In economia lammortamento è un procedimento contabile con il quale un costo pluriennale di un bene viene ripartito tra gli esercizi di vita utile del bene stesso, facendolo partecipare per quote alla determinazione del reddito dei singoli esercizi.

Ammortamento fiscale L’ammortamento fiscale è un istituto del diritto tributario italiano che disciplina la deducibilità delle quote di costo dei beni strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa imponibile. Consiste in un processo tecnico-contabile finalizzato a ripartire nel tempo il costo dei beni strumentali a utilità pluriennale, in relazione alla loro progressiva perdita di valore economico, consentendo contestualmente una riduzione del reddito imponibile dell’impresa. Quadro normativo L’ammortamento fiscale è regolato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con L. 30 luglio 2025, n. 108. L’articolo 102, al comma 1, TUIR disciplina l’ammortamento dei beni materiali strumentali, prevedendo che le quote siano deducibili a partire dall’esercizio in cui il bene entra in funzione, con una riduzione della quota al 50% per il primo anno. Lo stesso articolo 102, al comma 2, TUIR stabilisce che la deducibilità è limitata dai coefficienti stabiliti dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, tramite il Decreto Ministeriale 31 Dicembre 1988 (D.M. 31 dicembre 1988)Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988, «Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali», Ministero delle Finanze; pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1989, n. 30, S.O.; consultabile in PDF., per categorie di beni omogenei, che rappresentano la quota massima deducibile. L’ammortamento cessa quando il valore residuo stimato è uguale o maggiore al valore netto contabile. L’ammortamento fiscale deve essere determinato secondo precise aliquote stabilite da decreto ministeriale, che definiscono la quota massima deducibile ai fini del reddito d’impresa.

Invece, l’articolo 103 TUIR disciplina i beni immateriali, come diritti di brevetto, marchi, avviamento e licenze, prevedendo percentuali e modalità di deduzione specifiche in relazione alla natura del bene.

L’articolo 102-bis TUIR stabilisce dei regimi particolari di ammortamento per talune categorie di beni strumentali, tra cui quelli oggetto di contratti di leasing, con modalità di deduzione differenti rispetto all’ammortamento ordinario.

Infine, l’articolo 108 TUIR si occupa di disciplinare le spese pluriennali, stabilendo che determinate spese sostenute per più esercizi possano essere dedotte in quote proporzionali all’effettivo periodo di competenza economica.

Descrizione Quando un'azienda acquista un bene destinato ad essere utilizzato per più anni (ad es. un macchinario), il relativo costo sostenuto viene ripartito in funzione del numero di anni per l'acquisto in tante quote quanti sono gli esercizi nei quali il macchinario sarà presumibilmente impiegato. Se così non fosse il costo verrebbe imputato interamente all'esercizio in cui viene acquistato, disattendendo il principio della competenza economica dei componenti reddituali.

In Italia la procedura dell'ammortamento è prescritta dal codice civile (art. 2426 c.c.) ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. Quindi l'ammortamento è il piano di restituzione graduale di un debito mediante il pagamento periodico di rate. In particolare, il piano di ammortamento è un prospetto che indica, per ogni periodo di rimborso (mese, trimestre, semestre), l'importo delle rate (suddiviso in quota capitale e quota interessi), il debito estinto e il capitale residuo (parte di capitale che il debitore deve ancora versare).

Altra cosa è l'ammortamento dettato dal legislatore fiscale, il quale si applica in sede di determinazione della base imponibile ai fini della liquidazione delle imposte.

Quello civilistico è libero (a parte qualche limitazione data dal codice civile per quanto riguarda l'avviamento); quello fiscale deve essere determinato in base a precise aliquote di ammortamento previste dal fisco (pubblicate con decreto ministeriale ogni anno), che indicano la quota massima deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa fiscalmente imponibile. Molto spesso le aziende ritengono le aliquote fiscali adeguate anche sul piano civilistico e le utilizzano, ma lo fanno per libero arbitrio.

Ammortamento dei beni L’ammortamento coinvolge sia i beni materiali che i beni immateriali, adottando per ciascuno specifiche discipline. La differenza principale tra beni materiali e immateriali in ambito fiscale riguarda la loro natura: i beni materiali sono tangibili e sono soggetti ad ammortamento per usura fisica, mentre i beni immateriali sono intangibili e sono ammortizzati in base all'esaurimento dell'utilità economica nel tempo. Tutti i beni ammortizzabili diventano immobilizzazioni materiali o immateriali, a seconda del tipo di bene coinvolto, quando vengono iscritti nello stato patrimoniale perché hanno utilità pluriennale.

Beni materiali L'ammortamento dei beni materiali — quali fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature — rappresenta il processo sistematico che riflette il consumo e la perdita di utilità dei beni strumentali impiegati nella produzione.V. Russo, G. Ferranti, G. Leoni., L. Miele, Beni materiali e immateriali: Affitto d'azienda, ammortamenti, leasing. Italia: Ipsoa., 2015<ref La disciplina civilisticaArt.2426 c.c. impone un piano razionale correlato alla residua vita utile del cespite, mentre quella fiscaleArt.102 TUIR ne regola la deducibilità: le quote sono ammesse dall'entrata in funzione del bene entro i limiti dei coefficienti ministeriali, ridotti alla metà per il primo esercizio.Tale riduzione forfettaria è prevista dal legislatore fiscale poiché si presume che il bene, nel primo anno di acquisizione, non contribuisca al processo produttivo per l'intero periodo d'imposta.

Oggetto del calcolo è il costoL, Gerla. Compendio di diritto tributario. Italia: Maggioli Editore, 2011, incrementato da eventuali manutenzioni straordinarieR. D'Alessio, et al. Immobilizzazioni materiali e ammortamento dei beni, Italia, Maggioli Editore, 2015 capitalizzate, al netto del valore residuo.

Non sono invece ammortizzabili i beni che, pur iscritti tra le immobilizzazioni materiali, non partecipano al processo produttivo o non subiscono deperimento.SEAC – CENTRO STUDI FISCALE, L’ammortamento Disciplina Civilistica e Tributaria, Trento, 2016 Rientrano in tale categoria i fabbricati civili non strumentali (detenuti a titolo di investimentoLa distinzione fiscale è netta: un capannone industriale (bene strumentale) permette la deduzione degli ammortamenti dal reddito d'impresa, mentre un immobile abitativo locato a terzi (bene patrimoniale) produce reddito fondiario e non consente la deduzione delle quote di ammortamento né dei costi di gestione, salvo diversa disposizione per le manutenzioni.) e i terreni.

Beni immateriali

L’ammortamento dei beni immateriali riguarda attività non tangibili, il cui costo viene ripartito su più esercizi, in relazione alla sua utilità economica pluriennale. Il valore economico di tali beni si esaurisce nel tempo a causa di fattori come l'obsolescenza tecnologica, la scadenza dei diritti legali o la perdita di valore di mercato.

Rientrano tra i beni immateriali soggetti ad ammortamento, i diritti di brevetto, i diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, il software, il know-how, i marchi, le concessioni, le licenze, le autorizzazioni.

La deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni immateriali è regolata dall’art 103 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

La normativa vigente prevede criteri differenti di deducibilità in base alla tipologia di bene immateriale. Il costo sostenuto per l’acquisizione di diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti, processi produttivi, formule o know-how è deducibile entro il limite del 50% del costo complessivo per ciascun periodo d’imposta. Per i diritti di concessione e per gli altri diritti iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, le quote di ammortamento devono essere dedotte in modo coerente con la durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla normativa applicabile. Per i marchi e per l’avviamento, invece, la deduzione avviene secondo quote costanti fino a un massimo di un diciottesimo del costo complessivo per ogni anno.

Divergenza tra ammortamento civilistico e fiscale La "divergenza tra ammortamento civilistico e fiscale" rappresenta una delle principali differenze tra la contabilità d’impresa e la normativa tributaria italiana. Mentre l’ammortamento civilistico, disciplinato dal Codice civile e dai principi contabili OIC, ha lo scopo di riflettere correttamente la perdita di valore dei beni nel tempo, l’ammortamento fiscale, regolato dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), determina la quota di costo deducibile ai fini delle imposte. Le differenti finalità e regole applicative generano disallineamenti tra il risultato civilistico e quello fiscale, con effetti sul bilancio, sul reddito imponibile e sulla pianificazione economico-finanziaria delle imprese.OIC 16, Immobilizzazioni materiali; D.P.R. 917/1986, artt. 102–103.

Nel sistema contabile italiano esiste una distinzione tra "ammortamento civilistico" e "ammortamento fiscale". Il primo è disciplinato dal Codice civile italiano e dai principi contabili nazionali OIC, in particolare dall’OIC 16 relativo alle immobilizzazioni materiali, e ha la funzione di ripartire nel tempo il costo di un bene strumentale in base alla sua vita utile. L’articolo 2426 del Codice civile stabilisce che l’ammortamento deve avvenire «in modo sistematico, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene».

L"ammortamento fiscale", invece, è regolato dagli articoli 102 e 103 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986) e dai decreti ministeriali che fissano i coefficienti di ammortamento per ciascuna categoria di beni. La finalità, in questo caso, è di natura fiscale: determinare la quota di costo deducibile dal reddito d’impresa. Le regole sono pertanto più rigide rispetto a quelle civilistiche e lasciano minore discrezionalità all’impresa.

Differenze principali Le differenze tra ammortamento civilistico e fiscale derivano da logiche differenti e possono riguardare vari aspetti, tra cui:

Momento di inizio: civilisticamente l’ammortamento decorre dal momento in cui il bene è pronto per l’uso, anche se non ancora utilizzato; fiscalmente, invece, la deduzione è ammessa solo dall’anno in cui il bene entra effettivamente in funzione.Articoli 102 e 103 del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi). Durata del piano e prima quota: nel bilancio civilistico l’impresa può stimare la vita utile del bene sulla base della realtà aziendale, mentre ai fini fiscali deve attenersi ai coefficienti ministeriali. Beni di modico valore: civilisticamente si possono ammortizzare secondo il principio di competenza; fiscalmente, invece, quelli di valore inferiore a determinate soglie possono essere dedotti integralmente nell’esercizio d’acquisto.

Queste divergenze generano spesso differenze temporanee tra il risultato civilistico e quello fiscale, che vengono poi compensate attraverso le imposte anticipate e differite.OIC 25 - Imposte sul reddito, Organismo Italiano di Contabilità.

Cause delle differenze Le divergenze tra ammortamento civilistico e fiscale derivano da differenti logiche di fondo. Le principali riguardano il momento di inizio dell’ammortamento, la prima quota deducibile, la durata del piano e il trattamento dei beni di modico valore.

a) Momento di inizio