Il diritto d'autore italiano è la branca dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina il diritto d'autore, cioè l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo-sociale, con l'effetto di riservargli diritti morali ed economici.
È disciplinato prevalentemente dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (e il successivo regolamento applicativo, il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369) nonché Titolo IX del Libro Quinto del codice civile italiano.
Storia Durante il ventennio fascista erano in vigore disposizioni quali la legge 18 marzo 1926, n. 562 che converte in legge il regio decreto legge n. 1950 del 7 novembre 1925 "Disposizioni sul diritto d'autore", la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251 e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, successivamente la materia venne ad essere regolata in modo organico dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
Al momento della sua emanazione, la norma era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886; tuttavia nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in più occasioni, in recepimento anche di diverse direttive dell'Unione europea, oltre che in adeguamento al dettato successivamente alla nascita della Repubblica Italiana: ad esempio per quanto riguarda la tutela giuridica del software venne data dall'emanazione del decreto legislativo 518 del 29 dicembre 1992, modificato poi dal decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 205 emanati in attuazione della direttiva dell'Unione Europea 91/250/CEE del 14 maggio 1991; successivamente la legge 18 agosto 2000, n. 248 ha modificato la normativa sul diritto d'autore italiano e ha introdotto ulteriori disposizioni al fine di contrastare la pirateria e la contraffazione via internet.
Opere tutelate A individuare le opere protette dal diritto d'autore sono gli artt. 1-5artt. 1-5, legge n. 633/1941 della legge n. 633/1941, i quali fanno rientrare nella tutela tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, indipendentemente dal modo e dalla forma di espressione.
Possono essere oggetto di diritti non solo i beni appartenenti alle res esistenti in natura, ma anche i beni immateriali, ovvero quei beni giuridici caratterizzati dall’incorporeità. In essi ricorrono due profili: intellettualità: il bene materiale è una creazione di natura intellettuale; riproducibilità: la creazione intellettuale deve essere idonea a essere riprodotta in un numero indefinito di esemplari concreti. Sono individuabili due schemi attraverso i quali l’ordinamento procede all’individuazione e alla tutela dei beni immateriali: lo schema del diritto d’autore: fa perno sulla paternità della creazione intellettuale e si articola in diritto morale e diritto patrimoniale; lo schema della brevettazione: fa perno sull’idoneità della creazione a essere sfruttata economicamente.
Lo sviluppo tecnologico che ha caratterizzato la seconda metà del XX secolo ha progressivamente condotto all'individuazione di altri beni immateriali, come i software e le banche di dati. A questi ultimi è stata estesa la tutela e, in virtù della tassatività dell'elencazione dei generi contenuta nell'art. 1, la norma è stata aggiornata.
L'art. 2 della legge fornisce un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di opere protette, ovvero opere appartenenti:
alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale; alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé; alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia; all'architettura: disegni e opere dell'architettura, opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico; al teatro: opere coreografiche e pantomimiche, la traccia delle quali sia fissata in qualche modo (per iscritto o altrimenti); alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro; alla fotografia: opere fotografiche o espresse con procedimento analogo a quello della fotografia; ai software: programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché risultato di una creazione intellettuale originale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce; vedi direttiva 91/250/CEE; alle basi di dati: intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto; vedi direttiva 96/9/CE; alle opere di disegno tecnico: opere di disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
L'art. 4 è così formulato:
La traduzione, quale elaborazione di un'opera dell'ingegno, è oggetto di una tutela giuridica speciale e autonoma, facendo sorgere diritti, in capo al traduttore, distinti da quelli che spettano all'autore dell'opera: si parla dunque di Diritto d'autore del traduttore.
La legge sul diritto d'autore, come indicato nell'art. 5, non si applica ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Registrazione dell'opera A oggi non è necessario alcun tipo di registrazione dell'opera (o dell'autore) per godere della tutela del diritto d'autore (art. 106art. 106, legge n. 633/1941). Il diritto d'autore si costituisce attraverso l'atto creativo e la sua cessione non può essere subordinata all'espletamento di formalità legali, così come disposto dalla Convenzione di Berna. La pubblicità legale attuata attraverso le iscrizioni delle opere e le trascrizioni degli atti, che incidono sulla disponibilità dei diritti, offrono comunque, secondo quanto previsto dalla legge, vantaggi a fini di prova dell'appartenenza dei medesimi. Non è neppure più necessario indicare la C cerchiata (©),introdotta soprattutto per conformità agli Stati Uniti d'America, in quanto dal 1989 anche gli USA aderiscono alla CUB, rendendo inutile l'uso del sovracitato simbolo.
Esiste comunque un registro presso il quale depositare l'opera (artt. 103 e seg.artt. 103 e seg., legge n. 633/1941), se si vuole. Questo registro pubblico generale è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre la SIAE si occupa di tenere due specifici registri, uno dedicato alle opere cinematografiche, l'altro ai software. La registrazione fa fede fino a prova contraria dell'esistenza dell'opera e della sua pubblicazione. È possibile registrare programmi per elaboratore, ma è facoltativo e comporta degli oneri; mentre sono escluse dall'obbligo di registrazione le fotografie.
La registrazione a uno dei registri comporta una serie di benefici per gli autori, a fronte di un costo di registrazione e di partecipazione che varia in base al tipo di opera. La registrazione di un'opera cinematografica ai registri SIAE, per esempio, è utile al ricevimento di finanziamenti. Inoltre la registrazione di un software è un requisito necessario per l'iscrizione di una startup al registro delle aziende innovative, che comporta una serie di benefici economici e agevolazioni d'imposta.
Beni immateriali e diritti I diritti sui beni immateriali sono soggetti a una disciplina particolare, diversa da quella avente a oggetto i diritti sui beni materiali.
Tali diritti presentano una serie di caratteri comuni: non hanno a oggetto il bene materiale, bensì l’idea, ossia la creazione realizzata in quella forma. Sono assoluti: l’assolutezza, in particolare, si manifesta nel potere di rendere pubblica l’idea e di trarne un utile economico consentendo a terzi il godimento. Hanno una durata limitata nel tempo: data l’importanza dei beni sui quali sono costituiti, infatti, si ritiene opportuno che, dopo un certo periodo di sfruttamento da parte dell’autore, entrino a far parte del patrimonio della collettività e, pertanto, possano essere sfruttati da tutti. possono essere acquistati solo a titolo originario attraverso la creazione dell’opera.
Questi diritti si rifanno comunque ai diritti d'autore e ai suoi diritti connessi, ai diritti del Codice della Proprietà Industriale e ai diritti sulla Privacy.
Collaborazioni creative Nel caso di opere create da più persone talvolta risulta difficile capire chi sia l’autore e come si regolino i rapporti tra i diversi coautori.
Esistono diverse tipologie di opere derivanti da una collaborazione creativa. Opere creative semplici Opere creative complesse
Opere creative semplici Sono le opere create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, ovvero dove non è possibile distinguere il lavoro di ogni singolo autore (ad esempio un libro scritto a quattro mani).
In mancanza di un accordo scritto, l'art 10 sancisce che il diritto d'autore spetta in parti uguali a tutti gli autori dell'opera. La pubblicazione, la modificazione o una nuova utilizzazione devono essere decise da tutti gli autori e sono diritti esclusivi degli autori, ma in caso di ingiustificato rifiuto, possono essere autorizzate dall'autorità giudiziaria.
Opere creative complesse Sono le opere che presentano un contributo creativo distinguibile e scindibile da parte dei diversi autori.
Possiamo distinguere le opere complesse in:
Elaborazioni creative Opere composte Opere collettive Casi particolari
Elaborazioni creative Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, l'art 4 prevede che vengano protette anche le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni e aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Sulla base dell’art. 7 l’autore dell’elaborazione è il titolare dei diritti sull’opera modificata, a patto ovviamente che le modifiche siano esse stesse un’opera creativa. Risulta comunque necessario un accordo con l’autore originale dell’opera che autorizzi l’elaborazione.
Sulla titolarità dell’opera modificata vi sono delle questioni aperte da parte dei giuristi, da un lato chi sostiene la comunione dei diritti con l’autore dell’opera originale, dall’altro chi vede nell’autore dell’elaborazione l’unico titolare. Di fatto si tratta di un problema teorico, in quanto l’autorizzazione solitamente porta a un contratto nel quale le parti si accordano sui diritti spettanti.
Opere composte Riguarda gli elaborati creati dall'unione di diverse categorie di opere (per esempio testi e musica).
L'art. 33art. 33 legge n. 633/1941 afferma che, in caso di mancanza di accordi tra i collaboratori rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, a balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli (34, 35, 36). Le parti sono libere di regolare come vogliono, contrattualmente, i loro rapporti economici nella utilizzazione dei rispettivi diritti esclusivi.
L'art. 34art. 34 legge n. 633/1941 si occupa dei rapporti tra l'autore della parte musicale e quello del testo nelle composizioni musicali con parole.
Il diritto di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale eccetto i diritti derivanti dalla comunione. Il profitto di utilizzazione economica viene ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nei comma successivi vengono presi in considerazione alcuni tipi di opere musicali:
Opere liriche: si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.