Lotto per mille (spesso abbreviato in 8xmille) è la quota di imposta sui redditi soggetti IRPEF, che lo Stato italiano distribuisce, in base alle scelte effettuate nelle dichiarazioni dei redditi, fra sé stesso e le confessioni religiose – attualmente sono dodici – che hanno stipulato un'intesa. È stata introdotta dall'art. 47 della legge n.222 il 20 maggio 1985, (durante il Governo Craxi I) in attuazione dell'Accordo di Villa Madama del 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, nella qualità di rappresentante della Chiesa cattolica. La norma stabilisce gli ambiti nei quali i soggetti beneficiari dell'otto per mille possano impiegare i fondi ricevuti, nonché il meccanismo di calcolo di tale quota.
I contribuenti non sono tenuti a esercitare obbligatoriamente l'opzione per la destinazione dell'otto per mille, ma anche l'otto per mille del gettito fiscale di chi non effettua tale scelta o di chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi viene ripartito tra i soggetti beneficiari, in proporzione alle scelte espresse (mediamente il 42,73% dei contribuenti hanno espresso una scelta tra il 1990 e il 2007) e salvo rinuncia unilaterale dei medesimi.
Storia Il rapporto tra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose presenti sul suo territorio può esser fatto risalire allo Statuto Albertino del 1848 (prima in vigore nel solo Regno di Sardegna, poi esteso al nascente Regno d'Italia). L'articolo 1 dello Statuto Albertino tollerava ogni culto conforme alle leggi e riconosceva il cattolicesimo come religione di Stato.
Con i Patti Lateranensi del 1929, che codificavano i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica, lo Stato si impegnava a pagare lo stipendio al clero cattolico mediante il meccanismo della Congrua. Tale meccanismo si fondava sul riconoscimento del pregiudizio economico subito dai cattolici a causa delle molteplici confische di beni ecclesiastici nel corso del secolo XIX, con l'applicazione delle leggi Siccardi del 1850, le leggi Rattazzi del 1854 e 1855, quelle che istituirono l'eversione dell'asse ecclesiastico del periodo 1866-1867 e l'annessione dello Stato Pontificio al Regno d'Italia nel 1870 a seguito della breccia di Porta Pia.
Nel 1948 la Costituzione repubblicana sancì (art. 3) l'uguaglianza degli individui a prescindere dalla religione. L'abolizione ufficiale è del 1984 (protocollo addizionale, punto 1) con la revisione dei Patti Lateranensi e con la sentenza n. 203/1989 della Corte costituzionale, che fissa la laicità come principio supremo dello Stato.
Con la firma del nuovo concordato (18 febbraio 1984) tra l'allora presidente del consiglio italiano Bettino Craxi e il segretario di stato del Vaticano Agostino Casaroli si stabilì che il sostegno dello Stato alla Chiesa (studiato dall'allora ministro del Bilancio Paolo Cirino Pomicino) avvenisse nel quadro della devoluzione di una frazione del gettito totale IRPEF (l'otto per mille, appunto) da parte dello Stato alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni (per scopi religiosi o caritativi) o allo Stato stesso (per scopi sociali o assistenziali), in base alle opzioni espresse dai contribuenti sulla dichiarazione dei redditi. La materia fu poi regolamentata dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 e da successivi decreti legge e circolari.
Negli anni successivi lo Stato italiano firmò intese analoghe con: le Assemblee di Dio in Italia, nel 1986; la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, nel 1986; l'Unione delle chiese metodiste e valdesi, nel 1993; la Chiesa evangelica luterana in Italia, nel 1995; l'Unione delle comunità ebraiche italiane, nel 1996. Al 2013 erano nove le confessioni religiose che possono ricevere l'otto per mille. Nel 2016 sono divenute dodici.
Ulteriori intese con altre confessioni sono state sottoscritte e restano in attesa di ratifica parlamentare..
Soggetti beneficiari
Partecipano alla ripartizione dell'otto per mille del gettito IRPEF lo Stato, la Chiesa cattolica e le confessioni diverse dalla cattolica che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione ad eccezione della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorniIntesa conclusa il 4 aprile 2007, ratificata con la legge 30 luglio 2012, n. 127 (mormoni) che, pur avendo stipulato un'intesa, ha rinunciato a partecipare alla ripartizione: lo Stato la Chiesa cattolica, in virtù dell'accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984 concorre alla ripartizione anche per le quote non espresse. la Chiesa valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesiIntesa conclusa 21 febbraio 1984 e approvata con la ; revisione conclusa il 25 gennaio 1993 e approvata con la . Ulteriori revisioni all'intesa con la Legge 8 giugno 2009, n. 68 "Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione." Con la Legge 8 giugno 2009, n. 68 concorre alla ripartizione anche per le quote non espresse dal 2010 l'Unione delle chiese cristiane avventiste del settimo giornoIntesa conclusa il 29 dicembre 1986 e approvata con la ; revisione conclusa il 6 novembre 1996 e approvata con la . Ulteriori revisioni all'intesa sono state concluse il 23 aprile 2004 e il 4 aprile 2007, ma non sono state ratificate dal Parlamento. concorre alla ripartizione anche per le quote non espresse. le Assemblee di Dio in Italia (Pentecostali)Intesa conclusa il 29 dicembre 1986 e approvata con la . la revisione dell'intesa è stata conclusa il 2 novembre 2011, ma non è stata ratificata dal Parlamento. concorre alla ripartizione soltanto per le quote espresse, mentre rinuncia a favore dello stato per la parte di quote non espresse. l'Unione delle comunità ebraiche italianeIntesa conclusa il 27 febbraio 1987 e approvata con la , revisione conclusa il 6 novembre 1996 e approvata con la . concorre alla ripartizione anche per le quote non espresse. la Chiesa evangelica luterana in ItaliaIntesa conclusa il 20 aprile 1993 e approvata con la . concorre alla ripartizione anche per le quote non espresse. l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, che pur avendo stipulato un'intesa con lo Stato,Intesa conclusa il 29 marzo 1993 e approvata con la ; revisione conclusa il 16 luglio 2010. ha rifiutato di ricevere fondi per l'otto per mille fino al 2012. Con la legge 12 marzo 2012 n. 34 concorre alla ripartizione anche per le quote non espresse dal 2013. la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed esarcato per l'Europa meridionaleIntesa conclusa il 4 aprile 2007 e ratificata con concorre alla ripartizione dal 2013 anche per le quote non espresse. la Chiesa apostolica in Italia (pentecostali)Intesa conclusa il 4 aprile 2007 e ratificata con legge n. 30 luglio 2012 n. 128 concorre alla ripartizione dal 2013 soltanto per le quote espresse, mentre rinuncia a favore dello stato per la parte di quote non espresse. l'Unione buddhista italianaIntesa conclusa il 20 marzo 2000, revisione conclusa il 4 aprile 2007. concorre alla ripartizione, anche per le quote non espresse, a seguito dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 245 dal 2014. l'Unione induista italianaIntesa conclusa il 4 aprile 2007 concorre alla ripartizione, anche per le quote non espresse, a seguito dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 246 dal 2014. Istituto Buddista Italiano Soka GakkaiIntesa conclusa il 27 giugno 2015, concorre alla ripartizione, anche per le quote non espresse, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 130, dal 2017. Associazione Chiesa d'Inghilterra (conclusa il 30 luglio 2019, ratificata con Legge 29 dicembre 2021, n. 240)
Intese firmate e mai perfezionate In alcuni casi, come ad esempio con l'UCOII, non si è ancora riusciti ad arrivare ad una bozza di intesa nonostante l'apertura delle trattative, mentre in altri, esse sono state firmate ma successivamente non sono perfezionate dal parlamento, e pertanto non sono mai entrate in vigore:
Congregazione cristiana dei testimoni di Geova (conclusa il 20 marzo 2000, revisione conclusa il 4 aprile 2007). Nella XVI legislatura, la I Commissione Affari Costituzionali della Camera ha esaminato il disegno di legge di recepimento dell'intesa con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, senza pervenire alla sua approvazione. terza revisione dell'intesa con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno (conclusa il 23 aprile 2004, revisione conclusa il 4 aprile 2007) terza revisione dell'intesa con la Tavola Valdese (conclusa il 27 maggio 2005, revisione conclusa il 4 aprile 2007)
Impieghi Le finalità per le quali le singole Chiese possono impiegare i fondi loro assegnati sono concordati nell'intesa in base alla quale esse sono state ammesse al finanziamento.
Stato Il Governo dedica alla gestione dei fondi di pertinenza statale una sezione del suo sito Internet, dove è possibile sia consultare l'elenco delle attività finanziate negli anni precedenti, sia candidarsi per ricevere finanziamenti ad attività che rientrino nelle categorie previste.
L'art. 48 della legge n. 222/1985 (modificato dall'art. 1, comma 206, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 21, comma 1, della l. 7 aprile 2017, n.47) stabilisce che le quote sono utilizzate dallo Stato per tre distinte finalità: interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; conservazione di beni culturali; ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.
Con la legge finanziaria del 2004 si è stabilito che della quota devoluta allo Stato 80 milioni di euro vengono trasferiti nelle spese ordinarie. Questa decisione ha suscitato polemiche, perché nel 2004 con parte dei fondi è stata finanziata la missione militare in Iraq (Missione Antica Babilonia)«In Iraq l'8 per mille destinato all'arte» - Corriere della Sera 10 novembre 2006. La decurtazione è stata aumentata a € 86.624.731 con la Finanziaria 2005, per le erogazioni dell'anno 2009, di cui alle dichiarazioni del 2006.
Ulteriori polemiche sono nate con la finanziaria del 2008. La restituzione di 60 milioni di euro alla finalità originaria era prevista nella legge finanziaria del governo Prodi, ma è stata cancellata dalla manovra di luglio del governo Berlusconi allo scopo di esentare tutti i cittadini dall'ICI sull'abitazione principale.
Nel 2010 per le somme destinate allo Stato nelle dichiarazioni dei redditi del 2007, la decurtazione è stata ridotta a € 7.461.241.
Nel 2011 per le somme destinate allo Stato nelle dichiarazioni dei redditi del 2008, il Governo, per mancanza di disponibilità finanziaria, ha deciso di destinare l'intera somma, circa € 145.000.000, a scopi estranei a quelli di cui alla legge n. 222/1985. Infatti con D.L. n. 211/2011 è stata sottratta dalla quota riservata allo Stato per il 2011 la somma di € 57.277.063 per l'adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle infrastrutture penitenziarie, mentre altri 64 milioni di euro sono stati destinati alla Protezione civile per le esigenze della flotta aerea antincendi.
Lo Stato non fa pubblicità per l'otto per mille e secondo alcuni ciò spiega il crollo delle preferenze per lo Stato: la sua percentuale è scesa dal 23% del 1990 all'8,3% del 2006. Gli enti senza fini di lucro che vogliono accedere ai fondi devono presentare apposita proposta entro il 15 marzo di ogni anno. Per il 2008 sono state seguite le modalità di cui al D.P.C.M. 23 novembre 2007.
I dati qui riportati fanno riferimento ai fondi incassati nell'anno 2004 (relativi ai redditi denunciati nel 2001). Ove i dati non erano disponibili, sono state usate informazioni relative agli anni precedenti. Nel 2004 lo Stato ha ricevuto circa 100 milioni di euro. Di questi: