Col termine precettazione s'intende, ai sensi della legge italiana, il provvedimento amministrativo straordinario col quale la competente autorità impone la limitazione di uno sciopero.

Il provvedimento è attualmente regolamentato in Italia dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. In precedenza, oltre ad accordi e codici di autoregolamentazione, e oltre all'art. 20 del Testo Unico delle leggi comunali e provinciali n. 383/1934, vigevano disposizioni particolari limitate a determinati settori. L'art. 2 del R.d. 18.6.1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è stato invece dichiarato incostituzionale nel 1961.

Il potere di precettazione è attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri o a un Ministro da lui delegato per i conflitti di rilevanza nazionale o interregionale, e al Prefetto per i conflitti di ambito più ristretto.

Obiettivi della precettazione

La legge 146/1990 si prefigge di coniugare il diritto di sciopero (art. 40) con i diritti di godimento della persona, entrambi contemplati nella Costituzione (artt. 1 e 2). Il citato art. 40 recita che "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano".

Trattandosi entrambi di diritti costituzionali, la normativa deve tentare una conciliazione, ponendoli in un piano paritetico, senza privilegiare in linea di principio la tutela della pubblica utilità al diritto di sciopero.

La valutazione non dipende dal numero di cittadini e di lavoratori che subiscano rispettivamente una lesione dei diritti di godimento e di sciopero (inconsistenza dell'argomento numerico).

L'ordinanza di precettazione viene adottata ogni volta in cui ci sia il "fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti" derivante dall'interruzione o dall'alterazione del funzionamento del servizio.

Ambiti di applicazione La nuova legge si applica ai servizi essenziali di pubblica utilità, e si estende per espressa previsione anche ai “lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori”, quindi a privati che gestiscano tali servizi. Dunque, la precettazione non ha un ambito di applicazione circoscritto e può riguardare le imprese, non solo i lavoratori.

Nei casi di inosservanza può comportare per il contravvenente da una sanzione pecuniaria, per ogni giorno di violazione, fino all'arresto per interruzione di pubblico servizio.

Servizi essenziali di pubblica utilità Definizione generale Il servizio di pubblica utilità, o la "prestazione indispensabile", sono definiti dalla natura del servizio, e da un bisogno della collettività, non dalla proprietà della persona giuridica che lo eroga. Non c'è sovrapposizione fra settore pubblico e servizi di pubblica utilità. Sono servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, indicati tassativamente all'art. 1 della legge 146 (vita, libertà, assistenza e previdenza sociale, libertà di comunicazione, di circolazione, istruzione, informazione).

L'interruzione di pubblico servizio e la precettazione interessano non solamente i dipendenti pubblici, ma anche di aziende private, quali società di trasporto o servizi postali che sono state privatizzate in un secondo momento, restando soggette all'obbligo di garantire dei servizi minimi.

Soggetti che definiscono i servizi pubblici essenziali Tale imposizione può essere effettuata qualora lo sciopero comporti l'indisponibilità di servizi pubblici essenziali: sicurezza, salute, alimentazione, trasporti. La n. 83 del 2000 definisce servizi pubblici essenziali anche l'assistenza e previdenza sociale, l'istruzione e la libertà di comunicazione. L'elencazione è tassativa, ma non esaustiva, continuando la legge a demandare alle parti sociali la definizione di ulteriori ambitiLa stessa contrattazione fra le parti sociali aveva esteso nel 1999 gli ambiti di applicazione all'istruzione dell'obbligo, esami e scrutini finali.

La contrattazione collettiva può individuare ambiti completamente nuovi di servizi da garantire e meglio specificare le prestazioni indispensabili per gli ambiti indicati dalla normativa e dalla contrattazione stessa.

La Commissione di Garanzia muove nell'ambito delle aree specificate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, potendo indicare modalità attuative e garanzie minime negli ambiti da queste indicate.

Sciopero e serrata Propriamente, l'interruzione di servizio si definisce sciopero se avviene da parte dei lavoratori dipendenti, e serrata se riguarda le imprese.

Mentre lo sciopero è un diritto, la serrata di un'unità produttiva, un taxi o un negozio è un atto comunque illegale, sanzionabile anche in assenza di precettazione. Nei confronti di tali atti, intervengono gli stessi organi e sanzioni interessati dalla precettazione dei lavoratori in sciopero.

Da più parti si elevano critiche in merito all'infondatezza giuridica della precettazione di un'attività imprenditoriale.

La precettazione opera di volta in volta nello specifico caso in esame, dichiarando illegittima una certa data, luogo o modalità di sciopero.

In presenza di una serrata, la precettazione è un provvedimento che inutilmente ribadisce l'illegittimità di un atto, che per conto proprio non è legale.

Oltreché ridondante può rivelarsi errata, essendo la precettazione un provvedimento discrezionale dell'autorità. Se diventa il riferimento giuridico per stabilire la legittimità di una serrata, la non-precettazione finisce per eliminare le conseguenze legali di una protesta illecita.

L'equiparazione dell'interruzione di pubblico servizio nel caso di lavoro dipendente e di attività imprenditoriale, estende de facto a quest'ultima il diritto di sciopero.

In quest'ultimo caso, la precettazione di una serrata è l'atto che garantisce servizi minimi essenziali, da parte di imprese private, a fronte di una protesta legittima.

Precettazione di imprese con rapporti di lavoro dipendente L'estensione del diritto di sciopero alle attività imprenditoriali, ha conseguenze differenti se l'attività imprenditoriale è legata a contratti di lavoro dipendente (a termine o a tempo indeterminato).

In questo caso, l'esercizio di un presunto diritto di sciopero, o comunque di una protesta da parte del datore, obbliga anche i dipendenti e/o eventuali soci ad astenersi dal lavoro, e lede da un lato il diritto allo sciopero come libera adesione e gli obblighi di continuità operativa derivanti dal contratto di lavoro. Se per esempio chiude un'unità produttiva, la sede di lavoro di una società di servizi, i dipendenti e/o soci possono trovare impedimento alla loro attività lavorativa.

La legge impone che ai lavoratori debba comunque essere corrisposta la retribuzione giornaliera, per un'assenza dal posto di lavoro che dipende da cause di forza maggiore.

Obblighi di informativa Informativa ai datori di lavoro e autorità I sindacati devono comunicare la data dello sciopero con un preavviso di almeno dieci giorni (art. 2, comma 5), e indicare nel comunicato la durata dello sciopero (art. 2, comma 1). Con la 83 del 2000 sono tenuti anche a indicare motivazioni e modalità di attuazione. Il comunicato deve essere in forma scritta, trasmesso in duplice copia conforme al datore e alla Commissione italiana di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici.

Informativa ai cittadini La precettazione deve essere portata a conoscenza dei destinatari e dell'utenza, e deve essere emessa entro 48 ore dall'inizio dello sciopero.

Obblighi di conciliazione Propriamente, non si tratta di un comunicato dello sciopero, ma di "un'intenzione", in quanto lo sciopero è illegittimo se avviene senza aver esperito i tentativi di conciliazione.

Il Presidente del Consiglio, un ministro delegato, o un prefetto solamente per gli scioperi di rilevanza regionale, devono prima fare un tentativo di conciliazione con datore di lavoro e sindacati (art. 8, 146/1990).

Con la n.83 del 2000, datore e sindacati sono invitati a svolgere un primo tentativo di conciliazione, del quale possono non avvalersi. Se le parti non giungono a una revoca dello sciopero, o rifiutano di incontrarsi, interviene la mediazione politica: comune, prefettura, o Ministero del Lavoro, per la rispettiva competenza territoriale, hanno l'obbligo di convocare, e le parti di presentarsi. Le procedure di conciliazione sono esperite prima della proclamazione dello sciopero.

Il termine minimo per esperire i tentativi di conciliazione è di cinque giorni.

Conferma dello sciopero, precettazione e designazione dei sostituti Terminati i tentativi, i sindacati possono dare conferma dello sciopero, con un preavviso di almeno dieci giorni. La 83/2000 allunga i tempi dello sciopero perché introduce un preavviso di quindici, dieci prima della conferma, al quale si somma quello di cinque giorni per i tentativi di conciliazione, obbligatori prima della proclamazione.

In questo periodo, i lavoratori iscritti ai sindacati che hanno indetto/aderiscono allo sciopero, possono indicare la loro intenzione di partecipare o meno.

Successivamente, le autorità citate, hanno il potere di disporre un'ordinanza di precettazione (art. 8, 146/1990), in base al "principio di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona, della persona costituzionalmente tutelati, [...] cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici" (art. 9), e la garanzia dei bisogni fondamentali del cittadino. L'ordinanza può essere nominativa, o riguardare la generalità degli appartenenti a una categoria, con limitazione di luogo, data e oggetto dello sciopero.

La Commissione di Garanzia sugli scioperi, può richiedere a queste autorità di firmare un'ordinanza di precettazione.

Poiché l'autorità pubblica ha un ruolo di mediazione fra le parti sociali, non può ingiungere, ma chiedere al datore di precettare dei dipendenti. Il datore può scegliere in questo senso di astenersi da ulteriori scontri con la controparte sindacale. Sentito o meno il datore di lavoro, l'autorità può operare però una precettazione nominativa, rivolta ad alcuni lavoratori in particolare.

Differente è la disciplina per i datori di lavoro. Nel settore pubblico, il dirigente può procedere d'ufficio, anche in assenza di un'ordinanza di precettazione, mentre il datore di lavoro di azienda privata può chiedere gli aderenti e comandare al servizio alcuni dipendenti, con delibera che integra e segue la precettazione.

A seguito di una precettazione, di iniziativa propria o dell'autorità, il datore di lavoro deve preventivamente comunicare i servizi minimi da garantire e le esigenze di organico, richiedere ai dipendenti di manifestare la loro volontà di aderire allo sciopero e, fra questi, decidere in seguito i nominativi delle persone obbligate a presentarsi.

Il datore deve comunicare per iscritto ai lavoratori la precettazione, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Entro il giorno successivo alla comunicazione, i lavoratori precettati possono confermare la loro intenzione di aderire allo sciopero e chiedere la sostituzione, suggerendo eventualmente un nominativo. Se il datore non trova un sostituto prima dello sciopero, ne dà notizia al dipendente, che viene comandato nuovamente al servizio.

I dipendenti precettati non rispondono del fatto che in sede di sciopero il sostituto designato, suggerito da questi e nominato dal datore di lavoro, non si presenti in servizio.

I sostituti devono essere scelti fra persone iscritte a sindacato non aderente allo sciopero, oppure fra i colleghi, iscritti o meno a una rappresentanza sindacale, che hanno dichiarato di non voler aderire.