Un organismo di vigilanza, nella legge italiana, indica un organo che vigili sulla responsabilità degli enti, per reati commessi nell'interesse o vantaggio a favore di questi ultimi.

Previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il contenuto deriva da disposizioni dell'Unione europea e si rifà ai Compliance programme di stampo anglosassone.

Funzioni La norma prevede una serie di reati presupposto, che possono essere commessi nell'interesse dell'Ente. Fra questi, nel 2019, sono stati introdotti anche i reati fiscali .

Se l'ente non vuole essere colpito da queste sanzioni deve dotarsi di un MOG ossia di un modello di organizzazione e controllo per la prevenzione dei reati previsti dal decreto, di un codice disciplinare e di un soggetto indipendente di controllo e verifica (l'organismo di vigilanza).

Tale ultimo soggetto (monocratico o collettivo) deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello (incluso l'aggiornamento) e deve disporre di poteri di iniziativa e controllo (autonomia).

Anche in tempi successivi alla contestazione di un reato il MOG può esser implementato e permette all'ente (ove il giudice verifichi che questo è idoneo e correttamente attuato) di ridurre le sanzioni previste in proporzione.

Note

Bibliografia Alberto Pesenato - Elisa Pesenato "Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001" - IPSOA, Manuali Operativi, VI edizione 2016 - ISBN 978-88-217-5286-5

Voci correlate Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Modello di organizzazione e gestione Responsabilità penale degli enti (ordinamento italiano)

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