Lesposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane è stato argomento dibattuto nella storia d'Italia. Ad oggi è previsto dall'art. 118 del Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 e dal . Entrambe le disposizioni sono relative agli elementi di arredo delle aule scolastiche e di altri ambienti pubblici e devono ritenersi ancora in vigore in quanto non abrogate. L'esposizione nelle aule giudiziarie è oggetto di un'apposita circolare del 1926 che impone l'esposizione del simbolo di fianco a ritratto del re. La questione è divenuta fonte di vivaci polemiche tra i favorevoli all'esposizione del crocifisso poiché considerato un simbolo culturale e chi, abbracciando una rigorosa interpretazione del principio di laicità dello Stato italiano, si oppone a tale pratica.

La normativa relativa all'imposizione del crocifisso nelle aule scolastiche in Italia trova una prima (indiretta) indicazione nella legge Casati del 1859 sull'importanza della religione cattolica nelle scuole del Regno di Sardegna. Le normative citate dalla giurisprudenza sono contenute in due regi decreti del 1924 e 1928, mai abrogati, relativi rispettivamente alle scuole elementari e medie, sugli arredi scolastici delle aule, dove il crocifisso figura insieme con il ritratto del re d'Italia (con la repubblica, aggiornato con il ritratto del presidente, che comunque non viene esposto quasi mai nelle singole aule). Non ci sono chiare indicazioni normative per le scuole materne, superiori ed università.

Chi si oppone all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche come detto non contesta la violazione del principio di laicità professato dallo Stato italiano. I tribunali civili però si sono spesso detti non competenti a giudicare in materia: poiché le indicazioni del ministero non sono vere e proprie leggi civili, ma provvedimenti amministrativi interni alla scuola, la competenza spetta ai vari TAR. Il Consiglio di Stato, di grado superiore ai vari TAR nazionali e supremo organo di consulenza amministrativa, si è pronunciato a favore della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche con un parere del 1988 e uno del 2006.

La Corte europea per i diritti dell'uomo il 3 novembre 2009Press release issued by the Registrar, Chamber judgment, Lautsi v. Italy (application no. 30814/06). CRUCIFIX IN CLASSROOMS: CONTRARY TO PARENTS' RIGHT TO EDUCATE THEIR CHILDREN IN LINE WITH THEIR CONVICTIONS AND TO CHILDREN'S RIGHT TO FREEDOM OF RELIGION (online inglese e francese) con la sentenza del caso Lautsi stabilì in 1º grado di giudizio che il crocifisso nelle aule è "una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione", imponendo all'Italia un risarcimento di 5.000 euro per danni morali. Tale sentenza è stata poi ribaltata in 2º grado il 18 marzo 2011, quando la Grand Chambre, con 15 voti a favore e due contrari, ha assolto l'Italia accettando la tesi in base alla quale non sussistono elementi che provino l'eventuale influenza sugli alunni dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Una sentenza di Cassazione del 2021 ha stabilito infine che l'esposizione non è obbligatoria ma nemmeno discriminatoria, che non può essere imposta, però deve essere decisa in autonomia dalla scuola in questione, con un dialogo e un accordo tra le parti coinvolte in un'eventuale disputa, seguendo e rispettando le diverse sensibilità.

L'evoluzione della normativa La legislazione attualmente valida che prescrive la presenza dei crocifissi nelle scuole risale all'epoca monarchica e fascista, in concomitanza dell'affievolirsi del dissidio tra Chiesa e Stato italiano risalente alla breccia di Porta Pia (1870).

La legge Lanza (1857) La «legge Lanza» del 1857 è talvolta indicata come prima legge relativa alla presenza del crocifisso nelle scuole,Legge 22 giugno 1857, n. 2328, relativa al riordinamento dell'Amministrazione Superiore della Pubblica Istruzione () ma in realtà vi si legge solo che «negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione e dell'educazione religiosa» (art. 10) e che la deputazione provinciale per le scuole (una sorta di precursore del provveditorato) deve occuparsi della «provvista degli arredi necessari» (art. 44), che non sono però precisati.

La legge Casati (1859) e il regio decreto 150/1908 Alcune normative relative al crocifisso, non più valide, sono la legge Casati del 1859l. n. 3725 del 1859, attuata dall'art. 140 del regio decreto n. 4336 del 1860. e una legge del 1908Regio decreto 6 febbraio 1908 n. 150 (allegato D relativo all'art. 112). che riprende la disposizione precedente.

Le circolari del 1922 e 1923 del Ministero dell'Istruzione La circolare n. 68 del 22 novembre 1922 recitava:

La circolare dell'8 aprile 1923, n. 8823 sull'Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche prescriveva:

I regi decreti 965/1924 e 1297/1928 in vigore Quanto alla scuola media, il regio decreto n. 965 del 1924,Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, "Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media" (online ) in particolare all'art. 118:

Similmente, il regio decreto n. 1297 del 1928 relativo alla scuola elementare ne decreta la presenzaRegio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, "Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare" (online parziale con tabella; online completo senza tabella), v. art. 119 ("Gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C allegata al presente regolamento") e tabella C, dove nelle liste degli arredi scolastici il crocifisso compare al primo posto. in questo modo per le cinque classi elementari:

Le normative successive non modificano le disposizioni di queste leggi di epoca monarchica, o tacendo al riguardo o riaffermando esplicitamente le indicazioni dei Regi Decreti.

Il Concordato Né il Concordato del 1929 (Patti LateranensiLegge 27 maggio 1929, n. 810.) né la sua revisione nel 1985Legge 25 marzo 1985, n. 121. modificano la normativa vigente.

I Patti Lateranensi non fanno alcun espresso riferimento al crocifisso nei luoghi pubblici, de facto se ne autorizza e continua l'uso. Con l'accordo di Villa Madama del 1984 con la Santa Sede e entrato in vigore nel 1985, si prende atto che il cattolicesimo non è più religione di Stato.

La Costituzione italiana Il 1º gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione, che prevede all'art. 7 che Stato Italiano e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti; ciononostante lo stato recepisce i Patti Lateranensi che prevedevano il cattolicesimo religione di Stato.

La legge 641/1967 La legge 641/1967Legge 28 luglio 1967, n. 641: "Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967 - 1971" (online ), art. 30. circa l'arredamento delle scuole elementari e media, estende le indicazioni del R.D. del 1928 (relativo alla sola scuola elementare) ad entrambi gli ordini, ribadendo dunque implicitamente la presenza del crocifisso:

Curiosamente, la normativa avrebbe imposto anche la presenza del ritratto del re (citato nella legge del 1928 assieme al crocifisso), e forse per questo una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione di pochi mesi dopo (ottobre 1967)Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare 19 ottobre 1967, n. 367/2527, Edilizia e arredamento di scuole dell'obbligo. specifica che nelle aule di elementari e medie devono essere presenti, tra le altre cose, il crocifisso e il ritratto del presidente della RepubblicaAi fini suddetti si precisa che l'arredamento di un'aula è così costituito: – Scuole elementari: a) crocifisso; b) ritratto del Presidente della Repubblica; c) tavolini e seggiole per gli alunni; d) tavolino e scrivania con due poltroncine per l'insegnante; (…) – Scuole medie: 1. Aule normali: a) crocifisso; b) ritratto del Presidente della Repubblica; c) tavolini e seggiole per gli alunni; d) tavolino o scrivania con due poltroncine per l'insegnante; (..) 2. Locali per le osservazioni ed elementi di scienze naturali, applicazioni tecniche ed educazione artistica: a) crocifisso; b) ritratto del Presidente della Repubblica; c) banchi-cattedra per l'insegnante con due seggiole; d) banchi per gli alunni;(…).(omissis).

Il parere del Consiglio di Stato del 1988 Il parere del Consiglio di Stato del 1988Consiglio di Stato - Adunanza Sezione II. Parere 27 aprile 1988, n. 63 (online ). considera "tuttora legittimamente operanti" i due R.D. che prevedono l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche, e rimarca che essi non possono essere considerati implicitamente abrogati dalla nuova regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica. Esso inoltre sottolinea come il crocifisso, "a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa".

La motivazione viene data nel seguente modo:

Con il parere del Consiglio di Stato si afferma che il crocifisso esposto non va in contrasto con la libertà religiosa.

Il parere 556/2006 del Consiglio di Stato Un secondo (dopo quello del 1988) parere del Consiglio di Stato del 2006, il n. 556Consiglio di Stato. Parere 15 febbraio 2006 "Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche" (online ). risponde a un ricorso dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) con un'esposizione lunga e dettagliata, quasi a voler tagliare definitivamente la testa al toro. Ribadisce che i due RD sono tuttora in vigore, aggiungendo che "il riferimento alla natura del regime [il fascismo] che governava il Paese all'epoca dell'emanazione delle citate norme regolamentari e al loro utilizzo talvolta strumentale, non può affatto comportare la loro abrogazione, sia perché si tratta di considerazioni metagiuridiche, sia perché la norma, una volta emanata, prescinde dalla sua occasione storica e mantiene la sua validità fino a che non intervenga un atto o fatto giuridico (e non storico) a valenza abrogativa". Aggiunge inoltre che "neppure va sottaciuta la circostanza che le norme sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche risalgono addirittura al 1859, in un contesto storico di profonda laicità dello Stato, desumibile dal noto aforisma cavouriano libera Chiesa in libero Stato". Ribadisce che lo stato italiano è laico, ma osserva che "il principio di laicità non risulta compromesso dall'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche". Il crocifisso deve poi essere considerato "non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, che trovano espresso riconoscimento nella nostra Carta costituzionale". Conclude affermando che "in sostanza, nel momento attuale, mentre non si ravvisano elementi positivi di concreta discriminazione in danno dei non appartenenti alla religione cattolica, il crocifisso in classe presenta, dal canto suo, una valenza formativa di nessun peso qualificante ai predetti fini di libertà e può e deve essere inteso, anzi, come uno dei simboli dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d'Italia".

In conclusione, secondo il Consiglio di Stato:

Successivi pareri e atti normativi Il d.lgs 16 aprile 1994 n. 297 della scuola del 1994Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" (). non abroga né modifica le disposizioni precedenti.