Il Consiglio di Stato (in sigla CdS) è, nell'ordinamento italiano, un organo di rilievo costituzionale.

Previsto dall'articolo 100 della Costituzione, che lo inserisce tra gli organi ausiliari del Governo, è organo giurisdizionale e anche massimo giudice speciale amministrativo, in posizione rispetto alla pubblica amministrazione italiana ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione.

La sua sede è Palazzo Spada, a Roma.

Storia Nell'Italia preunitaria Antesignano dell'organo può essere considerato il Consilium nobiscum residens o Consilium cum domino residens del Ducato di Savoia, regolamentato da Amedeo VIII nel 1430, nel quadro degli Statuta Sabaudiae. Presieduto dallo stesso Duca, aveva la capacità di sostituirsi «financo al Principe» nel governo del Paese e ne facevano parte i più importanti nobili del Ducato. Aveva diverse competenze amministrative e giudiziarie. Queste ultime si sostanziavano nell'assistere il sovrano nello svolgimento della sua funzione di detentore della giurisdizione suprema. Il Consilium fu più volte soppresso e ricostituito, con le patenti del 13 aprile 1631 di Vittorio Amedeo I di Savoia, l'editto del 1717 di Vittorio Amedeo II di Savoia e l'editto del 21 maggio 1814 di Vittorio Emanuele I di Savoia. Carlo Alberto di Savoia con l'editto di Racconigi del 18 agosto 1831 ricostituì l'organo, con sede presso il Palazzo Carignano di Torino, e con la legge 30 ottobre 1859, n. 3707, promulgata da Vittorio Emanuele II, venne istituita per la prima volta la carica di Presidente del Consiglio di Stato, di cui fu titolare il barone Luigi des Ambrois de Nevache.

Nel Regno d'Italia Con l'Unità d'Italia venne emanata la legge 20 marzo 1865, n. 2248 (legge Lanza) che all'allegato D istituì l'organo del Regno d'Italia unitario. Inizialmente il Consiglio di Stato era composto da tre sezioni, indicate con i numeri romani (la I, la II e la III) con funzioni di consulenza. Dopo le sollecitazioni della dottrina guidata da Silvio SpaventaBernardo Sordi, Spaventa, Silvio, Treccani - Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto (2012): «Parlamentarismo e amministrazione diventano, così, i due assi concettuali intorno ai quali ruota una riflessione corale, di cui Spaventa sarà, con Marco Minghetti, il principale punto di coagulo, pronta ora a individuare, spesso con disincantata oggettività, i punti deboli del "Paese legale", ora invece a delineare i possibili "rimedi". Si imprime una chiara, univoca, direzione progettuale: "La libertà oggi deve cercarsi non tanto nella costituzione e nelle leggi politiche, quanto nell’amministrazione e nelle leggi amministrative" (Giustizia nell'amministrazione, 1880, in La politica della Destra. Scritti e discorsi raccolti da Benedetto Croce, 1910, p. 78)»., la legge numero 5992 del 31 marzo 1889 (legge Crispi) istituì la IV sezione del Consiglio di Stato con competenza generale sulle controversie tra le autorità statali e i privati, nei casi in cui si faceva questione di interessi legittimi che fino ad allora erano devolute alla stessa amministrazione; restavano alla magistratura ordinaria le questioni fra cittadini e amministrazione in cui la situazione fatta valere fosse un diritto soggettivo. A questa legge, e alla legge numero 6837 del 1º maggio del 1890 che istituì le giunte provinciali amministrative, generalmente si fa risalire la nascita del sistema della doppia giurisdizione (ordinaria e amministrativa), tuttora vigente in Italia. Le altre due sezioni del Consiglio con competenza giurisdizionale amministrativa, la V e la VI, furono istituite rispettivamente con la legge numero 62 del 7 marzo 1907 e con la legge 5 maggio del 1948, n. 642. Le norme relative alla composizione e il funzionamento dell'organo furono raccolte nel Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 ("Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato").pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 7 luglio 1924, n. 158

Nella Repubblica italiana L'organo operò come organo giurisdizionale amministrativo di primo grado, insieme con le giunte provinciali amministrative, fino a quando con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (resasi necessaria a seguito di tre diverse sentenze emesse tra il 1967 e il 1968 della Corte costituzionale che annullavano le competenze giurisdizionali delle giunte provinciali amministrative), fu riorganizzato il sistema giurisdizionale amministrativo italiano, con l'istituzione dei TAR come organi giurisdizionali di primo grado e l'attribuzione alla IV, V e VI sezione del Consiglio di Stato della giurisdizione amministrativa di secondo grado. La legge 127 del 15 maggio del 1997 ha poi istituito un'ulteriore sezione normativa del Consiglio di Stato, per l'esame di schemi di legge del Parlamento italiano e dell'Unione europea. Il compito principale di questa sezione è di esprimere pareri sugli atti normativi del Governo.

Caratteristiche

Il Consiglio di Stato ha una doppia natura, una amministrativa e una giurisdizionale.

Quale organo amministrativo, il Consiglio di Stato è il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo, delle Camere e delle Regioni, mentre come organo di giurisdizione amministrativa è preposto alla tutela degli interessi legittimi e in particolari materie, indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi dei privati nei confronti della pubblica amministrazione italiana.

Composizione Il Consiglio di Stato è composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, dai Presidenti di Sezione e dai Consiglieri di Stato. Il Presidente del Consiglio di Stato è eletto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e successivamente nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su delibera del Presidente del Consiglio dei ministri.

I posti che si rendono vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato sono conferiti, ai sensi dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nel seguente modo:

in ragione della metà, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali o equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparata; si provvede alla nomina, in questo caso, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del consiglio di presidenza, contenente valutazioni di piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell'attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere; in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quattro mesi dell'anno. I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. In passato, il concorso per accedere al consiglio di Stato era ritenuto il più selettivo della pubblica amministrazione.

Le sezioni Il personale del Consiglio concorre a formare le sette sezioni in cui è organizzato il Consiglio di Stato e, ogni anno, il Presidente del Consiglio di Stato, in base alla nuova normativa in materia, decreta la funzione di ciascuna sezione (consultiva o giurisdizionale) e il riparto degli affari per ciascuna sezione (cioè le materie di competenza). A decorrere dal 1º ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, con decreto n. 229/21 del Presidente del Consiglio di Stato è stato determinato che la prima sezione svolge funzioni consultive insieme alla sezione per gli atti normativi mentre la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima svolgono le funzioni giurisdizionali assegnate al Consiglio. La sezione consultiva per gli atti normativi, istituita con la legge 15 maggio 1997, n. 127, si occupa di esaminare gli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto dalla legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. Inoltre, la stessa sezione, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, esamina gli schemi di atti normativi dell'Unione europea.

Le sezioni consultive sono composte da due Presidenti e almeno nove consiglieri, mentre le sezioni giurisdizionali sono composte da due Presidenti e almeno dodici consiglieri.

Molti ministri del Governo scelgono i capi di gabinetto e i capi degli uffici legislativi fra i Consiglieri di Stato.

Organi Gli organi interni del Consiglio di Stato sono: il Consiglio di Presidenza; il Presidente; il Presidente aggiunto; il Segretario generale; l'Adunanza generale (in sede consultiva); l'Adunanza plenaria (in sede giurisdizionale).

Presidenti

Il presidente è l’organo di vertice amministrativo–istituzionale del Consiglio di Stato. Viene designato dal plenum del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il Presidente aggiunto, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una Sezione del Consiglio di Stato, sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

L'attuale presidente, in carica dal 30 gennaio 2023, è Luigi Maruotti. I presidenti, in ordine cronologico, sono stati:

Presidenti Durata Luigi Des Ambrois de Nevache 1859-1875 Carlo Cadorna 1875-1891 Marco Tabarrini 1891-1898 Giuseppe Saredo 1898-1902 Francesco Saverio Bianchi 1902-1907 Giorgio Giorgi 1907-1911 Adeodato Bonasi 1911-1913 Giacomo Malvano 1913-1916 Raffaele Perla 1916-1928 Santi Romano 1928-1945 Meuccio Ruini 1945-1947 Ferdinando Rocco 1947-1951 Leonardo Severi 1951-1952 Raffaele Pio Petrilli 1953-1962 Carlo Bozzi 1962-1968 Antonino Papaldo 1968-1969 Gaetano Vetrano 1969-1976 Vincenzo Uccellatore 1976-1979 Luigi Aru 1979 Lionello Levi Sandri 1979-1980 Gabriele Pescatore 1980-1986 Giorgio Crisci 1986-1995 Aldo Quartulli 1995 Carlo Anelli 1995-1996 Renato Laschena 1996-2001 Alberto de Roberto 2001-2006 Mario Egidio Schinaia 2006-2007 Paolo Salvatore 2007-2010 Pasquale de Lise 2010-2012 Giancarlo Coraggio 2012-2013 Giorgio Giovannini 2013-2015 Alessandro Pajno 2016-2018 Filippo Patroni Griffi 2018-2022 Franco Frattini 2022 Luigi Maruotti 2023-in carica

Presidenti aggiunti Presidenti aggiunti Durata Filippo Patroni Griffi 2016-2018 Sergio Santoro 2019-2021 Franco Frattini 2021-2022 Luigi Maruotti 2022-2023 Carmine Volpe 2023-

Competenze e funzioni Le attribuzioni del Consiglio di Stato, come si è visto, si distinguono in: Consultive Giurisdizionali

Attribuzioni consultive L’attività consultiva del Consiglio di Stato è svolta da: Prima Sezione consultiva Sezione consultiva per gli atti normativi

Nell'espletamento della sua funzione consultiva, il Consiglio di Stato fornisce pareri circa la regolarità e la legittimità, il merito e la convenienza degli atti amministrativi dei singoli ministeri, del Governo come organo collegiale o delle Regioni.

I pareri possono essere facoltativi o obbligatori: