Un bene in senso giuridico è qualsiasi entità materiale o immateriale giuridicamente rilevante e giuridicamente tutelata.

Concetto di bene La nozione di bene in senso giuridico va distinta dalla nozione di bene in senso economico; il primo concetto è infatti più ampio e ricomprende non solo i beni in senso economico ma tutti i beni che sono tutelati giuridicamente.

Per avere rilevanza giuridica i beni devono essere:

patrimoniali, cioè devono avere un proprio valore economico; accessibili, cioè concretamente raggiungibili e utilizzabili da chiunque; limitati, cioè disponibili in natura in quantità limitata.

Ci sono cose che la natura offre in quantità, se non illimitata, certamente superiore ai bisogni dell'uomo e ai metodi nonché alla capacità di quantificazione dell'uomo (esempi: la luce del sole, l'aria, l'acqua del mare), le res communes omnium: sono cose che appartengono a tutti o, ciò che è lo stesso, a nessuno, dal momento che nessuno ha interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza, che ne riservi a sé l'uso con esclusione dell'uso degli altri.

Il diritto, il quale regola rapporti fra le persone, nelle molteplici manifestazioni della vita sociale, si occupa delle cose solo in quanto esse siano materia di possibile conflitto fra le persone.

Sono beni, per il codice civile italiano, soltanto "le cose che possono formare oggetto di diritti" (art. 810 c.c.). La nozione giuridica di bene è, in questo modo, reso interdipendente con il concetto di proprietà: sono beni le cose che la persona ha interesse a fare proprie, a fare oggetto di un proprio diritto, che escluda gli altri dalla loro utilizzazione.

La norma esclude anche che siano beni le cose che la legge vieti possano formare oggetto di diritti: le cose in relazione alle quali è legislativamente valutato come non degno di tutela l'interesse a stabilire un rapporto di appartenenza (come, ad esempio, le parti del corpo umano o le specie vegetali protette).

Sono beni, e in particolare beni mobili, le energie naturali, se "hanno un valore economico" (art. 814 c.c.). Il che vale a dire che esse sono beni se rese attive dalla persona e cedute per un dato prezzo dal produttore al consumatore.

Per l'art. 810 c.c. sono beni le "cose". Non ogni entità suscettibile di formare oggetto di diritto dunque, ma solo gli oggetti materiali o "corporali". Questa conclusione emerge per induzione dalla disciplina legislativa dei beni, che è disciplina delle cose suscettibili di apprensione fisica, di materiale impossessamento. Solo per gli oggetti materiali il possesso da parte di un soggetto esclude il possesso di altri, la sua dominazione sulla cosa risulta incompatibile con quella di ogni altro soggetto (le energie appaiono quali cose corporali alla stregua del concetto che di queste avevano i Romani, ossia di cose che digito tetigere possumus).

A questi beni, che sono trovati dal diritto, si aggiungono altri che sono creati dal diritto (es. titoli di credito: l'interesse a stabilire con essi un rapporto di appartenenza nasce dal valore che il diritto, e solo il diritto attribuisce loro, riconoscendo al proprietario la titolarità del diritto in essi menzionato).

Sono beni le cose che "possono formare oggetto di diritti", che sono astrattamente suscettibili di esserlo: sono beni perciò anche le cose di nessuno (res nullius), se e in quanto possono in forza dell'occupazione diventare oggetto di diritto e di proprietà.

Classificazioni La nozione di bene in senso giuridico può essere distinta in differenti categorie:

Beni Una prima distinzione (rappresentante la Summa Divisio) va posta tra beni mobili e beni immobili e beni mobili registrati: beni immobili sono il suolo e tutte le cose incorporate a esso che se spostate modificherebbero la propria natura o utilità; Ulteriore distinzione va fatta tra beni immobili per natura e beni immobili per determinazione di legge. beni mobili sono tutti gli altri beni. In una posizione intermedia tra mobili e immobili si trovano i beni mobili iscritti in pubblici registri. La loro legge di circolazione presenta forti analogie con quella degli immobili (sono ad esempio capaci di ipoteca), ma per ciò che non dispongano le norme che li riguardano, essi sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (art. 815 c.c.). Rientrano in questa categoria autoveicoli, navi, aeromobili.

beni mobili registrati sono i beni che hanno dei dati di identificazione (come la targa per le auto). Quello che differenzia tra di loro questi beni è il loro sistema di circolazione (cioè di trasferimento di proprietà); infatti i beni immobili e mobili registrati necessitano di atti redatti in forma scritta per essere trasferiti.

Beni materiali e beni immateriali La seconda distinzione riguarda i beni in senso materiale e beni in senso immateriale. Sono beni materiali (o corporali) le cose esistenti nel mondo fisico e suscettibili di percezione con sensi o strumenti materiali (es. un cane, un'automobile). Sono beni immateriali quei beni che non hanno materialità corporea e non sono quindi percepibili dai sensi umani; sono beni immateriali ad esempio le invenzioni e le opere dell'ingegno, gli strumenti finanziari, i diritti che possono essere oggetto di negoziazione; è un bene immateriale anche il diritto d'autore su una canzone che hai scritto o sull'invenzione di un'opera. Qui entra in gioco il brevetto di sfruttamento, conosciuto meglio col nome di copyright.

Bisogna prestare attenzione, però, anche ad altri beni immateriali che non rientrano nello opere dell'ingegno, ma che sono necessariamente contemplati, tra i quali: L'avviamento di un'azienda già esistente (inteso come il suo valore e la sua capacità di produrre un utile maggiore rispetto a un'azienda di nuova creazione; I segni distintivi di un'azienda (marchio, ditta, insegna, nome a dominio); Le invenzioni oggetto di brevetto, licenza o concessione) (cfr. art. 2585 c.c., in relazione ai beni di proprietà industriale); Le onde radio e le frequenze radiotelevisive.

I beni non materiali vengono tutelati da diritti stilati all'interno del Codice della proprietà industriale (CPI). Tale codice, emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30., ha introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il codice richiama i principi generali della Convenzione di Parigi del 1883 (primo trattato internazionale sui brevetti), che a oggi rappresenta uno dei principali punti di riferimento per la disciplina internazionale della proprietà industriale.

Tra le principali caratteristiche possono essere annoverate:

Diritto di marchio: secondo l'art.7 del CPI. possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita dal titolare.

Il marchio, per essere considerato tale, deve avere delle caratteristiche: deve essere nuovo (Novità).; deve essere ben distinto (Capacità distintiva)., nel senso che non è possibile sfruttare la fama di un altro marchio richiamandolo in qualche modo; deve essere lecito (Liceità e diritti di terzi)., ovvero non può essere contrario al buon costume e non può trarre in inganno il pubblico sulla tipologia del marchio stesso.

Una volta registrato, un marchio ha durata di dieci anni, che può essere rinnovato prima della scadenza, purché non si apportino modifiche. Esistono due tipi di marchi per la precisione: il marchio registrato, che gode di una tutela presunta, e il marchio di fatto, tutelato solo se un giudice valuta, in base alla notorietà acquisita, di essere meritevole di tale tutela. Tutela del marchio registrato: secondo l'art. 20 del CPI (Diritti conferiti dalla registrazione). il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di utilizzarlo. Questo divieto si applica se l'uso riguarda prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato, se può causare confusione per il pubblico, anche per associazione, o se il marchio è noto e l'uso del segno simile consente di trarre ingiusto vantaggio dalla sua fama o ne danneggia la distintività. Registrazione del marchio: l'art. 15 del CPI (Effetti della registrazione) stabilisce che i diritti esclusivi sui marchi d'impresa sono conferiti con la loro registrazione. La protezione del marchio si estende ai prodotti o servizi specificati nella registrazione e ai prodotti o servizi affini, con una durata di dieci anni. Eventuali rinunce del titolare diventano effettive solo dopo la loro annotazione nel registro ufficiale.

Ma oltre ai marchi, l'espressione dei diritti di proprietà industriale comprende anche altri segni distintivi. Fra questi, il nome a dominio di un sito Internet (domain name) ha assunto una particolare importanza con l'avvento della rete. Inizialmente fu tutelato dall'applicazione delle norme sull'insegna, ovvero attraverso la repressione degli atti di concorrenza sleale confusoria. La norma chiave può essere ravvisata nell'art. 22 del CPI, (Unitarietà dei segni distintivi). dove è infatti vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni e i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. La tutela esplicita del nome a dominio avvenne con la sostituzione della parola "aziendale" dalle attuali "di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo".

Diritto alle indicazioni geografiche e denominazioni d’origine: le indicazioni geografiche stabiliscono diritti di proprietà intellettuale per prodotti specifici, le cui qualità sono specificamente legate alla zona di produzione. Tali possono essere: DOP, IGP, IG. Il sistema delle indicazioni geografiche dell'UE protegge i nomi di prodotti provenienti da regioni particolari e che possiedono qualità specifiche o godono di una reputazione legata al territorio di produzione. Diritto sul disegno e modelli: tutela l’aspetto dell’interno prodotto o di una sua parte, in particolare delle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali di cui è composto; praticamente cura il design del prodotto. È il design del prodotto che è nuovo, di carattere individuale (idoneo a suscitare nel pubblico un'idea di novità) e lecito. È tutelato dal diritto di utilizzare e di vietare ad altri di utilizzare il disegno o modello e qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. Dura cinque anni, rinnovabili in un massimo di venticinque anni. A livello europeo può essere utilizzato in modo esclusivo per tre anni anche se non si registra.Codice della proprietà industriale (Dlgs.10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche).