Nella tecnica bancaria italiana e nella pratica commerciale in genere, la clausola di salvo buon fine (spesso indicata in sigla come "s.b.f." o "sbf") è una condizione della ricezione di un pagamento effettuato mediante la girata di un titolo, pagamento del quale si dà quietanza provvisoria; quando il titolo verrà portato all'incasso, in assenza di contestazioni sulla validità e/o sulla copertura del titolo, e quindi a titolo onoratoQuando cioè il beneficiario concretamente riceve la quantità di moneta indicata dal titolo, il pagamento si considererà perfezionato e con esso sarà assolta l'obbligazione di chi deve effettuare il pagamento, e non in tempo reale come in altri paesi.
In pratica, il titolo (il caso tipico riguarda un pagamento effettuato con assegno bancarioL'assegno circolare viene emesso solo in presenza di effettiva copertura nel momento della sua emissione, pertanto "nasce" già con un buon fine implicito, mentre l'assegno bancario, tratto sul Conto_corrente_di_corrispondenza di chi lo emette, potrebbe essere viziato da mancanza di copertura (assegno "scoperto" o "a vuoto"), o da altri problemi che impedirebbero il corretto incasso come la chiusura del conto o la successiva perdita di capacità giuridica, oppure ancora, per le società e le persone giuridiche in genere, da problemi di legittimazione del soggetto che lo emette per conto della società.) viene accettato con presunzione temporanea di validità e dal momento dell'accettazione possono immediatamente farsi decorrere conseguenze pratiche del pagamento (ad esempio la consegna di un bene o l'erogazione di un servizio o l'esecuzione di una prestazione); tuttavia, se il titolo viene accettato con questa condizione, l'eventuale successivo mancato buon fine comporta giuridicamente che il pagamento non è stato effettuato.
La pratica commerciale di ricevere titoli salvo buon fine presenta il vantaggio di consentire di dare immediato effetto alle obbligazioni contrattuali legate al pagamento, senza dover attendere i tempi per la negoziazione dell'assegno, che in Italia non è ancora in tempo reale, come nel resto del mondo, ma presenta anche alcuni rischi concretamente riferiti al mancato pagamento del titolo.
Il "fine" dell'assegno bancario Specie nella pratica commerciale, ma anche nei rapporti economici fra privati, in Italia, il buon fine si applica principalmente ai contratti in cui il pagamento è costituito da un assegno bancarioQuesto è il caso più comune, ma possono esserci altri titoli.. A differenza infatti di quelli effettuati con assegno circolareL'Assegno_postale non è più comunemente usato in pagamento., ad esempio, l'assegno bancario non necessariamente verrà onorato dallo sportello sul quale è tratto, presentandolo cioè all'incasso non è detto che se ne riceva sempre il corrispondente valore in moneta.
Se la banca di traenza corrisponde all'intestatario il denaro indicato nell'assegno, il pagamento si perfeziona perché la condizione relativa al buon fine è verificata: chi doveva ricevere il pagamento ha ottenuto ciò che gli spettava, quindi chi doveva pagare ha pagato e pertanto i rapporti giuridici si perfezionano automaticamente senza necessità di ulteriore specificazione. Il fine "buono" è perciò quello in cui l'assegno è onorato dalla banca di traenza.
Se viceversa l'assegno non è onorato, il pagamento risulta come non effettuato. Il problema risiede proprio nella citata già anticipata esecuzione delle obbligazioni di chi doveva ricevere il denaro, perciò un bene potrebbe essere stato consegnato, un servizio reso e comunque la prestazione dovuta eseguita, ma in mancanza di pagamento. In dipendenza dei termini di contratto e dell'eventuale qualità di esecutività del titolo, chi ha ricevuto il titolo dovrà attivarsi e agire per l'ottenimento di quanto di sua spettanza. Un problema accessorio è in genere rappresentato dai tempi di comunicazione del mancato buon fine, quando l'assegno sia stato affidato dal ricevente alla propria banca per negoziarne l'incasso con eventuale accredito sul proprio conto.
Il "fine", buono o non buono, si verifica perciò soltanto presso la banca trattaria. O allo sportello, in caso di presentazione diretta, o a seguito degli scambi intrattenuti fra banche nella cosiddetta "camera di compensazione", in cui si scambiano giornalmente i titoli rispettivamente ricevuti per l'incasso dai propri clientiL'eventuale mancato buon fine viene riscontrata successivamente allo scambio e la banca trattaria comunica alla banca di colui che ha ricevuto l'assegno il mancato buon fine, aggiornando le relative partite interbancarie. La banca del beneficiario informerà poi il proprio cliente..
Il "mancato buon fine" dell'assegno bancario Il problema più frequente è la mancanza parziale o totale di copertura dell'assegno, detta tecnicamente "mancanza di provvista": se nel momento della sua presentazione all'incasso sul conto corrente non ci sono sufficienti fondi per raggiungere l'importo dell'assegno, l'assegno (che si definisce "scoperto" o "a vuoto") non verrà onoratol'assegno peraltro viene onorato o non viene onorato: se sul conto ci fossero fondi sufficienti solo per una parte dell'importo, l'assegno non verrebbe "onorato parzialmente" ma sarebbe direttamente respinto..
Oltre al caso della integrale falsità dell'assegno (assegno tipograficamente realizzato illegalmente), ed a quello dell'assegno rubato od a firma falsificataLa dottrina in genere praticamente parifica le due fattispecie poiché la falsificazione della firma presuppone l'impossessamento materiale indebito di cosa altrui (il carnet), anche se quest'azione sia poi meramente strumentale alla truffa che si perpetrerà spacciando l'assegno a firma falsa., vi sono poi i casi dell'assegno emesso da soggetto privo di legittimazione ad emetterne, vuoi perché non sia il titolare del conto corrente, vuoi perché ad esempio l'assegno sia tratto su un conto intestato a soggetto del quale chi lo spicca dichiari di avere la rappresentanza e nella verifica dell'effettiva rappresentanzaLa verifica si effettua proprio nel momento dell'incasso. si manifesti errore o dolo. In questo caso, tecnicamente detto "mancanza di autorizzazione", le responsabilità individuali della persona fisica che ha spiccato l'assegno si aggiungono alle responsabilità della persona giuridica per conto della quale lo aveva emesso, indipendentemente dal fatto che la persona giuridica irregolarmente rappresentata fosse tenuta o meno a quel pagamentoMa è comune anche il caso di individuo che spicca un assegno del conto aziendale per pagamenti personali..
L'emissione irregolare di assegni, sia in mancanza di provvista che in mancanza di autorizzazione, in Italia una volta era reato, ma in tempi recenti (1999)Decreto Legislativo n. 507/99 le fattispecie sono state convertite ad illeciti amministrativiPunite con sanzione pecuniaria euro 516,46 a euro 12.394,97 oltre interdizione per 6 mesi all'emissione di assegni ed iscrizione del responsabile nella Centrale d'allarme interbancaria (CAI) presso la Banca d'Italia.
Vi possono poi essere anche irregolarità formali come quelle nelle girate degli assegni o quelle relative all'errore nella intestazioneCioè nell'indicazione del beneficiario, di colui che dovrà ottenere dalla banca di traenza (tecnicamente detta banca trattaria, ovvero la banca ove risiede il conto corrente di corrispondenza sul quale verrà addebitato l'importo dell'assegno) la moneta rappresentata dal titolo. L'assegno deve essere spiccato solo dopo completa compilazione, quindi non può considerarsi se non in termini di omissione delle dovute cautele la ricezione di assegni non compilati anche per la parte riguardante l'indicazione del beneficiario.. Sono più rare complicazioni derivanti da furbesca combinazione di limiti accessori come la non trasferibilità e la doppia barraturaL'apposizione di due barre trasversali sulla faccia frontale del titolo comporta che il cassiere della banca di traenza non possa pagarlo se non a persona della quale gli sia personalmente certa l'identità o ad altro istituto di credito; il portatore dell'assegno perciò, ove il cassiere dell'istituto di traenza si rifiuti (legittimamente) di onorarlo, può solo versarlo su un proprio conto corrente di corrispondenza, con dispendio di tempi nei quali potrebbe avvenire una chiusura del conto di traenza, oppure potrebbero decadere eventuali termini di presentazione. Questi consistono nel principio che dalla data riportata sull'assegno le banche possono prevedere un certo numero di giorni In genere si parla di giorni lavorativi bancari, cioè dal lunedì al venerdì. entro i quali presentare l'assegno per l'incasso a pena di vederlo non onoratoQuesta pratica è più diffusa in altri paesi.. Inoltre può riscontrarsi una non rispondenza della firma a quella depositata presso l'istituto di traenza o piccoli errori materiali su data e luogo di traenza. In questi casi l'incasso sarebbe reso difficoltoso o del tutto impedito per ragioni procedurali delle quali la responsabilità potrebbe non essere ascritta al soggetto che emette l'assegno ma a colui che, non applicando le comuni cautele, lo riceva.
Altre gravi cause di mancato buon fine potrebbero essere la chiusura del conto corrente sul quale l'assegno è spiccatoAnche se la chiusura avvenisse nel tempo intercorrente fra la ricezione del titolo e la sua presentazione all'incasso, quindi con titolo sì emesso in tutta regolarità, ma nel frattempo divenuto inutilizzabile. o la perdita della capacità giuridicaChe ha come conseguenza la chiusura del conto corrente riferita alla data in cui viene dichiara la perdita di capacità. Se la perdita è avvenuta prima dell'emissione del titolo, il soggetto che lo ha emesso non poteva emetterlo; se è avvenuta dopo ma prima dell'incasso, in ogni caso il conto di traenza è stato bloccato (il che può avvenire anche retroattivamente). di chi lo ha emesso.
In sistemi di diritto anglosassone e germanico, è consentito il «richiamo» dell'assegno dopo la sua emissione: anche dopo cioè che l'assegno sia stato ricevuto, chi l'aveva emesso potrebbe "bloccarlo" ordinando legittimamente alla sua banca di non pagarlo. Questa pratica è diffusa anche per le transazioni online, nelle quali un pagamento effettuato con carta di credito potrebbe essere richiamatoLa ragione della diffusione di questa facoltà anche in paesi nei quali non è comune per altre forme di pagamento, ad esempio in Italia, risiede però nella necessità di arginare il fenomeno delle truffe informatiche..
In più, per quanto riguarda la negoziazione di assegni bancari (o simili titoli) tratti su istituti di paesi stranieri, può accadere che problemi di vario genere, non ultime l'assenza di relazioni commerciali dirette (anche solo fra gli istituti di credito del traente e del percipiente) ed una insufficiente tutela giuridica del negozio giuridico a causa di problemi di diritto internazionale, richiedano procedure di incasso eccessivamente oneroseAd esempio che sia possibile l'incasso solo recandosi nel paese di traenza. o addirittura impediscano l'incasso.
Protezioni contro il mancato buon fine dell'assegno Contro il mancato buon fine dell'assegno le principali protezioni sono di natura essenzialmente eterodossa, dal momento che la principale consiste nel ricorso diretto od indiretto a servizi di natura assicurativa, in mancanza di un metodo punitivo giuridico funzionante. Questi servizi coprono il rischio di mancato pagamento applicando parametri di varie nature e presumendo quindi coefficienti di rischio estrapolati da statistiche generali.