La potenza fiscale dei veicoli e imbarcazioni è un indice di prestazione che in alcuni sistemi fiscali viene utilizzato ai fini del calcolo delle tasse di possesso degli stessi. La sua unità di misura sono i cavalli fiscali (CF).

La potenza fiscale può non essere correlata dalla potenza fisica del mezzo, come nel caso italiano dove essa è dipendente esclusivamente dalla cilindrata.

Nel mondo La definizione, il calcolo e l'utilizzo della potenza fiscale varia a seconda delle diverse amministrazioni finanziarie dei diversi paesi.

Definizione e utilizzo secondo la normativa italiana Nella definizione della normativa fiscale italiana, la potenza fiscale consiste in un indice legato esclusivamente alla cilindrata, come stabilito dalla formula indicata nell'art. 9-ter del D.L. n. 691/1976, convertito con modificazioni dalla legge n. 786/1976. Per i motori a ciclo Otto a due tempi e ciclo Diesel a due tempi, i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per un coefficiente di valore 1.4, come stabilito dall'art. 3, punto 2 del D.P.R. n. 39/1953. Il D.P.R. citato contiene anche le formule per il calcolo nel caso di altri tipi di motore (motori a ciclo diverso dal ciclo Otto e dal ciclo Diesel, ovvero motori a vapore, motori elettrici e altri tipi di motore).

La formula per il calcolo della potenza fiscale per i motori a quattro tempi è la seguente:

(PF = Potenza fiscale in cavalli fiscali; V = cilindrata in centimetri cubi)

Si deve tralasciare la frazione di cavallo eventualmente risultante dal calcolo.

Utilizzo Inizialmente la potenza fiscale veniva utilizzata per calcolare il valore economico del bollo, ovvero la tassa di circolazione divenuta in seguito tassa di possesso, ora sostituita con la potenza reale del motore.

Ad oggi il parametro viene utilizzato dalle compagnie assicurative, per alcune delle quali risulta essere il primo parametro per calcolare il premio per il rischio responsabilità civile auto/moto. I cavalli fiscali vengono inoltre utilizzati come parametro per la deduzione da parte delle imprese dei rimborsi chilometrici ai propri dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi che hanno utilizzato la propria autovettura in occasione di una trasferta. In particolare la deducibilità dei predetti rimborsi chilometrici, in base a tariffa ACI, non può superare l'importo relativo ad autovetture di potenza superiore a 17 cavalli fiscali se a benzina, ovvero a 20 cavalli fiscali se diesel (D.P.R. n. 971/1986, articolo 95, comma 3).

Questo parametro viene inoltre utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per il calcolo del reddito determinato sinteticamente, mediante l'applicazione degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito stabiliti nella tabella allegata al D.M. 10/09/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Conversione da cilindrata a cavalli fiscali Tabella di conversione da cilindrata a cavalli fiscali, secondo formula indicata sopra. Cilindrata (cm³)Potenza fiscale (CF)da 19,8 a 57,11da 57,2 a 106,12da 106,2 a 164,83da 164,9 a 231,84da 231,9 a 306,45da 306,5 a 387,86da 387,9 a 475,67da 475,7 a 569,58da 569,6 a 669,09da 669,1 a 774,010da 774,1 a 884,111da 884,2 a 999,212da 999,3 a 1119,113da 1119,2 a 1243,614da 1243,7 a 1372,515da 1372,6 a 1505,816da 1505,9 a 1643,317da 1643,4 a 1784,918da 1785,0 a 1930,519da 1930,6 a 2080,120da 2080,2 a 2233,421da 2233,5 a 2390,422da 2390,5 a 2551,123da 2551,2 a 2715,424da 2715,5 a 2883,225da 2883,3 a 3054,526da 3054,6 a 3229,127da 3229,2 a 3407,128da 3407,2 a 3588,429da 3588,5 a 3772,830da 3772,9 a 3960,531da 3960,6 a 4151,232da 4151,3 a 4345,133da 4345,2 a 4542,034da 4542,1 a 4741,935da 4742,0 a 4944,736da 4944,8 a 5150,537da 5150,6 a 5359,238da 5359,3 a 5570,739da 5570,8 a 5785,040da 5785,1 a 6002,141da 6002,2 a 6221,942da 6222,0 a 6444,543da 6444,6 a 6669,844da 6669,9 a 6897,745da 6897,8 a 7128,246da 7128,3 a 7361,447da 7361,5 a 7597,248da 7597,3 a 7835,549oltre 7835,650

Note

Voci correlate Cavallo vapore Bollo auto

Categoria:Leggi e regolamenti del settore dei trasporti