Lespulsione dello straniero è una facoltà dello Stato sovrano, esercitata nei confronti dei non cittadini cui non si voglia accordare la permanenza sul territorio nazionale. In modo più estremo è anche chiamata remigrazione ovvero l'opposto dell'immigrazione, la spedizione forzata di immigrati nel loro paese d'origine. Semantica giuridica L'espulsione si distingue dal respingimento alla frontiera perché il destinatario ha già messo piede sul territorio nazionale. Peraltro, anche il trattamento dei soggetti che non sono entrati nello Stato può non essere indifferente al sistema delle garanzie legaliIl principio di non-refoulement per i Paesi firmatari della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati è declinato in modo diverso da vari Paesi rivieraschi: l’intercettazione di imbarcazioni che trasportano potenziali rifugiati in acque internazionali è stata una pratica comune soprattutto da parte del governo degli Stati Uniti, sollevando la questione se l’articolo 33 richieda che il rifugiato si trovi all’interno del territorio di uno Stato oppure semplicemente sotto il controllo di quello Stato affinché si attivi il diritto contro il respingimento: .

Poiché il rimpatrio può essere volontario o forzato, il termine viene talvolta utilizzato anche come eufemismo per espulsione ovvero deportazione. Il rimpatrio involontario o forzato consiste nel ritorno di rifugiati, prigionieri di guerra o detenuti civili nel proprio Paese d’origine in circostanze che non lasciano altre alternative praticabili. Principi costituzionali e internazionali Negli Stati di diritto la decisione relativa all'espulsione è assunta ad un certo livello di giurisdizionalizzazione, in quanto alcuni diritti umani - come quello di impugnare una decisione amministrativa attinente alla libertà personale - sono riconosciuti dalle rispettive Costituzioni a tutti gli esseri umani, e non soltanto ai cittadini.

Secondo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ai rifugiati perseguitati politicamente dovrebbe essere garantito l’asilo politico (articolo 14). Il ritorno forzato di persone verso qualsiasi Paese in cui “la vita o la libertà sarebbero minacciate” a causa di “razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinioni politiche” è poi contrario al Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, in base al principio di non-refoulement. Nella giurisprudenza europea dei diritti dell'uomo La Corte europea dei diritti dell'uomo afferma che uno Stato viola l’art. 3 CEDU anche quando consegna una persona a un altro Stato nel quale esiste un rischio realeMARCO PACINI, Il controllo della Cedu sul rispetto dei diritti umani da parte di Stati terzi, IRPA, giugno 2011. di tortura o di trattamenti inumani e degradanti, contrari alla Convenzione Pietro Cuomo – Mitchell Broner Squire, Onere della prova e rischio di non persuasione nell’applicazione del principio di cui all’art. 3 CEDU in relazione ai provvedimenti di espulsione (commento a Saadi c. Italia), 29 marzo 2010..

Tale giurisprudenza, sorta sul divieto di torturaCorte europea dei diritti dell'uomo, caso Chahal c. Regno Unito e caso Soering c. Regno Unito ., si è estesa anche alla protezione del diritto tutelato dall'articolo 8 della CEDU: sotto questo titolo la Corte ha dichiarato che determinate tipologie di espulsione del migrante illegale violerebbero questa norma della Convenzione, in quanto il fine di tutelare l’interesse dei figli del ricorrente che siano cittadini europei pesa moltissimoCorte europea dei diritti dell'uomo, caso Jeunesse v. Netherlands (Grande Camera, 2014), secondo cui lo Stato deve considerare realisticamente la possibilità di vita familiare altrove., come pure conta il profondissimo radicamento sociale e l'assenza di veri legami col paese d’origineCorte europea dei diritti dell'uomo, caso Beldjoudi v. France, 26 marzo 1992..

Benché esista all'articolo 14 CEDU un terzo parametro - in virtù del quale sanzionare talune tipologie di espulsioni di stranieriDembour, Marie-Bénédicte (2009). "Still Silencing the Racism Suffered by Migrants . . . The Limits of Current Developments under Article 14 ECHR". European Journal of Migration and Law. 11 (3): 221–234. doi:10.1163/138836409X12469435402738. ISSN 1388-364X. - è contro i primi due che si è espresso il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella Dichiarazione di Chişinău, adottata il 15 maggio 2026. Pur ammettendo che «la Corte ha raramente riscontrato che vi sarebbe violazione dell’articolo 3 qualora un ricorrente fosse espulso o estradato verso uno Stato con una lunga tradizione di rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto»Dichiarazione di Chişinău, Consiglio d'Europa, 135ma sessione del Comitato dei ministri, 15 maggio 2026, § 28., i Ministri hanno ritenuto necessario esprimere preoccupazioni sulle possibili conseguenze di questa giurisprudenzaDichiarazione di Chişinău, Consiglio d'Europa, 135ma sessione del Comitato dei ministri, 15 maggio 2026, §§ 24-26: "quando una persona non può essere estradata per essere processata o per scontare una pena per un reato grave, ciò può dar luogo a impunità, consentendo a una persona di sottrarsi alla giustizia nel paese in cui ha commesso il reato semplicemente lasciando tale paese (...) qualora una persona sia espulsa o estradata, la qualità dell’assistenza sanitaria accessibile nello Stato di destinazione dovrebbe dar luogo a un rischio reale di trattamento contrario all’articolo 3 soltanto in circostanze del tutto eccezionali descritte nella giurisprudenza della Corte (...) quando una persona viene espulsa, i giudici e le autorità nazionali possono beneficiare di ulteriori orientamenti su come valutare una serie di fattori socioeconomici individuali ai sensi dell’articolo 3 che possano incidere negativamente sulla situazione dell’interessato, ma che, considerati isolatamente, non equivalgano a trattamento inumano o degradante, nonché sul ruolo svolto dalla situazione socioeconomica generale del paese di destinazione in tale valutazione". . Anche in ordine all'articolo 8 della CEDU i Ministri del Consiglio d'Europa - nello stesso momento in cui riconoscono che la Corte europa si riserva di intervenire solo quando sussistano «forti ragioni per sostituire la propria valutazione a quella dei giudici nazionali» - sentono il bisogno di riaffermare che spetta «alle autorità pubbliche di espellere uno straniero dal proprio territorio anche qualora tale misura interferisca con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, purché tale interferenza sia prevista dalla legge e necessaria in una società democratica per il perseguimento di uno scopo legittimo»Dichiarazione di Chişinău, Consiglio d'Europa, 135ma sessione del Comitato dei ministri, 15 maggio 2026, §§ 31-33..

Nell'ordinamento italiano In Italia si tratta di una fattispecie disciplinata dall'art. 235 del codice penale. È ordinata quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore a due annivd. art. 235 co.1 c.p. o in genere ad una pena detentiva per un delitto contro la personalità dello StatoDe Marco M. L'espulsione dello straniero in una recente sentenza della cassazione. Affari Sociali Internazionali [serial online]. 1999;27(2):25-32..

Il tentativo della legge Bossi-Fini di irrigidire la disciplina - con un'attenuazione delle garanzie giurisdizionaliRauti, Alessio. Espulsione dello straniero e controllo del giudice di pace. n.p.: Società editrice il Mulino, 2004. ed un'accentuazione delle potenzialità di operare per via amministrativa, direttamente ad opera della polizia, anche quando non si tratti di respingimento alla frontiera - comporta problemi di compatibilità con l'articolo 13 della Costituzione: già evidenziati dalla dottrina quando il testo del decreto era ancora in itinereGiampiero Buonomo, "Ma la conversione del dl sull'immigrazione clandestina s'intreccia in modo incerto (e confuso) con il ddl governativo", in Diritto&Giustizia edizione online, 5/6/2002., questi problemi sfociarono in alcune severe pronunce (nn. 222 e 223 del 2004) della Corte costituzionale.

Con il D.L. 23/5/2008 n. 92 si prevede che il giudice ordini l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'UE, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando il destinatario della misura sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anniCordì, L. (2011). L'espulsione dello straniero : diritto e procedura penale sostanziale e processuale : aggiornato al D.l. 23 giugno 2011, n. 89 / Lorenzo Cordì. Milano : Giuffrè, 2011..

Note

Bibliografia Warren F. Schwartz, Justice in Immigration [1 ed.] 0521042658, 9780521042659, 0521452880, 9780521452885 Cambridge University Press 2007

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