Il Consiglio Superiore della Magistratura (in sigla CSM) è un organo di rilievo costituzionale dell'ordinamento politico italiano, di governo autonomo della magistratura italiana ordinaria.

Storia Venne istituito all'art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 511, presso il Ministero della giustizia, sostanzialmente come organo consultivo, e amministrativo per le nomine di alcune cariche entro la magistratura. Pochi mesi dopo, durante il governo Giolitti III venne emanato il regio decreto 10 ottobre 1907, n. 689 che definìva e inquadrava il nuovo organo, anche se ovviamente, agendo la magistratura in nome del Re, i suoi componenti si configuravano come dipendenti del governo.

Le sue funzioni rimasero grosso modo invariate fino alla Costituzione Repubblicana, che ne trasformava radicalmente i poteri da organo consultivo-amministrativo presso un ministero, ad organo di governo autonomo della Magistratura, la successiva legge 24 marzo 1958, n. 195 dettó poi nuove disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento.

Il C.S.M. si è insediato ufficialmente il 18 luglio 1959 e ha tenuto la sua prima riunione, presso il palazzo del Quirinale, dove è restato sino al 1962, quando fu trasferito presso l'attuale sede di Palazzo dei Marescialli, in piazza dell'Indipendenza 6.

Le prime donne a diventare componenti del Consiglio Superiore della Magistratura furono nel 1981 la professoressa Ombretta Fumagalli Carulli e la professoressa Cecilia Assanti, entrambe elette dal Parlamento. Soltanto nel 1986 fu eletta dagli stessi magistrati Elena Paciotti.

Come è stato osservato da una analisi sociologica, ancora oggi, dopo più di cinquantanni dall'ingresso in magistratura delle donne, la componente femminile all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura non ha ancora acquisito un ruolo numericamente rilevante.

Descrizione Il CSM è organo di governo autonomo con lo scopo di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo, secondo il principio di separazione dei poteri proprio dello Stato di diritto e inverato nella Costituzione della Repubblica Italiana. In particolare è un organo di rilievo costituzionale, e si fa riferimento ad esso nella Costituzione italiana agli articoli da 104 a 107.

La dottrina per anni si è divisa sulla natura di organo costituzionale oppure meramente di rilievo costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura, sino a quando la Corte costituzionale (Corte cost. 2-3 giugno 1983, n. 148) si è pronunciata al riguardo attribuendole la seconda natura; ma, soprattutto, è stata problematica l'individuazione delle specifiche funzioni del Consiglio. Infatti, l'esercizio di alcuni poteri e funzioni da parte del Consiglio, non esplicitamente menzionati nella Costituzione, ha più volte causato tensioni con settori del mondo politico. È questo il caso di quelle che un’autorevole dottrina definisce funzioni di rappresentanza del potere giudiziario nei rapporti con gli altri poteriPizzorusso, come, ad esempio, fare proposte al ministro sulle materie di sua competenza, dare pareri sui disegni di legge in qualsiasi modo attinenti all'organizzazione della giustizia (si veda l'articolo 10 della legge 24 marzo 1958 n. 195) e, più in generale, il potere di pronunciarsi manifestando la propria opinione su qualsiasi vicenda possa interessare il funzionamento della giustizia.

Composizione La disciplina sulla composizione è regolata dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, e più volte modificata nel corso del tempo.

Attualmente è composto da 33 membri e presieduto dal Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto. Altri membri di diritto sono il primo presidente e il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione. Gli altri 30 componenti sono elettiCosì riferisce dei lavori della commissione ministeriale, presieduta da Luigi Scotti, l'articolo di

La proposta del sorteggio era stata «rilanciata da un fortunato articolo di MicroMega (Carlo Vulpio, Il sinedrio del Csm e il sorteggio della Serenissima, 28 agosto 2009)» (v. relazione all'Atto Senato n. 1547 della XVII legislatura). per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati, 20) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune, a maggioranza qualificata (pari quindi ai 3/5 dei suoi componenti)Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 22, su normattiva.it., tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici, 10).

La presenza dei membri laici nel CSM è motivo di garanzia; la stessa ragione ha spinto ad attribuire la presidenza del collegio al capo dello Stato, anche se bisogna aggiungere che tale presidenza ha prevalente carattere formale e simbolico, visto che il CSM elegge, tra i membri laici, un vicepresidente che svolge concretamente tutti i compiti connessi alla presidenza del collegio. La Costituzione non stabilisce direttamente quanti debbano essere i componenti del CSM, ma si limita a stabilirne la composizione percentuale.

La carica di consigliere è incompatibile con quella di parlamentare o di consigliere regionale. Il Consiglio elegge il vicepresidente tra i membri eletti dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Spetta, dunque, alla legge ordinaria determinare quanti sono i componenti e come sono eletti.

Competenze e funzioni All'art. 110, la Costituzione assegna al ministro della giustizia il compito di curare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ferme restando le competenze del CSM; l'art. 101, comma 2, inoltre, garantisce la piena autonomia e indipendenza dei giudici da ogni altro potere dichiarando che essi sono soggetti soltanto alla legge. Il Consiglio superiore della magistratura è l'organo che assicura l'autonomia dell'ordine giudiziario, e quello a cui compete il governo autonomo dei magistrati ordinari, civili e penali.

Ad esso spettano, infatti, le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari (i magistrati amministrativi, contabili e militari hanno propri organi di governo).

Le funzioni di governo autonomo del Consiglio superiore della magistratura quindi in materia di stato giuridico dei magistrati, riguardano:

assunzione (sempre tramite concorso pubblico); assegnazione ad un incarico; promozione; valutazioni di professionalità; trasferimento; attribuzione di sussidi ai magistrati e alle loro famiglie; procedimento disciplinare dei magistrati ordinari ed onorari; nomina dei magistrati di Cassazione; nomina e revoca dei magistrati onorari.

Al Consiglio superiore della magistratura spetta anche, su proposta del ministro della giustizia, il compito di individuare l'elenco delle sedi disagiate per le quali provvederà a deliberare il trasferimento dei magistrati in quelle sedi. Per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende il cambiamento della sede di servizio che non sia stata chiesta dal magistrato, anche se quest'ultimo ha manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate. Il trasferimento deve comportare il cambiamento di Regione ed una distanza superiore a centocinquanta chilometri dal posto in cui l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia prestato servizio. Per poter procedere al trasferimento devono ricorrere almeno due di questi requisiti: vacanze superiori al 50% dell'organico, elevato numero di affari penali soprattutto relativi alla criminalità organizzata ed elevato numero di affari civili in rapporto alla consistenza del distretto e alla consistenza degli organici.

Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso al TAR Lazio ed in secondo grado al Consiglio di StatoL'articolo 2 del decreto legge n. 90/2014 intervenne in ordine al giudizio di ottemperanza (per il solo caso di sospensiva cautelare delle delibere del CSM), delimitandone l'operatività alla sola prevenzione dell'elusione del futuro giudicato.. Fa eccezione l'assegnazione di sanzioni disciplinari da parte della Sezione disciplinare del CSM. In questo caso il procedimento ha natura giurisdizionale, è strutturato come un processo regolato dalle norme del codice di procedura penale ed è definito con una sentenza avverso la quale è possibile proporre ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Organizzazione e funzionamento È un organo collegiale, ripartito in varie Commissioni, formate dai Consiglieri togati e laici. Le Commissioni hanno un potere di proposta nei confronti dell'Assemblea Plenaria (cd. Plenum) di cui fanno parte tutti i consiglieri eletti ed i membri di diritto.

Ogni Commissione può formulare una o più proposte al Plenum cui compete l'approvazione definitiva. In seguito alla Riforma regolamentare del 2016, le Commissioni sono dieci, cui va aggiunta la Sezione disciplinare per i magistrati ordinari.

Vi sono infine gli organi tecnici, ovvero la Segreteria generale e l'Ufficio studi.

Il vicepresidente Il vicepresidente del CSM svolge concretamente tutti i compiti connessi alla presidenza del collegio ed esercita le funzioni che il Presidente della Repubblica gli delega, nonché quelle previste dalla legge e dal regolamento interno. Presiede poi il Comitato di Presidenza e l'Adunanza plenaria ed è eletto tra i membri laici designati dal Parlamento in seduta comune.

Le Commissioni Il CSM è diviso in dieci commissioni: I commissione - Commissione per le incompatibilità II commissione - Commissione per il Regolamento Interno del Consiglio III commissione - Commissione per l'accesso in magistratura e per la mobilità IV commissione - Commissione per le valutazioni della professionalità V commissione - Commissione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi VI commissione - Commissione dell’ordinamento giudiziario e per i problemi posti all'amministrazione della giustizia in materia di corruzione e contrasto alle organizzazioni mafiose e terroristiche VII commissione - Commissione per l'organizzazione degli uffici giudiziari VIII commissione - Commissione per la magistratura onoraria IX commissione - Commissione dei rapporti istituzionali nazionali e internazionali; attività di formazione; esecuzione penale Bilancio commissione - Commissione per il bilancio del Consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilità

I Consigli Giudiziari

A livello territoriale, è coadiuvato dai Consigli Giudiziari con sede in ogni capoluogo di distretto di Corte d'appello. Sono presieduti dai Presidenti di Corte di appello e sono composti da magistrati e da "membri laici" - questi ultimi in numero variabile a seconda del numero dei primi in servizio presso ciascuna sede - e durano in carica per quattro anni. Essi sono:

professori universitari docenti di materie giuridiche (nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione della facoltà universitaria di giurisprudenza del territorio di competenza); avvocati (nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati del distretto)

Tali organi hanno funzioni consultive, sono dotati di autonomia circa la regolamentazione sull'organizzazione e funzionamento interno, ed esprimono pareri motivati sulle materie previste dalla legge, vigilando inoltre sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari distrettuali, segnalando eventuali criticità al CSM ed al Ministro.

Il rapporto con la politica