere disposto esclusivamente dalle autorità di polizia competenti ed esclusivamente in casi di necessità e urgenza. Dall'ambito di applicazione del fermo sono escluse le contravvenzioni.
L'istituto non va confuso con la custodia cautelare in carcere, la quale, pur incidendo anch'essa sulla libertà personale, fa riferimento a un momento successivo e a un soggetto diverso che la impone (il giudice, e non il pubblico ministero come nel caso del fermo, si pronuncia, con ordinanza, in merito alle possibilità che il soggetto possa essere sottoposto a una misura cautelare, decidendo, poiché ne ritiene fondati i presupposti, di applicarla).
Soggetti legittimati Possono provvedere al fermo ai sensi dell'art. 384 c.p.p.:
Il pubblico ministero (P.M.), con decreto apposito. la polizia giudiziaria (P.G.), prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini.
Presupposti per l'applicazione Si configura un atto obbligatorio nel momento in cui sussistono tutti i presupposti specifici per la sua applicazione, di cui all'art. 384 del codice di procedura penale:
Sussistenza di un quadro indiziario grave relativo alla commissione o al delitto tentato, da parte dell'indagato, di un reato per cui la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero la commissione di un delitto inerente alle "armi da guerra" (come definete dalla legislazione italiana sulle armi) e agli esplosivi. Per i soggetti minori invece il fermo è ammissibile solo per i delitti non colposi per i quali può essere disposto l'arresto in flagranza di reato, a meno che la pena minima prevista per tale delitto non sia inferiore a due anni di reclusione. Fondato pericolo di fuga dell'indiziato, da ricercare nel concreto comportamento della persona indiziata. Il pericolo di fuga deve essere quindi reale e dimostrabile e non soggetto a interpretazioni. Soggetto gravemente indiziato di delitto, sulla persona gravano evidenti e palesi elementi in forza dei quali è possibile formulare un giudizio di elevata probabilità di commissione del delitto.
Il fermo può essere disposto autonomamente dalla polizia giudiziaria italiana solo nel caso previsto dall'art. 384 c.p.p., comma 3, cioè quando sia impossibile un tempestivo intervento da parte del pubblico ministero.
Procedimento
Possono procedere al fermo il pubblico ministero o gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. In quest'ultimo caso al P.M. deve essere trasmesso il verbale del fermo dagli agenti, e data informazione entro ventiquattro ore.Successivamente il pubblico ministero deve chiedere la convalida del fermo attraverso apposita udienza al giudice per le indagini preliminari entro le quarantotto ore successive al fermo. Questi poi provvederà a informare lo stesso P.M. e l'avvocato difensore del fermato e a fissare l'udienza di convalida entro le 48 ore successive.
Eccezioni Il fermo non può essere disposto quando dalle circostanze del fatto sia accertato che questo sia stato compiuto per:
esercizio di un diritto o adempimento di un dovere; in stato di legittima difesa; uso legittimo delle armi; cause di non punibilità previste dalla legge.
Alcune categorie di soggetti sono inoltre escluse dal provvedimento di fermo in relazione alle loro qualità:
Sommo pontefice Presidente della Repubblica Cardinali quando la sede papale è vacante Capi o Ministri degli Stati esteri in visita ufficiale in Italia Agente diplomatico accreditato Agenti consolari Componenti del Consiglio d'Europa
Note
Voci correlate Arresto Flagranza di reato
Categoria:Misure precautelari Categoria:Tecniche operative di polizia