Il segreto bancario svizzero è l'istituto del segreto bancario vigente in Svizzera.
Il sistema bancario elvetico, uno dei più importanti a livello internazionale, deve probabilmente parte del suo sviluppo e del suo successo al particolare segreto bancario,Marcus Balogh, , Credit Suisse, 2009 introdotto ufficialmente nel 1934https://irpimedia.irpi.eu/suissesecrets-guerra-segreto-bancario-svizzero/, unito alla proverbiale neutralità e stabilità politica che ha rappresentato un rifugio per persone e capitali in fuga dai vari schieramenti in conflitto.
Storia Nel 1713 il Parlamento del Cantone di Ginevra delibera di vietare alle banche di condividere le informazioni sui loro clientihttps://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/svizzera-237.htm.
Nel 1872 il codice penale del Cantone Basilea Città rimarca il carattere penale delle eventuali indiscrezioni sul segreto bancario.
L'8 novembre 1934 viene approvata la legge bancaria nazionale, votata quasi all'unanimità: un solo voto contrario su 119 favorevoli al Consiglio Nazionale. Entra in vigore il 1º marzo 1935, anche se ufficiosamente il segreto bancario era di fatto già applicato da parecchi anniStefan Tobler, Der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis,Eine 100-jährige Geschichte von Kritik und Verteidigung, 1919, NZZ Libro.
Dopo l'emanazione della legge istitutiva, nel corso dei decenni seguenti alcuni casi (tra cui quello degli averi degli ebrei vittime dell'Olocausto in giacenza dopo la seconda guerra mondialeTom Bower, I cassieri dell'olocausto. Le banche svizzere, i nazisti, l'oro degli ebrei: l'indagine definitiva sul più grande furto del secolo, 1998, trad.R. Pera, Sperling & Kupfer, ISBN 8820026481) hanno portato alla ribalta internazionale il segreto bancario svizzero gettando ombre sull'etica degli affari delle banche elvetiche e danneggiando l'immagine dell'intera piazza finanziariaH. Munzinger, F. Obermaier, B. Obermayer, Segreti svizzeri. Il ruolo dei banchieri svizzeri nell'occultare le ricchezze di evasori, dittatori, mafiosi e della Chiesa, con l'aiuto dei politici, 2023, trad. Lorenza Gambini, Rizzoli, ISBN 978 88 17 16479 5.
Nel 1970 vengono inasprite le pene per i trasgressori che passano da sei mesi di reclusione a tre anni.
Nel 2015 si inasprisce ulteriormente, la trasgressione diventa reato punibile fino a cinque anni di reclusione.
A partire dalla fine degli anni settanta del XX secolo l'Associazione Svizzera dei Banchieri, in accordo con le banche associate, ha introdotto la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche, che ha come obiettivi la salvaguardia dell'immagine della piazza finanziaria elvetica e la lotta contro il riciclaggio di denaro, in cui le banche affiliate, in una sorta di autocontrollo, ribadiscono la necessità di identificare il contraente, determinare l'avente diritto economico (ovvero il reale beneficiario dei fondi). In caso di violazione della Convenzione di diligenza la banca è tenuta a versare all'ASB fino a 10 milioni di CHF che verranno donati alla Croce Rossa Svizzera.
Disciplina normativa L'articolo 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio del 1934 e successive modifiche indica che:
art.1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.
In quest'ottica è anche stata abolita l'esistenza di libretti di risparmio al portatore, implementati i controlli d'identificazione (per esempio agli sportelli in caso di movimentazione sospetta e superiore ai 10 franchi svizzeri) oppure potenziata la classificazione, il controllo e pure l'accettazione in banca dei clienti politicamente esposti (che comportano un rischio di riciclaggio o di corruzione maggiore). Le affiliate estere delle banche svizzere sono inoltre tenute a rispettare il codice e le normative elvetiche anche se operano in nazioni con legislature meno restrittive in materia di riciclaggio.
Limiti del segreto Il segreto bancario elvetico è un segreto parziale, poiché esiste l'obbligo per gli istituti di credito di collaborare e consegnare tutta la documentazione richiesta dalla magistratura in caso di attività criminali, processi penali, procedimenti di esecuzione forzata e di frode fiscale.
Il diritto di accedere alle informazioni bancarie vale anche, a prescindere che il reato sia commesso in Svizzera o all'estero, per le autorità estere in virtù di trattati come la Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale (CEAG) oppure della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
A seguito delle pressioni internazionaliSarkozy: “Svizzera nella lista nera”, LaNotizia, marzo 2009 per la crisi economica, il 13 marzo 2009 il consigliere federale e capo del dicastero delle finanze Hans-Rudolf Merz ha annunciato la revisione delle norme sul segreto bancario svizzero, allineandosi con le richieste dell'OCSELuca Spinelli, Annuncio del governo: fine del segreto bancario svizzero., LaNotizia, marzo 2009. A ciò è seguita la stipula di una serie di nuove convenzioni per la doppia imposizione che prevedono la possibilità di scambio di dati tra gli istituti di credito elvetici e le istituzioni straniere anche qualora vi sia richiesta esplicita e fondati sospetti di evasione fiscale. La decisione ha sollevato forti polemiche interne. Nel febbraio 2011 il governo ha annunciato l'intenzione di estendere l'assistenza alla comunicazione del numero di conto bancario del presunto reo.Luca Spinelli, Segreto bancario, una fine annunciata, LaNotizia, 16 febbraio 2011
A partire dal 2017 le banche svizzere hanno iniziato a raccogliere i dati relativi ai propri clienti che risiedono all'estero in modo che l'amministrazione fiscale possa procedere, dal 2018, allo scambio automatico di informazioni con le autorità fiscali estere convenzionate. Sono esclusi i Paesi non convenzionati ed i cittadini residenti in Svizzerahttps://altreconomia.it/la-pulizia-del-sistema-bancario-in-svizzera-e-un-miraggio/.
Aspetti controversi Il contenzioso che oppone da anni Svizzera ed Unione europea (Italia in particolare) verte sul fatto che le autorità elvetiche si rifiutano di dar seguito a rogatorie internazionali per evasione fiscale visto che la stessa (a differenza della frode fiscale che implica invece la falsificazione di documenti) non è considerata reato dal diritto elvetico, ma è soggetta solo a sanzioni amministrativeSCHEDA: Cinque fatti sul segreto bancario svizzero , Reuters, 13 maggio 2009.
Le parti hanno trovato un accordo che prevede da parte svizzera l'applicazione di una ritenuta fiscale del 35% sugli interessi provenienti da capitali d'investitori con domicilio in un paese europeo. La stessa (in misura del 75%) viene poi bonificata all'UE garantendo l'anonimato dei clienti. Questa misura, in contrasto con i tentativi di eludere il pagamento delle tasse sul capitale, è stata modellata su un sistema già in vigore in Svizzera (imposta preventiva) che prevede, per clienti residenti in Svizzera, una ritenuta fiscale alla fonte del 35% sui ricavi da investimenti finanziari, che può essere recuperata dal cliente solo ed unicamente dichiarando tali averi alle autorità fiscali.Andreas Keise, Scandalo fiscale in Germania: ripercussioni per la Svizzera?, Swissinfo, 19 febbraio 2008 Nel 2015, in base ad una convenzione firmata con l'Italia, è stato reso possibile lo scambio automatico di informazioni tra i due paesi, facendo venire meno la riservatezza nei rapporti tra i due Stati.C'è l'accordo: Svizzera fuori dai paradisi fiscali. Renzi: “Tornano allo Stato miliardi di euro” da lastampa.it, 23 febbraio 2015
Whistleblower Negli anni sono saliti alla ribalta diversi scandali del sistema bancario svizzero relativi all'applicazione della particolare normativa riguardante il segreto bancario, che è stato infranto da alcuni Whistleblower che hanno trafugato numerosi dati di conti di clienti. In alcuni casi i dati sono stati resi pubblici, in altri sono stati acquistati da governi per perseguire i propri cittadini evasori fiscali (nella fattispecie gli Stati Uniti d'America e la Germania). Di seguito si riportano i nomi dei whistleblower: nel 2008 Sina L. e Wolfgang U. consegnano alla Germania centinaia di dati bancari riguardanti cittadini tedeschi relativi alla banca Julius Bar e UBS, Credit Suisse paga alla Germania centocinquanta milioni di euro di multa. Nel 2009 Hervé Falciani consegna i dati di 130000 clienti HSBC della sede di Ginevra alla Francia. Rudolf Elmer. Nel 2008 Bradley Birkenfeld ex dipendente Ubs, consegna i dati alle autorità statunitensi.
Note
Bibliografia H. Munzinger, F. Obermaier, B. Obermayer, Segreti svizzeri. Il ruolo dei banchieri svizzeri nell'occultare le ricchezze di evasori, dittatori, mafiosi e della Chiesa, con l'aiuto dei politici, 2023, trad. Lorenza Gambini, Rizzoli, ISBN 978 88 17 16479 5
Voci correlate Segreto bancario Svizzera
Collegamenti esterni Dossier sul segreto bancario, del Dipartimento federale delle finanze Piazza finanziaria svizzera, swissworld.org
Categoria:Sistema bancario