thumb|Zonazione delle aree secondo il diritto internazionale marittimo

La zona archeologica, nel diritto internazionale marittimo, è quella area marina la cui ampiezza non può superare le 24 miglia (circa 34 km) dalla costa (o più precisamente dalle linee di base dalle quali è misurata l'ampiezza delle acque territoriali) e nella quale lo stato costiero ha giurisdizione in materia di protezione del patrimonio culturale sottomarino. La zona archeologica coincide con la cosiddetta "zona contigua".

Il termine di "zona archeologica" fu introdotto per la prima volta da Tullio Treves nel 1980,Tullio Treves, "La nona sessione", in Rivista di diritto internazionale, 1980, p. 63 ss. commentando i negoziati allora appena conclusi sul futuro articolo 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare adottata nel 1982,Secondo tale articolo, gli Stati hanno il diritto e il dovere di proteggere gli oggetti di carattere archeologico o storico ritrovati in mare e possono disporre che la loro rimozione dal fondo nella zona di loro pertinenza sia un'infrazione sanzionabile, fatto salvo il diritto dei proprietari identificabili di un relitto di recuperarlo, le altre regole del diritto marittimo e le convenzioni e accordi internazionali relativi alla protezione e al commercio di oggetti storici o archeologici. ed è oggi diffuso in dottrina, anche se non è citato né nella convenzione del 1982 né in quella dell'UNESCO per la Protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001.

L'articolo 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

Argomenta Scovazzi che l'articolo, della "Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare" del 1982L'articolo 303 della CNUDM che pone le basi per l'istituzione di una zona archeologica dispone che: che ha posto le basi per l'istituzione delle zone archeologiche, fu una soluzione di compromesso ritenuta accettabile sia dagli stati preoccupati di non ammettere estensioni della sovranità statale diverse da quelle già accettate, con le nozioni di acque territoriali, zona contigua, piattaforma continentale e zona economica esclusiva, sia da quelli, tra cui l'Italia, interessati a proteggere il patrimonio storico-archeologico dei fondi marini antistanti alle proprie coste e che premevano per il riconoscimento tra i diritti sovrani dello stato costiero sulla piattaforma continentale anche di quello sugli oggetti di natura archeologica o storica, ai fini di ricerca, recupero e protezione.Così miniatura|verticale=2.3|

Rispetto a queste richieste la formulazione dell'articolo fu fortemente riduttiva, comprendendo una zona considerevolmente più ristretta ed essendo limitati i diritti dello stato costiero alla sola rimozione degli oggetti, che veniva identificata come loro contrabbando, sebbene non comportasse necessariamente il passaggio di una linea doganale, compreso invece nella nozione giuridica di contrabbando. L'intenzione era quella di non estendere i poteri dello stato costiero nella zona contigua, sebbene si introduca il potere di autorizzare la rimozione degli oggetti in questione e questi vengano dunque trattati come se si trovassero nelle acque territoriali o nel territorio dello stato. Tale potere inoltre sarebbe esercitato in modo esclusivo, non compatibile con la coesistenza del potere simile di altri stati sulla stessa area marina, come invece accade quando le ipotetiche zone costiere di due stati si sovrappongono in parte in aree marittime particolarmente ristrette e non si siano definiti tramite un preciso accordo i limiti di esse.

Nella formulazione dell'articolo è inoltre incerto se una eventuale violazione del divieto di rimozione comporti il diritto di inseguimento, ammesso dalla Convenzione se la violazione è stata commessada navi in acque territoriali ovvero nella zona contigua relativamente ai diritti relativa ad essa.Articoli 111.1 e 111.2 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. È anche incerto se l'applicazione dell'articolo si riferisca solo al caso in cui lo stato costiero abbia istituito la zona contigua come ha facoltà di fare, ovvero se la zona archeologica abbia una valenza diversa, pur avendo la stessa estensione della zona contigua ed esista indipendentemente dalla sua istituzione ufficiale da parte dello stato costiero. Riguardo a quest'ultima questione, la prassi non è stata univoca.

Sebbene i beni del patrimonio culturale subacqueo giacciano sul fondo o nel sottosuolo marino, si considera facente parte della zona archeologica anche la colonna d'acqua soprastante.Ampl. vds. pure Scovazzi, op. cit., Treves, op. cit., Garabello, La Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, Milano, 2004, pag. 78 ss.

Problemi interpretativi dell'art. 303 Indubbiamente la formulazione del 2º comma dell'art. 303 è tortuosa e non facile da interpretare. verticale=1.3|miniatura|Insenatura e porto di Baia (NA) nel quale vi è sommersa parte della città romano-imperiale di Baiae.famosissima località di villeggiatura degli imperatori romani. Qui Nerone fece uccidere la madre Agrippina ed in questa zona (capo Miseno) stazionava la flotta imperiale. Ciò si spiega ove si consideri l'iter formativo della norma. Sostiene TrevesCosì che essa fu una soluzione di compromesso ritenuta accettabile dalle potenze marittime preoccupate di non ammettere estensioni della potestà dello Stato costiero diverse da quelle già accettate con le nozioni di mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale e zona economica esclusiva, di fronte a proposte di Stati – tra cui l'Italia – interessati a proteggere il patrimonio artistico trovatesi sui fondi marini antistanti alle proprie coste. Secondo tali proposte, i diritti sovrani dello Stato costiero sulla piattaforma continentale avrebbero dovuto comprendere gli oggetti di natura archeologica o storica ai fini di ricerca, recupero e protezione. Si tratta di una formulazione fortemente riduttiva rispetto alle concordate proposte degli Stati interessati ad affermare un potere dello Stato costiero sulle attività relative ai beni di natura archeologica e storica. miniatura|verticale=0.8|Anfora di tipo Dressel 1: uno dei reperti più presenti sui fondali del Mediterraneo. Basti considerare che tale formulazione si riferisce a una zona ben più ristretta della piattaforma continentale, posto che la zona contigua non può superare le 24 miglia; che la norma in essa prevista è limitata alla sola “rimozione” degli oggetti; e che essa conferisce allo Stato costiero dei diritti che, almeno apparentemente, sono gli stessi già previsti in materia di zona contigua, solo estendendosi alla rimozione degli oggetti di natura archeologica e storica l'ambito materiale delle leggi e regolamenti la cui violazione fa sorgere il potere di prevenzione e repressione dello Stato costiero nella zona contigua. Nell'intento delle potenze marittime, la disposizione si limiterebbe ad introdurre una “presunzione” per cui la rimozione degli oggetti di natura archeologica o storica costituisce contrabbando, una delle materie cui si riferisce il “controllo” esercitato nella zona contigua, senza che i poteri dello Stato costiero nella zona contigua vengano in alcun modo estesi. Non pare difficile vedere come tale interpretazione si presti ad obiezioni che ne svelano il carattere artificiale.

In primo luogo, “rimozione” non sempre comporta il passaggio della linea doganale che è richiesto dalla nozione di contrabbando. In secondo luogo, e soprattutto, la disposizione parla di rimozione “senza l'approvazione” dello Stato costiero. Se ne può ricavare che si presuppone che tale Stato abbia il potere di autorizzare la rimozione dei beni di natura archeologica o storica trovatisi all'interno della linea delle 24 miglia. Ci troviamo per tanto di fronte al riconoscimento di un potere dello Stato costiero che ha un ambito spaziale corrispondente alla zona contigua, ma un contenuto che trascende quello dei poteri finora riconosciuti a tale Stato in detta zona.

Limitandoci alla lettera dell'art. 303.2, tale potere si fonda sulla presunzione (rispetto alla quale non è ammessa prova contraria e che si può definire una vera e propria fictio) che la rimozione degli oggetti di natura archeologica e storica avvenuta nella zona tra il limite esterno del mare territoriale e la linea delle 24 miglia sia avvenuta nel mare territoriale o sul territorio. Esso consiste nell'esercitare le misure preventive e repressive che derivano da una rimozione effettuata in tali aree. Ma non è tutto qui. Nel presupporre l'esistenza di un potere di autorizzare la rimozione degli oggetti di natura archeologica e storica nella zona summenzionata, l'art. 303.2 implica il monopolio della rimozione in capo allo Stato costiero, nel senso che solo tale Stato può procedervi indisturbato. Un potere siffatto ha indubbio carattere esclusivo, non esercitatile in concorrenza o coesistenza con altri Stati sulla medesima area marina, come pare, viceversa, concepibile per i poteri di controllo previsti nella zona contigua sia pure limitatamente ai casi di aree ristrette di mare in cui le 24 miglia di Stati fronteggiatisi si sovrappongono in tutto o in parte e non si sia addivenuti alla delimitazione delle zone contigue.Così in Gentili, E., op. cit., pag. 46 ss.

Il diritto di inseguimento ed altri problemi interpretativi L'attività interpretativa della Convenzione pone anche il problema di accertare se la violazione del divieto di rimozione dei beni di natura archeologica e storica perpetrata nella “zona archeologica” consenta l'esercizio del diritto di inseguimento. Nell'ambito della Convenzione del 1982 il quesito si pone perché il diritto di inseguimento è ammesso per violazioni di leggi e regolamenti dello Stato costiero commesse da navi trovatisi nelle acque interne, territoriali o arcipelagiche; esso si applica anche a navi trovatisi nella zona contigua, se vi è stata una violazione dei diritti per la protezione dei quali la zona è stata stabilita (art. 111.1), nonché per violazioni commesse nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale rispetto a leggi e regolamenti che lo Stato costiero ha diritto di emanare relativamente a tali zone (art. 111.2). nulla si dice rispetto a violazioni del divieto di rimozione di oggetti di natura archeologica e storica perpetrate nella zona archeologica. miniatura|verticale=1.4|Modello di trireme romana: uno dei classici mezzi di trasporto di anfore con vino ed olio, obelischi egizi, ecc., dei cui relitti sono ricchi i fondali del Mediterraneo.

Una volta accertata la natura giurisdizionale della suddetta zona, sembrerebbe assurdo che ad essa non si facesse conseguire il diritto di inseguimento previsto per violazioni commesse in tutte le altre zone giurisdizionali previste dalla Convenzione.

Ci si deve poi chiedere se lo Stato costiero, al fine di far valere i poteri che gli attribuisce l'art. 303.2, debba preliminarmente avere istituito una zona contigua. Un'interpretazione letterale della disposizione citata sembrerebbe deporre a favore di una risposta affermativa: basti ricordare che in essa si parla di “applicare” l'art. 33 e che l'istituzione della zona contigua è una facoltà dello Stato costiero. Ma ove si pensi, peraltro, al fatto che l'art. 303.2, crea una zona di carattere giurisdizionale, ove lo Stato costiero esercita poteri esclusivi, sembra preferibile ritenere che il collegamento sia inteso a identificare una misura, più che a mantenere un necessario parallelismo tra zona contigua e zona archeologica. L'art. 33 diviene un modello oggetto di un rinvio relativo alla estensione della zona archeologica e, almeno entro certi limiti, come individuazione di poteri dello Stato costiero senza che occorra che questa estensione e questi poteri siano oggetto di effettive pretese dello Stato costiero per le materie cui la disposizione modello si riferisce.