La patente di guida italiana è un documento di riconoscimento italiano, emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come autorizzazione per la conduzione di veicoli a motore su strade pubbliche: viene rilasciata dopo aver accertato i requisiti psicofisici e attitudinali della persona e la sua regolamentazione è conforme alla normativa comunitaria di riferimento.

Per poter guidare in altri Stati, a volte viene richiesta l'esibizione della patente di guida nazionale (rilasciata cioè dallo Stato di residenza) congiuntamente a una traduzione ufficiale denominata "permesso internazionale di guida".

Storia

Il primo codice della strada italiano fu il "Regolamento per la circolazione delle vetture automobili", emanato dal Comune di Milano nel 1898, al cui articolo 18 già si prevedeva il rilascio di una patente di guida ante litteram, definita "concessione" e rilasciata da apposita commissione comunale dopo le opportune verifiche del richiedente, circa le sue capacità psicofisiche e tecniche di gestione del veicolo.Carlo Dasso, Come si circolava 60 anni fa, Quattroruote, ottobre 1959

A livello nazionale, il Regio Decreto n. 416 del 28 luglio 1901, impose l'obbligo per i conducenti di autoveicoli di essere dotato di apposita licenza; la norma composta da 51 articoli, sul punto recita: "Gli automobilisti che devono circolare sulle strade ordinarie saranno sottoposti alle opportune prove" e aggiunge "Chi intenda condurre un'automobile deve essere munito di apposita licenza rilasciata dalla prefettura dopo una prova, sotto controllo del genio civile, consistente in corse di esperimento e in manovre degli apparecchi".Enrica Aceti, Antenate e Veterane, Novara, De Agostini, 1978, pag.177 Il decreto prevedeva anche il rilascio di un "libretto" ove annotate le eventuali contravvenzioni.

Il primo italiano del quale si abbia notizia di rilascio della licenza di guida, nel 1901, fu il torinese Bartolomeo Tonietto, detto Alberto, celebre chauffeur di casa Savoia. La prima donna italiana fu la siciliana Francesca Mancusio di Caronia, seppur prima di lei vi erano state diverse donne che avevano conseguito una "licenza per la conduzione di veicoli".

Dal 2013, è possibile effettuare l'esame pratico tramite una vettura dotata di cambio automatico. In questo caso, verrà applicato il codice 78 sul retro della patente, e il proprietario non è autorizzato a guidare un veicolo con il cambio manuale. Per rimuovere questo codice, è necessario effettuare un nuovo esame pratico, senza ripetere quello teorico.

Dal 4 dicembre 2024 è possibile scaricare patente di guida, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità direttamente sul proprio smartphone, tramite l'applicazione IO con la funzionalità "Documenti su IO" del portafoglio digitale "IT Wallet".

Categorie Le categorie attualmente in vigore sono le seguenti: Categoria Veicoli Età minima Categoria richiesta Categorie incluseRimorchiCiclomotoriAM Ciclomotori con velocità massima ≤ 45 km/h, cilindrata ≤ 50 cm³Per motori termici tricicli con velocità massima ≤ 45 km/h, cilindrata ≤ 50 cm³ quadricicli leggeriCon massa a vuoto ≤ 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici con velocità massima ≤ 45 km/h, cilindrata ≤ 50 cm³ 14 anni———MotocicliA1 Motocicli con cilindrata ≤ 125 cm³, potenza ≤ 11 kW e rapporto potenza/massa ≤ 0,1 kW/kg; tricicli con potenza ≤ 15 kW; macchine agricole con limiti di massa e sagoma non superiori a quelli dei motoveicoli. 16 anni— AM—A2Motocicli con potenza ≤ 35 kW, rapporto potenza/peso ≤ 0,2 kW/kg e che non derivino da una versione erogante più del doppio della potenza indicata primaQuindi non oltre i 70 kW (95 CV). 18 anni— AM A1—A Motocicli.20 anni, per chi è già in possesso di patente di categoria A2 da almeno 2 anni; 21 anni, per condurre soli tricicli di potenza superiore a 15 kW; 24 anni, in tutti gli altri casi.— AM A1 A2—QuadricicliB1Quadricicli non leggeriMassa a vuoto ≤ 400 kg (≤ 550 kg per veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici con potenza fino a 15 kW. 16 anni—AM—BAutoveicoli, autocarri e autocaravan non eccezionali con massa fino a 3,5 t e 9 posti compreso il conducente; Quadricicli leggeri e non leggeri; macchine agricole, comprese quelle eccezionali; macchine operatrici non eccezionali; In Italia: motocicli leggeri e tricicliPer tricicli di potenza oltre 15 kW il conducente deve avere almeno 21 anni.. 18 anni— AM A1Valida solo in Italia.

Per poter condurre i veicoli di questa categoria anche all'estero è necessario conseguire la patente A1. B1 LeggeriSi intende rimorchi fino a 750 kg, purché massa del rimorchio non superi la massa della motrice; Non leggeriSi intende rimorchi oltre i 750 kg, purché con complesso veicolare non superi le 3,5 t; Per complessi veicolari oltre 3,5 t ma fino a 4250 kg è necessaria la patente B con codice armonizzato 96Patente conseguibile sia contestualmente sia successivamente al conseguimento della patente B. Permette di guidare i veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio, anche pesante, purché il complesso veicolare sia superiore a 4250 kg..AutocarriC1 Autocarri per il trasporto di merci con massa tra 3,5 t e 7,5 t. 18 anni B—LeggeriCAutocarri per il trasporto di merci e macchine agricole, operatrici e a uso specifico, anche eccezionali. 21 anni B C1LeggeriAutobusD1Autobus per il trasporto di persone fino a 16 posti e lunghezza fino a 8 m. 21 anni B—LeggeriDAutobus per il trasporto di persone. 24 anni BD1LeggeriRimorchiBEComplessi di veicoli composti da una motrice di categoria B e da un rimorchio.18 anniB AM A1 B1Fino a 3,5 t, per un peso totale motrice + rimorchio fino a 7 t.C1EComplessi di veicoli composti da una motrice di categoria C1 e da un rimorchio/semirimorchio.18 anniC1—Non leggeri, per complesso veicolare fino a 12 t.CEComplessi di veicoli composti da una motrice di categoria C e da un rimorchio/semirimorchio.21 anniCC1ENon leggeriD1EComplessi di veicoli composti da una motrice di categoria D1 e da un rimorchio.21 anniD1—Non leggeriDEComplessi di veicoli composti da una motrice di categoria D e da un rimorchio.24 anniDD1ENon leggeri

Patenti speciali Precedentemente conosciuta come patente F, i disabili possono conseguire le patenti speciali di categoria A, B, C e D con revisione di norma ogni 5 anni salvo indicazione diversa della Commissione medica locale. La Commissione rilascia il certificato di idoneità alla guida per soggetti: diabetici con patenti C, D, CE, DE e sottocategorie; per i quali è fatta richiesta dal Prefetto o dall'Ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C.; che abbiano superato i 65 anni e abbiano titolo a guidare autocarri, autotreni e autoarticolati; che abbiano superato i 60 anni e siano in possesso di una patente di categoria “D” o “DE”; nei confronti dei quali gli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio facciano sorgere dubbi circa l'idoneità al medico accertatore; affetti da una delle malattie sottoindicate:, appendice II al titolo IV. "Malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida" affezioni cardiovascolari; diabete; malattie endocrine; malattie del sistema nervoso: encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o disturbi miotonici; malattie del sistema nervoso periferico; postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico; epilessia malattie psichiche; sostanze psicoattive; malattie del sangue; malattie dell'apparato urogenitale; con deficit visivi; con deficit uditivi; con minorazioni degli arti, colonna vertebrale; con anomalie somatiche; mutilati e minorati fisici. revisione della patente per chi ha 80 anni (Decreto 8 settembre 2010 – modifiche art. 115 CDS).

I titolari di patente speciale devono rivolgersi alla commissione medica locale. I candidati al conseguimento e al rinnovo della patente devono recarsi dal proprio medico di famiglia il quale compilerà il certificato medico relativo ai precedenti morbosi (come previsto dalla legge 29 luglio 2010 n. 120)

Tale commissione deve comporsi di: ASL territorialmente competente; servizi del distretto sanitario; un medico del Ministero della salute; un medico delle Ferrovie dello Stato Italiane; un medico in servizio militare permanente effettivo; un medico della Polizia di Stato; un medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La commissione ha in ogni caso la facoltà di richiedere ulteriori accertamenti specialistici e di laboratorio che ritenesse necessari per giungere a formulare il suo giudizio sull'idoneità o meno alla guida. Il costo degli accertamenti è a totale carico del richiedente come previsto dalla normativa vigente, comma 6. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", e il medico non può porli a carico del servizio sanitario nazionale (non necessitano di prescrizione sul ricettario regionale).

La visita ha un costo diverso a seconda della struttura a cui ci si rivolge. In taluni casi viene richiesto il codice fiscale, oltre al pagamento tramite conto corrente delle imposte relative.

Il Dipartimento competente riceverà tutta la documentazione e il certificato direttamente dal medico e provvederà a spedire al domicilio una nuova patente di guida. Nell'attesa della riemissione del documento si può condurre solo in Italia e solo se con certificato medico al seguito.

Rilascio Conseguimento

Il conseguimento della patente prevede un esame teorico e un esame pratico. Come per il rinnovo, sono necessari il certificato anamnestico e quello medico-legale. Visite mediche, lezioni, pratiche ed esami possono essere effettuate anche in un'autoscuola, soluzione più opportuna dal punto di vista formativo, ma più costosa. Dal punto di vista pratico, l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida è un'autorizzazione amministrativa che consente a chi voglia conseguire la patente di esercitarsi in vista dell'esame pratico.

La circolare del 14 dicembre 2021, n. 38460 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha dettato nuove disposizioni e chiarimenti circa l'esame teorico per il conseguimento delle patenti A1, A2, A, B1 e B. La prova consiste sempre in un quiz con risposta "Vero/Falso" ma è ora composta da 30 quesiti (anziché 40 come avveniva in precedenza). Inoltre, per rispondere a tutti i quesiti, si hanno 20 minuti di tempo (non più 30 come accadeva prima del 20 dicembre 2021) e la soglia massima di errori consentita è di tre risposte errate (in passato era ammesso un massimo di quattro).

Dal settembre 2006 è stata introdotta, inoltre, presso gli uffici della motorizzazione civile, la modalità del quiz informatico che dal 3 gennaio 2011 non viene più previsto in multilingue ma solo in lingua italiana, francese e tedesco. Precedentemente il candidato aveva la possibilità di scegliere la lingua tra italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, arabo e cinese, con o senza il supporto audio. Pertanto è stata eliminata, se non per i sordomuti, la tipologia dell'esame di teoria orale per questi tipi di patente. Una volta sostenuto l'esame teorico per una di queste categorie, esso è valido anche per le altre, quindi se si possiede una patente tra quelle elencate − fa eccezione la AM − è possibile passare alle altre categorie elencate sostenendo il solo esame pratico.

Per le categorie C, CE, D, DE e BE, l'esame teorico deve essere ripetuto ogni volta che si consegue una nuova patente.

Accesso graduale Per conseguire le patenti A2 e A, a partire dal 18 settembre 2023, come previsto dal Decreto Infrastrutture Bis del 3 agosto 2022, è possibile scegliere di frequentare un corso di formazione della durata di 7 ore, al posto della prova pratica.