Un civile, secondo il diritto internazionale umanitario, è una persona che non è membro delle forze armate del proprio paese. La relativa tutela si applica a tutti gli eventi che comportano l'uso di coercizione, sia di diritto bellico che di diritto dei conflitti armatiJean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (eds.), International Committee of the Red Cross: Customary International Humanitarian Law (CUP, 2005; ICRC CIHL Study), Rule 1.. Storia A partire almeno dal XVIII secolo si sviluppa un’idea fondamentale del diritto di guerra: i combattenti nemici sono tali unicamente nella loro qualità di soldati. L’idea sottostante è la necessità di proteggere e accordare, in ragione del loro mancato armamento e della loro non partecipazione ai combattimenti, una tutela particolare ai non combattenti. Nello stesso senso, il Contratto sociale di Rousseau precisava che la guerra è una situazione che oppone due Stati e che i soggetti coinvolti nel conflitto sono i soldati e non i civili.

In seguito alla Seconda guerra mondiale, il cui impatto fu particolarmente devastante per la popolazione civile (perdite umane, saccheggi, stermini di massa, attacchi indiscriminati, deportazioni, presa di ostaggi, internamenti, ecc.), la comunità internazionale adottò la Quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949, che riconosce una protezione particolare a ogni persona non appartenente alle forze armate belligeranti, nonché a qualsiasi bene che non possa essere qualificato come obiettivo militare. Principio di distinzione Il principio di distinzioneIl principio di distinzione fu formulato per la prima volta nella Dichiarazione di San Pietroburgo dell’11 dicembre 1868, il cui paragrafo 5 dispone che «l’unico scopo legittimo che gli Stati devono perseguire durante la guerra è l’indebolimento delle forze militari del nemico». è uno dei cinque principi fondamentali del diritto internazionale umanitario (DIU), insieme ai principi di umanità, precauzione, proporzionalità e al divieto di causare mali superflui e sofferenze inutili. Esso impone alle parti belligeranti di distinguere in ogni momento tra combattenti e non combattenti, nonché tra obiettivi militari e beni di carattere civile. La principale manifestazione di tale protezione consiste nel divieto di prendere persone o beni protetti come obiettivi diretti di attacchi militari. L’idea di fondo è il divieto della privazione arbitraria della vita.

Va osservato che il principio di proporzionalità, insieme a quello di distinzione, costituisce uno dei principali criteri per valutare la necessità militare di un attacco. Tuttavia, la proporzionalità può essere esaminata solo dopo aver accertato il rispetto del principio di distinzione.

Tipologia

I civili sono le persone che non possono essere qualificate come combattenti (ossia membri delle forze armate di una parte in conflitto) e che non partecipano direttamente alle ostilità. I beni di carattere civile sono i beni che non servono a uno scopo militare, cioè tutti quei beni che non contribuiscono effettivamente all’azione militare e la cui distruzione o cattura non comporta un vantaggio militare concreto.

Lo status di combattente conferisce il diritto di partecipare alle ostilità. I combattenti possono quindi costituire obiettivi legittimi.

Quando sussiste un dubbio sullo status civile di una persona o sulla natura civile di un bene, prevale la presunzione di persona civile e di bene di carattere civile.

Per ragioni di effettività, la protezione accordata ai civili e ai beni di carattere civile si estende a tutte le persone o organizzazioni che forniscono assistenza essenziale alla popolazione civile (ad esempio cure mediche, soccorso, alimentazione, vestiario, medicinali e materiale sanitario). Sono pertanto protette, per estensione, le seguenti categorie:

i feriti, i malati e i naufraghi; gli ospedali civili, purché svolgano esclusivamente una funzione medica; il personale sanitario e religioso, indipendentemente dall’eventuale appartenenza alle forze armate di una parte in conflitto. Inoltre, l’esposizione di un segno distintivo previsto dalle Convenzioni di Ginevra ha la sola funzione di rendere visibile la protezione, ma non la conferisce di per sé; le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario, purché siano destinati esclusivamente a missioni sanitarie; il personale e i beni impiegati nelle operazioni di soccorso; il personale e i beni impegnati in missioni di mantenimento della pace; le persone fuori combattimento (hors de combat): poiché non partecipano più al conflitto, sono assimilate ai civili. Questa categoria comprende: le persone che si trovano nelle mani della parte avversaria; le persone indifese; le persone che hanno chiaramente manifestato l’intenzione di arrendersi; i giornalisti e i corrispondenti di guerraI giornalisti che svolgono «missioni professionali pericolose in zone di conflitto armato» sono assimilati alle persone civili.. Va inoltre notato che i corrispondenti di guerra sono civili che, in caso di cattura, hanno diritto allo status di prigioniero di guerra. Altre branche del diritto Nel diritto marino e dell'aviazione, i civili sono oggetto della distinzione fatta tra i passeggeri e l'equipaggio. Note

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