La cambiale è un titolo di credito che incorpora il diritto a ricevere il pagamento di una somma di denaro alla scadenza indicata.

In Italia la disciplina principale è contenuta nella cosiddetta legge cambiaria (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669).

Tipi di cambiali Esistono due tipi di cambiale:

cambiale propriamente detta (più comunemente nota come tratta): il traente dà ordine al trattario di pagare una somma al beneficiario del titolo. Il traente risponde del pagamento della cambiale, ma può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione della stessa. Le figure coinvolte in tale tipologia di cambiale sono 3: il traente (colui che spicca la cambiale), il trattario (che deve accettare la tratta e risulterà l'obbligato principale), il beneficiario (che riscuote il pagamento); nel caso in cui questo coincida col traente (in questo caso, indicherà, nei termini dedicati al beneficiario il termine me medesimo o all'ordine mio proprio), si parlerà di tratta da due persone. vaglia cambiario (più comunemente noto come pagherò): l'emittente fa una promessa di pagamento al creditore, ovvero al beneficiario del titolo. La cambiale viene firmata dall'emittente. Le figure coinvolte in tale titolo sono: beneficiario (in questo caso detto prenditore) ed emittente.

Oltre alle suddette tipologie di cambiali, che costituiscono i casi a cui la normativa fa sempre riferimento (a meno di indicazioni specifiche) esistono, poi, alcune forme speciali di cambiali, oggi piuttosto rare, per cui è stata emanata una normativa a sé stante. È il caso della cambiale agraria, della cambiale finanziaria e della cambiale ipotecaria.

La cambiale agraria La cambiale agraria si distingue, non solo per il regime fiscale particolarmente agevolato, ma anche per il privilegio sui beni.Un abuso sistematico delle cambiali agrarie è emerso durante l'inchiesta parlamentare sulla Federconsorzi.

Cambiali finanziarie Le cambiali finanziarie sono disciplinate dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43. Sono caratterizzate dall'essere emesse in serie, all'ordine, con durata ben delimitata (minimo 1 mese massimo 36 mesi) in cui la girata è senza garanzia per evitare azioni di regresso. L'istituto, mutuato dall'esperienza estera, voleva creare un titolo di credito intermedio tra la cambiale classica e l'obbligazione, ma non ha avuto in Italia la stessa fortuna avuta su altre piazze finanziarie.Legge 13 gennaio 1994, n. 43 1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione. 2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale finanziaria" inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti. 3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo.

Il legislatore, visto l'insuccesso dell'istituto originario, ha tentato di rilanciarlo nel 2003, allungando l'intervallo di tempo per la sua emissione (minimo un mese - massimo 18 mesi).

Cambiale ipotecaria

La cambiale ipotecaria consiste in un credito cartolare garantito da ipoteca. La peculiarità risiede nel fatto che la garanzia non riguarda il credito sottostante ma il rapporto cartolare stesso.

Caratteristiche La cambiale presenta le seguenti caratteristiche: è un titolo all'ordine: è trasferibile mediante girata; è un titolo autonomo: non si fa riferimento al rapporto fondamentale tra creditore e debitore che ha dato origine all'emissione della cambiale; è un titolo formale: solo il documento che ha i requisiti previsti dalla legge vale come titolo di credito; è un titolo completo: tutte le clausole che individuano e regolano il diritto cartolare di credito devono essere contenute nello stesso documento cambiario; è un titolo esecutivo: se in regola con il bollo, vale come titolo esecutivo, non c'è quindi bisogno di munirsi di una sentenza di condanna o di un decreto ingiuntivo di pagamento nel caso in cui l'emittente (nel caso del pagherò) e/o il trattario (nel caso della cambiale tratta) non paga a scadenza l'effetto. è un titolo astratto: non dice la causa per cui è stata emessa la cambiale.

Requisiti della cambiale La cambiale è compilata su appositi moduli, che vengono predisposti dall'amministrazione finanziaria, con l'assolvimento dell'obbligo di bollatura. Vale anche come cambiale qualsiasi foglio che presenti i requisiti essenziali. I requisiti formali sono quelli essenziali e quelli naturali.

Quelli essenziali sono tali quando la loro mancanza determina la nullità della cambiale. Essi sono: denominazione di cambiale (tratta o pagherò cambiario); ordine o promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo; indicazione nella cambiale del nome di chi è designato a pagare, ossia il trattario (trattario può essere lo stesso traente); nome del primo beneficiario; data della emissione della cambiale; sottoscrizione del traente o emittente. in mancanza totale o parziale dell'assolvimento dell'imposta di bollo la cambiale non può essere protestata (il bollo corrisponde al 12 ‰ dell'importo della cambiale);

Quelli naturali sono tali quando la loro lacuna viene colmata da norme suppletive. Essi sono: scadenza: se manca, la cambiale si considera pagabile a vista; altrimenti le scadenze previste sono: a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data, a giorno fisso; indicazione del luogo di emissione: in mancanza si considera sottoscritta nel luogo accanto al nome del traente o emittente; in mancanza anche di questo la cambiale è nulla; indicazione del luogo di pagamento: in mancanza la cambiale è pagabile accanto al nome del trattario o luogo di emissione; è possibile indicare anche il domicilio di un terzo (cambiale domiciliata).

La cambiale è valida pure se non è assolta l’imposta di bollo, ma non può usarsi come titolo esecutivo, quindi non può essere oggetto di protesto.

Cambiale in bianco

Il titolo privo di alcuni requisiti essenziali non vale come cambiale, ma solo nel momento in cui viene richiesto il pagamento. È possibile quindi riempire la cambiale anche successivamente l'emissione con l'accordo di riempimento. È necessario solo che la cambiale all'emissione sia provvista della denominazione “cambiale” e della sottoscrizione dell'emittente. C'è il rischio comunque che l'accordo di riempimento non venga rispettato, con abusivo riempimento. L'eccezione di abusivo riempimento è un'eccezione personale, quindi non è opponibile al terzo possessore in buona fede. L'accordo di riempimento decade dopo tre anni dalla sottoscrizione.

Circolazione La disciplina ricalca quella dei titoli di credito all'ordine, con alcune peculiarità. Il trasferimento può essere escluso dal traente o dall'emittente, con clausola “non all'ordine”. In questo caso la cambiale è trasferibile solamente tramite cessione dei crediti. La circolazione delle cambiali, al pari degli altri titoli di credito, avviene per tramite del negozio giuridico della girata (apposta a tergo della cambiale in apposito spazio dedicato). Essa è costituita dalla firma del beneficiario accompagnata dalla dicitura "E per me pagate al sig. XXX", seguita dal luogo e dalla data di girata. In tal caso ci si trova dinanzi a una girata propria ed "in pieno" in quanto, il nuovo beneficiario (giratario), viene individuato chiaramente. Il giratario potrà poi, a sua volta, girare ulteriormente la cambiale. Il numero delle girate è illimitato. La girata può essere apposta sulla cambiale anche per tramite della semplice firma del beneficiario, in tal caso essa è detta in bianco trasformando la cambiale in titolo al portatore. Le girate proprie, siano esse in pieno o in bianco, sono sempre incondizionate. Il girante, in ogni caso, risponderà nei raffronti del nuovo beneficiario come obbligato di regresso (ciò al pari di eventuali altri giranti precedenti). In ogni caso con le girate proprie, il beneficiario girante, trasferisce il credito insito nel titolo di credito ad un altro soggetto detto giratario. Per il principio dell'autonomia, chiunque si ritrovi in possesso di una cambiale a seguito di una corretta serie di girate, può vantare il credito in essa incorporato al di là delle ragioni che indussero le parti originarie a sottoscrivere il titolo. Al fianco di tali girate (dette proprie, in quanto in grado di trasferire la titolarità del credito incorporato nella cambiale) vi sono, poi, le cosiddette girate improprie che vengono apposte a tergo del titolo (al pari di quelle proprie) ma non hanno lo scopo di trasferire il diritto al credito quanto, piuttosto, di autorizzare una banca ad incassare il credito incorporato nella cambiale, ciò in nome e per conto del titolato. Le girate improprie sono apposte con la dicitura "E per me pagate all'Istituto di Credito XXX, valuta per l'incasso", seguita dal luogo e dalla data di girata.

Cambiale aumentata del bollo Dal momento che le tratte sono spiccate dal traente (che solitamente è anche il beneficiario della tratta), gli accordi tra le parti, possono prevedere che l'importo dell'effetto venga aumentato del costo del bollo (in quanto, tale onere, è pagato dal traente all'atto dell'emissione). Il bollo, pur non essendo requisito essenziale, garantirà l'esecutività del titolo. Il valore della tratta, nei casi in cui essa venga aumentata del valore del bollo, si ottiene mediante un'operazione computistica detta del sotto mille, ciò moltiplicando il valore base della cambiale per mille e dividendo il valore ottenuto per 988. Ad esempio, se una tratta dovesse essere spiccata per 1.200 euro e le parti si accordassero per l'emissione di una tratta aumentata del bollo, il valore di tale bollo sarebbe così determinato: euro (1200*12/988) = 14,57. Tale valore sarà quindi approssimato a 14,60 in quanto, il bollo cambiario, deve essere arrotondato per legge al decimo di euro. Il valore del bollo così ottenuto (e cioè 14,60 euro) sarà quindi sommato al valore di base della tratta ottenendo, appunto, l'importo della cambiale aumentata del bollo cambiario: 1.200+14,60 = 1.214,60. A riprova della correttezza del procedimento si può calcolare, ex post, il valore del bollo sull'importo sopra determinato, ottenendo: 1.214,60*12/100 = 14,57. L'importo ottenuto altro non è che il valore del bollo assolto all'atto dell'emissione, di cui si chiede rimborso al trattario. L'accettazione di essa da parte del trattario è sufficiente per dimostrare l'accordo tra le parti.

Possibili errori potrebbero essere dati dall'aumentare la cambiale di un bollo calcolato sul valore iniziale della cambiale e cioè, relativamente all'esempio di cui sopra, di un bollo pari a (1.200*12/1000) ossia di 14,40 euro. Si otterrebbe, con tale errato procedimento, una cambiale di euro (1.200 + 14,40) ossia di euro 1.214,40, bollata per soli 14,40 euro (onere di cui si chiede il rimborso assommandolo al valore iniziale della cambiale). Si cadrebbe però in un errore di computisteria: infatti, con un importo di 1.214,40, la cambiale deve garantire un assolvimento di bollo pari a 1.214,40*12/100 e cioè di 14,60 euro (e non di 14,40 euro). La differenza tra il bollo apposto e il bollo dovuto potrebbe creare successivi problemi in merito all'esecutività del titolo. Pertanto, nel caso in cui si voglia determinare il valore di una tratta aumentata del bollo, è assolutamente necessario ricorrere all'operazione computistica del sotto mille.