La pena di morte in Italia è stata in vigore fino al 1889, con l'eccezione soltanto dell'ex Granducato di Toscana che riuscì a conservare la vigenza della legislazione abolizionista precedente all'unità. La pena di morte fu poi reintrodotta sotto il fascismo dal 1926 al 1948 quando, in forza dell'art. 27 della Costituzione, entrata in vigore dal 1° di gennaio, essa venne esclusa «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». Rimase quindi contemplata nel codice penale militare di guerra, dal quale fu eliminata e sostituita dall’ergastolo nel 1994. Nel 2007, con legge di revisione costituzionale, si è eliminato dalla Costituzione il riferimento alle possibili eccezioni relative alle leggi militari.

Storia Stati preunitari

Repubblica di Venezia

I registri della Repubblica di Venezia non permettono di ricostruire l'esatto numero dei condannati a morte, a causa del fatto che alcune condanne erano eseguite in segreto per motivi politici, o non erano riportate quelle per motivi religiosi. Solo a partire dal Seicento i registri sono sufficientemente precisi. L'andamento è comunque discontinuo e se nel corso del XVII secolo vi furono quattrocento condannati e trecento esecuzioni pubbliche nella sola città lagunare, nel Settecento questo numero si ridusse a circa un terzo.

Regno Lombardo-Veneto

La pena di morte era prevista nell'ordinamento del Regno Lombardo-Veneto (1815-1866). Angelo Messedaglia, il quale insisteva sulla mitezza del sistema penale austriaco rispetto agli altri paesi europei, annotava che solo poche condanne erano effettivamente eseguite negli anni tra il 1856 e il 1864.Angelo Messedaglia, Le statistiche criminali dell'Impero Austriaco nel quadriennio 1856-59: con particolare riguardo al Lombardo-Veneto e col confronto dei dati posteriori fino al 1864 inclusivamente, pp. 142-145

Granducato di Toscana Tra il 1723 e il 1737 il granduca Gian Gastone de' Medici stabilì una forte limitazione e poi una moratoria della pena di morte.Paul Strathern, The Medici: Godfathers of the Renaissance, London, Vintage, 2003, ISBN 978-0-09-952297-3., p. 405

Il Granducato di Toscana, in data 30 novembre 1786, sotto il regno di Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, fu il primo stato in Europa ad abolire tortura e pena capitale grazie all'introduzione di una nuova legge penale, poi definita "Leopoldina". Nel 1790, tuttavia, dopo essersi trasferito a Vienna per assumere il titolo imperiale con il nome di Leopoldo II, di fronte ai gravi disordini (per gran parte di ispirazione sanfedista), verificatisi nella fasi di transizione del potere al suo erede maschio secondogenito, Ferdinando III, con dispaccio in data 17 giugno il nuovo imperatore ordinò il ripristino della pena capitale contro quanti "ardiranno sollevare il popolo, o mettersi alla testa del medesimo per commettere eccessi e disordini".Il dispaccio è riportato in . La pena di morte fu quindi ristabilita con legge in data 30 giugno 1790 (Mancini, p. 60).

Il 30 agosto 1795, poi, lo stesso Ferdinando III emanò un editto di riforma rigorista del codice leopoldino, con il quale la pena capitale veniva ulteriormente estesa alle fattispecie della lesa maestà civile e religiosa, e all'omicidio premeditato.

Durante il periodo napoleonico «fu posto in vigore nella Toscana il Codice Penale di Francia, così prodigo della pena di morte, la quale in quel periodo di tempo vi ebbe non infrequente applicazione. Dopo il 1815 la restaurata dinastia Lorenese, trovandola in vigore, la mantenne, riducendola però nuovamente nei limiti della legge del 1795, cioè pel solo omicidio premeditato.Per la precisione, la pena capitale era prevista anche per i furti violenti (cfr. sentenza della Corte di Cassazione toscana citata infra). Ma i casi di condanna, richiamata l'antica giurisprudenza, divennero sommamente rari. »Mancini, p. 60. In effetti, dalla Restaurazione in poi, in Toscana si ebbero soltanto due esecuzioni capitali, nel 1820 e nel 1830.

Dopo che nel 1831 era stata stabilita una moratoria delle esecuzioni capitali e nel 1838 fissato il principio che la pena di morte potesse essere irrogata solo con l'unanimità del collegio giudicante, l'11 ottobre 1847, in sede di "reversione" anticipata (in sostanza, di annessione) del ducato di Lucca, Leopoldo II, l'allora granduca, abolì con legge l'istituto sul nuovo territorio che entrava a far parte dei suoi domini. L'interpretazione dei magistrati estese prontamente a tutto il granducato l'applicazione di tale abolizione.Cfr. sentenza della Corte di Cassazione, presieduta da Giuseppe Puccioni del 25 febbraio 1848: Durante i sommovimenti del 1848, poi, il governo rivoluzionario sancì ufficialmente tale nuova situazione, che perdurò fino al 16 novembre 1852, quando, con legge speciale, «sotto l'influenza delle condizioni politiche e della straniera occupazione, malgrado il dissenso del Consiglio di Stato, la pena di morte venne nella Toscana ripristinata; poscia fu consacrata nel nuovo Codice penale toscano del 1853, e vi si mantenne sino al 1859.»Mancini, pp. 61-62

Alla cacciata dei Lorena, uno dei primi decreti del nuovo Governo provvisorio appena insediato, datato 30 aprile 1859, dispose il ripristino integrale dell'abolizione della pena di morte, decisione confermata e integrata tecnicamente con decreto del Governo della Toscana del 10 gennaio 1860, sottoscritto da Bettino Ricasoli. Secondo il giurista Pasquale Stanislao Mancini, fervido oppositore della pena di morte, nell'unica condanna irrogata durante il periodo 1852-1859, «tale [era stato] l'orrore che ne concepì tutto il popolo toscano, tali [erano stati] le difficoltà e gl'impacci, non potendosi trovare nè un esecutore,Durante i moti del 1848, del resto, i rivoltosi avevano voluto gettare in Arno la ghigliottina granducale, nonostante se ne stesse del tutto inoperosa da diciotto anni () nè persone di autorità e di senno cui non sembrasse un'ingiuria che il suolo della gentile Toscana venisse nuovamente polluto di sangue umano sparso per mano del carnefice, che il Granduca si trovò nella necessità di fare la grazia al condannato, benchè colpevole di enormissimo delitto.»Mancini, p. 62.

La pronta decisione dei nuovi governanti toscani ebbe comunque l'effetto di trasformare la regione in una sorta di isola felice: quando fu affrontata la questione del nuovo ordinamento penale da dare allo stato unitario, mentre nel resto di Italia si continuava ad applicare la pena di morte secondo il codice sabaudo, la Toscana riuscì a conservare la propria legislazione abolizionista per circa trent'anni, finché l'abolizione non fu estesa anche a tutto il resto di Italia.

Repubblica Romana La Repubblica Romana (stato esistito per pochi mesi) bandì la pena capitale nel 1849, secondo stato moderno al mondo dopo la Toscana ad abolirla de iure per ogni crimine, preceduta da San Marino nel 1848 (reintrodotta per crimini eccezionali nel 1853 ma mai applicata, fu abolita definitivamente nel 1865 per tutti i reati).

Regno di Sicilia

Nel Regno di Sicilia la pena di morte fu ampiamente utilizzata durante le varie dinastie. Spesso, sotto la monarchia composita di Spagna-Sicilia le esecuzioni venivano eseguite a seguito di processi per reati contro la fede, istruiti quindi dal Santo Ufficio (conosciuto anche come Inquisizione spagnola), cioè quell'organismo che per mandamento papale, nei regni appartenenti alla corona castigliano-aragonese, si preoccupava di eradicare l'eresia e l'apostasia della fede Cattolica. Pur facendo capo direttamente al re (piuttosto che al Santo Pontefice come per il Sant'Uffizio Romano, nello Stato pontificio, negli stati pre-unitari in accordo con la Santa Sede e nel Regno d'Italia), l'Inquisizione era un organismo soggetto alla legge canonica e per questo non prevedeva la pena di morte come sentenza, bensì il "rilascio" (relapso, abbandono) alle autorità secolari che automaticamente procedevano all'esecuzione della pena. L'esecuzione era normalmente eseguita con il fuoco, tuttavia se vi era un ultimo pentimento e dunque ammissione del reato, da parte del condannato, la pena capitale veniva applicata tramite strangolamento prima che il condannato potesse essere lambito dalle fiamme. Ovviamente anche da parte dei bracci civili siciliani le pene capitali erano le medesime che in Spagna. Lo strapotere dei governi causava troppo spesso esecuzioni palesemente ingiuste, tramate da vari funzionari pubblici per scopi personali tanto che, in alcune parti della Sicilia, si incominciò a credere che le anime dei "decollati" (gli uccisi per decapitazione) continuassero a vagare per la terra, spesso aiutando gli innocenti in difficoltà. Già dal XVIII secolo si registra, a Palermo, il culto di queste anime condannate ingiustamente.

Stato Pontificio

L'ultima esecuzione capitale nello Stato Pontificio avvenne nel 1870 a Palestrina, poco prima della Presa di Roma con la "breccia di Porta PiaOreste Grossi, I boia di Roma, Newton, 1997.

La Città del Vaticano, erede dello Stato della Chiesa nel 1929, non sentenziò più condanne e la abolì de iure nel 1969 per ordine di papa Paolo VI (benché rimossa definitivamente dalla legge fondamentale solo nel 2001 da Giovanni Paolo II), in conseguenza della posizione della dottrina cattolica divenuta molto critica in merito.

Regno di Sardegna

Il Regno di Sardegna arrivò all'Unità d'Italia senza avere mai abrogato la pena di morte dal suo codice penale. Tuttavia, durante il regno di Carlo Felice si introdussero limitazioni ai casi della sua applicazione e l'abolizione della connotazione di "esemplarità" della pena.

Unità d'Italia Al momento dell'unificazione italiana nel 1861, le legislazioni di tutti gli stati preunitari (compreso il Regno di Sardegna) prevedevano la pena di morte, con la sola eccezione della Toscana del Governo provvisorio. In attesa dell'approvazione di un codice penale unitario, il codice penale del Regno di Sardegna venne esteso a tutto il nuovo Regno di Italia, con l'eccezione della Toscana stessa (e con modifiche, non inerenti alla pena di morte, per quanto riguarda le province meridionali).

Dal 1861 in poi, comunque, dell'istituto della pena capitale si fece in Italia un uso assai parco: dal 1860 al 1874, a fronte di un totale di 1281 sentenze pronunciate, si ebbe un numero molto minore esecuzioni, pari a 159, peraltro con una notevole tendenza alla diminuzione annua a partire dal 1865. Fu proprio in tale anno che la Camera dei deputati si espresse per la prima volta a favore della soppressione dell'istituto, peraltro senza conseguenze pratiche a causa dell'opposizione del Senato. Il dibattito continuò comunque animato e, nel 1877, in sede di esame preliminare del Progetto per il Primo Libro del nuovo Codice penale, la Camera si espresse per la seconda volta, "con immensa maggioranza (179 suffragi favorevoli e 48 contrari)", a favore della soppressione della pena capitale.