La certificazione energetica degli edifici (o Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio, detto comunemente APE o EPC in inglese) è una procedura di valutazione volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici in termini di efficienza energetica, grazie all'informazione fornita ai proprietari e utilizzatori, circa i suoi consumi energetici richiesti per mantenere determinate condizioni ambientali interne.
Essa fa parte delle misure volte alla tutela dell'ambiente, sia per un conseguente freno all'utilizzo delle risorse naturali, sia per un desiderabile contenimento delle emissioni clima alteranti. Si tratta di un documento redatto da un tecnico abilitato, chiamato in gergo certificatore energetico, che tiene conto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio, dei prospetti, della zona climatica, dell'affaccio delle singole facciate, del tipo di riscaldamento e di tutto ciò che può influire sui consumi energetici.
Diverse nazioni in tutto il mondo hanno creato dispositivi capaci di calcolare l'efficienza energetica negli edifici, sia estiva che invernale: l'Unione europea ha emanato una serie di direttive per dare ai singoli stati membri dispositivi simili per la valutazione energetica.
Obiettivi Migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti e ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell'immobile. Informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del più probabile costo energetico relativo alla conduzione del proprio “sistema edilizio” e incoraggiare interventi migliorativi dell'efficienza energetica della propria abitazione mediante consigli che abbiano un corretto rapporto costi/benefici. La certificazione consente agli interessati di ottenere dal fornitore/venditore di un immobile informazioni affidabili sui probabili costi di conduzione il cui calcolo si basa su condizioni climatiche e di utilizzo standard. L'acquirente deve poter valutare se gli conviene acquistare un immobile dal costo maggiore ma migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione. Anche i produttori e i progettisti possono confrontarsi in tema di qualità edilizia offerta. I proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti, ma poco visibili, come isolamenti termici di pareti, tetti, etc., possono veder riconosciuti i loro investimenti con un aumento del valore del proprio immobile.
Europa L'attenzione a questo settore è tanto più giustificato dalla considerazione che il 40% dei consumi finali globali di energia della Comunità Europea è rappresentato da quella impiegata nel settore residenziale e terziario, principalmente per gli edifici. Questa procedura deve tenere conto delle condizioni climatiche e locali, del tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, dell'eventuale impiego di fonti di energie rinnovabili e delle caratteristiche architettoniche dell'edificio. Questa procedura di valutazione è stata prevista dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE.
Legislazione Gli stati membri dell'Unione europea si sono impegnati al conseguimento dell'obiettivo 20-20-20, cioè ridurre del 20% il consumo di energia primaria entro il 2020. Il mezzo è il porre in atto misure efficaci per lottare contro il cambiamento climatico, per migliorare la sicurezza energetica, per ridurre i costi energetici dell'UE e per il conseguimento della strategia di Lisbona relativa allo sviluppo sostenibile. Questo sta avvenendo tramite delle misure volte all'efficienza energetica degli edifici, alla riduzione delle emissioni di CO2 degli impianti e alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.
Direttiva 2002/91/CE La 2002/91/CE Directive on the energy performance of buildings ha i seguenti obiettivi: diminuire del 22% i consumi energetici comunitari entro il 2010; ottenere un risparmio di energia primaria pari a 55 milioni di tep; ridurre le emissioni di CO2 di un valore pari a 100 milioni di tonnellate; introdurre nuovi standard progettuali.
Le direttive richiedono agli stati membri di provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico, monitorando “la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento”. L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione. In esso devono essere riportati “dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio” e “raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici”.
Direttiva 2010/31/UE Questa direttiva è volta al miglioramento della prestazione energetica degli edifici, adottando una comune metodologia di calcolo delle prestazioni che tiene conto di:
Impianti di condizionamento Impianti di illuminazione Condizioni climatiche interne Caratteristiche termiche (es. isolamento, capacità termica, ecc.) Condizioni climatiche locali Esposizione al Sole Illuminazione Sistemi di cogenerazione dell'elettricità Impianti di teleriscaldamento.
Gli stati membri fissano dei requisiti minimi che devono essere aggiornati ogni 5 anni, conformi al metodo di calcolo. I minimi dovranno essere differenti se si considerano edifici nuovi o già esistenti, e differenti a seconda della tipologia edilizia. Per quanto riguarda gli edifici nuovi, questi dovranno rispettare determinati requisiti, come l'essere sottoposti a una valutazione preventiva sulla fattibilità di impianti di energia derivanti da fonti rinnovabili, inoltre la direttiva incoraggia l'introduzione di sistemi intelligenti per misurare il consumo energetico. Gli edifici che verranno ristrutturati dovranno migliorare la loro prestazione energetica per soddisfare i minimi richiesti.
La direttiva stabilisce una serie di edifici che possono essere esclusi da questa normativa, come gli edifici vincolati, quelli di culto, quelli temporanei, quelli che sono utilizzati solo poche settimane l'anno, quelli minori di 50 m2. Il miglioramento non è solo per gli edifici, ma anche per gli impianti di condizionamento d'aria, di acqua calda e di ventilazione.
Viene stabilito che gli elementi edilizi fanno parte dell'involucro e hanno un loro impatto significativo relativo alla prestazione dell'involucro (es. gli infissi). Devono anche questi rispettare dei minimi di requisito e devono essere rinnovati e sostituiti per raggiungere un livello ottimale relativo ai costi.
L'obiettivo è quello che entro il 31 dicembre 2020 si devono portare gli edifici di nuova costruzione a essere a energia quasi a zero, mentre per gli edifici pubblici ciò deve avvenire entro il 31 dicembre 2018. La Commissione europea promuove l'attuazione di piani volti a indicare da parte dello Stato membro la definizione di edifici a energia quasi a zero, gli obiettivi per migliorare la prestazione energetica relativa agli edifici di nuova costruzione entro il 2021, informazioni sulle misure finanziarie e sulle politiche e incentivi finanziari e sulle barriere di mercato.
Per fare questo gli stati membri devono degli strumenti per redigere una certificazione energetica degli edifici. Questo documento dovrà comprendere informazioni sul consumo energetico e su come migliorare questo consumo in relazione ai costi. Viene fatto obbligo di far figurare l'attestato di prestazione energetica in tutti gli annunci commerciali dell'immobile. In caso di vendita o locazione dovrà sempre essere allegato alla documentazione e mostrato al potenziale acquirente. Deve essere redatto in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia.
Per gli edifici con una metratura utile di 500 m2 occupata da enti pubblici o abitualmente frequentata dal pubblico, l'attestato di prestazione energetica deve essere sempre chiaramente visibili in un luogo aperto al pubblico. La soglia dei 500 m2 scenderà a 250 m2 dal 9 luglio 2015.
Questa normativa ha di fatto abrogato la direttiva 2002/91/CE.
Danimarca La Danimarca ha proposto la certificazione energetica degli edifici già nel 1981, ma è stata resa obbligatoria solo nel 1997, prima delle direttive europee. Dal 1º gennaio 2006 ha allineato la sua normativa interna con quella europea (obbligo di certificazione energetica per la compravendita, per la locazione, ecc...). Per gli edifici esistenti ha abbassato il limite a 5 anni come limite massimo di anzianità del certificato. Le classi energetiche sono 14 e vanno in ordine dalla migliore A1 alla peggiore G2, questo per incentivare la riqualificazione edilizia. Dal 1º settembre 2007 per ottenere il permesso di costruire i nuovi edifici devono essere almeno di categoria B1. Lo schema di calcolo si basa sul documento SBi-Direction 213: Energy Demand in Building. Nel 2010 la Danimarca ha aggiornato la sua normativa, portando le classi da 14 a 8 (A1, A2, B, C, D, E, F, G).
Francia In Francia la certificazione energetica degli edifici è diventata obbligatoria per la compravendita degli edifici dal 1º novembre 2006 e per la locazione e i nuovi edifici dal 1º luglio 2007. Utilizza il Regolamento Termico RT, introdotto nel 1975 e aggiornato ogni 5 anni. L'ultimo è il Regolamento Termico RT 2012 e RE 2020. Basandosi sui parametri europei, il certificato esprime l'impatto ambientale relativo al consumo energetico dell'edificio. Esistono 7 classi energetiche, divise in lettere dalla A alla G che è la più bassa.
Italia Per quanto riguarda l'Italia, con l'espressione «certificazione energetica degli edifici», o nella dizione alternativa di «certificazione di rendimento energetico dell'edificio», s'intende il processo di produzione di un documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio. Questo documento prendeva inizialmente il nome di «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» (punto d) art. 2 D.lgs 192/2005) e permette di stabilire criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Il contenimento dei consumi è volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas serra posti dal protocollo di Kyoto. Inoltre si vuole promuovere la competitività dei comparti più avanzati del settore attraverso lo sviluppo tecnologico conseguente.
La disciplina complessiva in tema di rendimento energetico dell'edilizia è contenuta nel D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE) e successive modificazioni e integrazioni. L'attestato di certificazione energetica, redatto secondo le particolari norme e i criteri di cui alla relativa normativa, attestano la prestazione, l'efficienza o il rendimento energetico di un edificio e altresì contiene le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica del medesimo (art. 2, comma 3, all. A al D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311). Col D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 la denominazione dell'attestato appena citato è stato modificato in «attestato di prestazione energetica».
La 2006/32/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 115/2008, che introduce le UNI TS 11300) ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli stati membri, riducendo i consumi del 9%.
La normativa nazionale italiana