Provvedimenti propri del diritto romano la cui sorgente è una fonte autoritativa ed autoritaria.

Origini Il termine viene introdotto per indicare i provvedimenti emanati dalla massima autorità romana dal I secolo d.C. al IV d.C., nella fattispecie l'imperatore. Successivamente designò la produzione legislativa dei vari re dei regni romano barbarici costituitisi dopo la caduta dell'Impero Romano nel 476 d.C.

Edicta e Rescripta Le leges possono, a loro volta, essere suddivise in due documenti giuridici diversi: Edicta: Provvedimenti di carattere generale che riguardano principalmente il diritto pubblico. Questo sarà lo strumento giuridico più usato dai re dei regni romano germanici per produrre e ratificare il loro diritto consuetudinario. Rescripta: Risposte su determinate questioni di diritto privato che l'imperatore o il re promulgano di loro iniziativa. I Rescripta andavano a regolare anche situazioni di contenzioso nel settore più propriamente privato.

Iura e leges Iura e leges non sono la stessa cosa. Per iura si intendono i principi giuridici tratti dalla dottrina dei giuristi romani d'età classica. Per leges, invece, bisogna riferirsi al diritto emanato direttamente dall'autorità suprema.

Esempi Corpus Iuris Civilis, Editto di Rotari, Editto di Teodorico, Liutprandi Leges, Codex.

Bibliografia Manlio Bellomo, "Società e diritto nell'Italia medievale e moderna", ISBN 88-7831-131-6, Roma, luglio 2002, IL CIGNO G.G. EDIZIONI

Collegamenti esterni

Categoria:Fonti del diritto romano