La liquidazione giudiziale (in precedenza detta fallimento) nell'ordinamento giuridico italiano, è una procedura concorsuale liquidatoria, finalizzata alla soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore, a cui si può ricorrere in presenza di determinati requisiti.

Originariamente regolata dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (più volte modificato nel corso del tempo) tale procedura ha mantenuto la denominazione originaria solo per i procedimenti ancora in corso; infatti ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (emanato con decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in vigore dal 15 luglio 2022) essa è stata mutata in "liquidazione giudiziale".

Storia Secondo le riforme legislative messe in cantiere fra le due guerre mondiali, la disciplina del fallimento avrebbe dovuto trovare posto in un nuovo codice di commercio, come era avvenuto per il codice di commercio italiano del 1882. Per la redazione del testo, nel settembre 1939 il Ministro di Grazia e Giustizia Dino Grandi del governo Mussolini aveva spinto su un comitato ministeriale per la redazione dei testi definitivi del codice civile, affidando ad Alberto Asquini la presidenza di un apposito sottocomitato e di una sottocommissione parlamentare.Caterina Montagnani, Ideologia corporativa e controllo giudiziario sulle società di capitali, in Rivista di diritto civile, Volume 13, Ed. Wolters Kluwer Italia, 2008 - ISBN 88-13-29452-2 Nel 1940 si decise di dar corso all'unificazione del diritto privato, ma soprattutto fu varato il codice di procedura civile italiano che fu soprannominato Grandi-Calamandrei, visto il fondamentale apporto del giurista Calamandrei alla sua concezione e redazione.Claudio Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Giappichelli, 2012 - ISBN 88-348-2926-3Luigi Paolo Comoglio, Claudio Consolo, Bruno Sassani, Romano Vaccarella, (a cura di), Commentario del codice di procedura civile, UTET Giuridica, 2012 - ISBN 88-598-0858-8 Di conseguenza, il progetto di codice di commercio fu abbandonato, ma il materiale già pronto fu tuttavia in parte riversato nel codice civile italiano in fase di allestimento. La parte relativa alle procedure concorsuali confluì invece in un provvedimento legislativo a sé stante: ovvero nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il testo originario di questo Regio Decreto fu redatto da alcuni componenti del comitato per il codice di commercio: i professori Alberto Asquini, Salvatore Satta, Alfredo de Marsico (quest'ultimo per la parte sanzionatoria) e dai magistrati Gaetano Miraulo e Giacomo Russo. Fra i principali autori del provvedimento, Asquini era al tempo impegnato in prima persona anche nella stesura della disciplina dell'impresa e delle società, mentre Satta in successive affermazioniVedasi Salvatore Satta "Diritto fallimentare", CEDAM 1974 espresse una valutazione fortemente critica sulla fattura complessiva della legge in questione.

Con la riforma operata dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, emanato sulla base della legge 14 maggio 2005, n. 80, sono mutate la disciplina e le finalità concernenti il fallimento; se infatti l'originaria formulazione della legge fallimentare disegnava il fallimento come una procedura concorsuale liquidatoria e sanzionatoria, tesa ad espellere l'imprenditore insolvente dal mercato e a liquidarne il patrimonio,In particolare per quanto attiene al ruolo dei creditori, si veda Giuseppe Terranova, in Fortunato Sabino (a cura di), La riforma della legge fallimentare. Atti del Convegno (Palermo, 18-19 giugno 2010), Università di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza, Volume 26 di Università di Palermo, Facoltà di giurisprudenza, Giuffrè Editore, 2011 - ISBN 88-14-15514-3 ma il fallimento può anche consentire la conservazione dell'attività di impresa, attraverso il trasferimento d'azienda o l'affitto della medesima. Con la riforma sono diminuiti i poteri dell'autorità giudiziaria italiana: il giudice delegato ha funzioni di controllo e di vigilanza e il curatore è diventato il centro di tutte le attività delle procedure concorsuali (sotto la vigilanza e l'indirizzo del comitato dei creditori): nella dottrina giuridica secondo alcuni il ruolo dell'autorità giudiziaria si sarebbe accresciuto,Si veda in proposito Giuseppe Terranova, op. cit.: «Sotto certi profili, quindi, le responsabilità del giudice risultano addirittura accresciute, poiché gli si chiede, in ultima istanza, di compiere una serie di valutazioni economiche [...].» in realtà la riforma non prevede più che essa diriga l'attività di liquidazione, ma poiché il comitato dei creditori fatica ora anche a formarsi, rientra in gioco il giudice delegato in funzione sostitutiva.Sabino Fortunato in cit. La riforma della legge fallimentare. Atti del Convegno (Palermo, 18-19 giugno 2010), Università di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza, Volume 26 di Università di Palermo, Facoltà di giurisprudenza, Giuffrè Editore, 2011 - ISBN 88-14-15514-3 L'ultima rilevante riforma è stata emanata col d.lgs. d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a sua volta modificato dal d.lgs 13 settembre 2024, n. 136.

Presupposti e alternative Essa coinvolge l'imprenditore commerciale con l'intero patrimonio e i suoi creditori. Tale procedura è diretta all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, all'accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione secondo il criterio della par condicio creditorum, tenendo conto delle cause legittime di prelazione.

I presupposti necessari affinché un soggetto possa essere dichiarato fallito sono di duplice natura: soggettivi ed oggettivi. Alternativamente, il superamento della crisi dell'impresa è possibile esperendo un concordato preventivo, oppure tentando una ristrutturazione aziendale o la richiesta di amministrazione straordinaria, per consentire il salvataggio dell'impresa attraverso accordi tra l'imprenditore e i creditori.

I presupposti soggettivi L'art. 1 della legge fallimentare prevede che "sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici". Sono quindi esclusi enti pubblici, le imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (art. 2 l.f.) e le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Gli imprenditori commerciali risultano fallibili se si è superata anche una sola delle seguenti soglie:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.I limiti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.La qualità di imprenditore commerciale si acquista con l'effettivo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2195 c.c. Non è elemento determinante l'iscrizione nel registro delle imprese.

In presenza dei presupposti visti in precedenza si potrà quindi presentare istanza di fallimento, ma potrebbe accadere che avanzata rituale richiesta di fallimento secondo le regole degli articoli 1 e 5 della legge fallimentare, si scopra, in sede di istruttoria prefallimentare, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente inferiore a trentamila euro (art. 15 l. f.). Si tratta, nella sostanza, di un terzo presupposto necessario per ottenere il fallimento che si aggiunge agli altri due già visti in precedenza, e come gli importi previsti dall'art. 1 l.f. anche la cifra dei trentamila euro è aggiornata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

La sussistenza di tali requisiti (tranne l'ultimo, che deriva dagli atti di causa) deve essere chiaramente provata dall'imprenditore in crisi nell'udienza in cui è convocato. In pratica, la prova avviene attraverso l’analisi della rappresentazione contabile delle società, ma la giurisprudenza ritiene ammissibili in via di integrazione, cumulo e sostituzione anche strumenti probatori alternativi (es. qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti).

Tuttavia, con riguardo al requisito inerente ai debiti, poiché l'apertura della procedura avviene ad istanza di parte (istanza di fallimento), le parti istanti possono in ogni caso concedere tempo al loro debitore per provvedere al versamento di acconti, con congruo rinvio dell'udienza per verificare l'avvenuto adempimento degli impegni di pagamento.

Nel terzo comma si precisa che "le lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento". Nella prassi tuttavia non è sempre facile verificare la sussistenza dei presupposti per evitare il fallimento, magari per l'inaffidabilità delle scritture contabili presentate dal fallendo; la prassi dei Tribunali è di solito per dichiarare comunque il fallimento in casi di dubbio, mentre un presupposto sufficiente per dichiarare il fallimento è anche la fuga dell'imprenditore, ritenuta provata se l'imprenditore non si presenta alla convocazione avanti al giudice competente. Nella prassi sono frequenti dichiarazioni di fallimento di piccoli imprenditori su istanza di dipendenti per mancato pagamento di "indennità di fine rapporto".A motivo del fatto che per tale istanza di fallimento i dipendenti sono esenti da qualsiasi tassa o contributo a spese, nonché da spese legali, mentre la sussistenza della dichiarazione di fallimento è condizione necessaria per ottenere dall'INPS il pagamento delle indennità di fine rapporto non saldate dal datore di lavoro. Il legislatore ha così ridefinito l'ambito di applicazione della disciplina del fallimento, abbandonando la nozione di "piccolo imprenditore", desumibile dal codice civile e togliendo valore a qualsiasi differenza tra piccolo imprenditore individuale e piccola impresa societaria, escludendo dal fallimento anche le società commerciali di piccole dimensioni, non solo tramite le esclusioni prima elencate, ma anche imponendo un contributo alle spese di giustizia elevato per poter presentare l'istanza di fallimento. In caso di fallimento fallisce l'impresa, ma non l'azienda (che anzi può essere rivenduta), anche se di fatto il fallimento viene imputato a chi l'impresa la gestiva, cioè l'imprenditore o l'amministratore che gestiva l'impresa nel caso di società persona giuridica. Per tale nozione è determinante l'articolo 2221 del codice civile ("gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salvo le disposizioni delle leggi speciali”) e gli articoli 1 e 5 della legge fallimentare ("l'imprenditore che si trova nello stato di insolvenza è dichiarato fallito"); ovviamente l'imprenditore in tale ambito può essere sia una persona fisica che una società di capitali o di persone.