Il rappresentante di lista, in base alla normativa elettorale italiana, è la persona incaricata di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto di un partito, di un candidato che concorre alle elezioni o di un comitato promotore di una consultazione referendaria.
Pur non essendo annoverato fra i componenti dell'ufficio elettorale di sezione, egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni – Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera del deputati, articolo 40.; pertanto può incorrere nei reati di abuso d'ufficio, concussione, corruzione, peculato e rifiuto e omissione d'atti d'ufficioArticoli 314, 317, 318, 319, 323 e 328 del codice penale italiano., oltre ai reati specifici contemplati dalla normativa elettorale – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articoli 86-103..
Nomina Nomina dei rappresentanti di lista I rappresentanti dei gruppi politici e delle liste di candidati sono designati dai delegati del gruppo o della lista; l'assegnazione dell'incarico deve avvenire in forma scritta. – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 32... L'atto deve inoltre essere autenticato da un pubblico ufficiale in servizio nel territorio di competenza del proprio ufficio e deve contenere..: la dichiarazione da parte del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza, previa verifica dell'identità della persona che sottoscrive; l'indicazione del luogo e della data dell'autenticazione; l'indicazione della qualifica precisa del pubblico ufficiale; la firma estesa del pubblico ufficiale; il timbro dell'ufficio.
Gli atti di designazione dei rappresentanti di lista possono essere consegnati al segretario comunale entro il venerdì antecedente la data delle votazioni; in alternativa, i rappresentanti incaricati possono presentare l'attestazione direttamente al presidente di seggio prima che abbiano inizio le operazioni di voto. In ogni caso è opportuno che i rappresentanti di lista siano muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.
Ciascun soggetto politico può nominare fino a un massimo di due rappresentanti – un «effettivo» e un «supplente» – per ogni sezione elettorale; il supplente è autorizzato a esercitare le sue funzioni soltanto in caso di assenza temporanea o definitiva del collega. Al pari degli scrutatori, del presidente e del segretario di seggio, il rappresentante di lista ha facoltà di votare presso la sezione a cui è stato assegnato, anche se diversa da quella in cui risulta iscritto – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 40..
Requisiti Per poter ricoprire l'incarico di rappresentante di lista occorre possedere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani maggiorenni; essere iscritti nelle liste degli elettori del territorio interessato dalla votazione, con riferimento alla circoscrizione in caso di elezioni politiche o europee; essere in grado di leggere e di scrivere.
Non possono, in ogni caso, svolgere le funzioni di rappresentante di lista gli appartenenti alle forze di polizia..
Compiti Il compito principale del rappresentante di lista consiste nel prevenire eventuali irregolarità ai danni del gruppo politico, del candidato o del comitato referendario che egli rappresenta. In nessun caso egli può ostacolare o rallentare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali: il presidente di seggio, consultati gli scrutatori, può disporre l'allontanamento dei rappresentanti che esercitino pressioni sugli elettori o che, sebbene richiamati due volte, continuino a intralciare le operazioni (in questi casi è prevista anche la pena della reclusione da due a cinque anni, oltre a una sanzione pecuniaria) – Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera del deputati, articoli 26 e 104..
Se regolarmente accreditato secondo la procedura prevista dalla legge, il rappresentante di lista – in particolare – ha facoltà di – Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera del deputati, articoli 26, 64, 67, 72, 73, 74 e 75.: trattenersi all'esterno della sala della votazione, durante l'intervallo di tempo in cui questa rimane chiusa; assistere a tutte le operazioni, sedendo al tavolo del seggio elettorale o in sua prossimità; indossare un bracciale o un distintivo recante esclusivamente il contrassegno della lista o del soggetto che egli rappresenta; chiedere al presidente di seggio e al segretario di inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni, in caso di proteste o irregolarità; apporre la propria firma sui verbali, sui plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni svolte, sulle strisce di chiusura dell'urna e sui sigilli posti sulle finestre e sulla porta di accesso alla sala.
Egli non è invece autorizzato a. – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 68.Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti 12 febbraio 2004 e 7 settembre 2005.: toccare le schede elettorali; effettuare propaganda politica; redigere elenchi di persone che si siano astenute dal voto oppure, al contrario, che abbiano votato; assistere alle operazioni di scrutinio relative a una votazione per la quale non è accreditato, in caso di svolgimento contemporaneo di due o più consultazioni.
Indennità e permessi I rappresentanti di lista, se lavoratori dipendenti, hanno diritto a un giorno di riposo retribuito per la domenica in cui si svolgono le elezioni, oltre a uno oppure due giorni di permesso retribuito per il sabato e il lunedì, in cui si tengono generalmente l'allestimento del seggio e lo scrutinio. Ai rappresentanti di lista non spetta invece alcuna indennità in denaro.
Note
Voci correlate
Lista elettorale Ufficio elettorale di sezione Scrutatore
Presidente di seggio Segretario di seggio Normativa elettorale italiana
Collegamenti esterni
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