Il buono lavoro (chiamato anche voucher) è una modalità di retribuzione previste in Italia per prestazioni occasionali inerenti al lavoro accessorioNella testata del buono lavoro, sotto il titolo, vi è la dicitura "Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio" che è la denominazione giuridicamente corretta.
Dal 17 marzo 2017 l'impiego del voucher, come strumento di pagamento di un contratto di lavoro accessorioLe prestazioni eseguite dal prestatore di lavoro occasionale sono anch'esse inquadrabili in un contratto di lavoro (che non significa "documentato"), vedi https://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/Contratto-di-lavoro-accessorio.aspx , è stato abolito.
Il 10 luglio 2017 è stata reintrodotta una nuova forma di voucher, con caratteristiche operative diverse da quello precedente.
Descrizione La prima introduzione del buono lavoro, come strumento di retribuzione del lavoro occasionale, è del 2003 a opera del secondo governo Berlusconi. Il provvedimento che ne inquadrò per la prima volta l'utilizzo fu infatti la Legge Biagi. Per diversi anni questa forma di remunerazione, introdotta con l'intenzione di ridurre il lavoro nero, fu sostanzialmente semi-sconosciuta. Nel 2008, durante il governo Prodi II, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali diede attuazione alla legge, precisandone i limiti e l'utilizzo (ad esempio nel settore agrario).
Fu successivamente esteso per i lavori di tipo occasionale con prestazioni brevi riconosciuti dalla Riforma Biagi. Il lavoro di riferimento, allora, era quello tipicamente domestico; infatti lo scopo principale di questo strumento sarebbe stato quello di contrastare il lavoro nero e difendere le categorie considerate più deboli nel mercato del lavoro, come ad esempio le colf e le badanti. Altri utilizzi originari del voucher erano quelli delle ripetizioni a casa da parte di studenti, lavoretti di giardinaggio, pulizie e faccende di casa, prestazioni di hostess o stewart in fiere o eventi pubblici, altre situazioni analoghe, tipicamente pagate (con l'assenso del lavoratore) in nero e per questo senza protezione assicurativa. Le modifiche alla legislazione furono a opera del Governo Berlusconi IV, in particolare con la legge 33/2009 che estese nel 2010 l'applicazione a tutti i soggetti.
Poco tempo dopo è iniziata la liberalizzazione di utilizzo. Prima con il Governo Monti (Riforma Fornero), che ne ha liberalizzato l'uso con il solo vincolo economico pari a 5.000 euro all'anno per ogni singolo lavoratore. Poi con il Governo Letta che, con la legge 99/2013 di conversione del “Decreto Lavoro”, ha eliminato la dicitura "di natura meramente occasionale" e ne ha esteso l'uso a tutti i settori. Il Governo Renzi ha alzato il limite economico annuale di utilizzo da 5.000 a 7.000 euro, introducendo al contempo la tracciabilità.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare 2.020 € netti annui (2.693 € lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di 7.000 euro netti, (9.333 euro lordi).
Nel tempo la legislazione ha allargato l'utilizzo del buono lavoro dall'ambito domestico ai settori professionali (imprese, enti, lavoratori autonomi, ecc.). A tutt'oggi viene molto usato da aziende nel settore del commercio, dell'agricoltura e dell'intrattenimento (ristoranti, bar, discoteche, sale cinema e simili) per prestazioni di lavoro che non superino i 5.000 € netti annui di retribuzione (passati a 7.000 € nel 2015 in seguito all'emanazione del provvedimento legislativo noto come Jobs Act). Per i pensionati o cassaintegrati la cifra scende a 3.000 €. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 81/2015 l'utilizzo del voucher è stato esteso a industria e artigianato e quindi nessun settore produttivo è escluso. Invece, non è possibile usare il lavoro accessorio (a parte deroghe) nel caso di personale in appalto (sia opere che servizi).
Le caratteristiche intrinseche del sistema, tuttavia, ne hanno favorito la diffusione come strumento di elusione ed evasione delle norme fiscali e previdenziali.
Questa modalità di lavoro occasionale accessorio ha assunto da tempo anche la denominazione contratto voucher. L'incarico può essere verbale o essere documentato: in qualsiasi caso sottende sempre un contratto di lavoro (di tipo accessorio)Infatti, seppur diffuso, è errato dire "assumere dipendenti mediante voucher": il personale remunerato tramite buono lavoro, infatti, è una categoria contrattuale a sé.. Il voucher, come buono lavoro, è regolarmente vidimato con il logo dell'INPS.
Il decreto legislativo 185/2016 (entrato in vigore il 24 settembre 2016) ha reso obbligatorio l'invio di un SMS o email all'Ispettorato del lavoro competente parte del committente almeno un'ora prima della prestazione per agevolare la registrazione dell'utilizzo e impedire usi fraudolenti (cioè pagare con voucher solo una piccola parte del compenso).
Dopo recenti disposizioni è stato deciso di reintrodurre i voucher. Allo stato attuale della normativa non è possibile superare i 2500€ lordi per ogni committente, e non è possibile per il datore di lavoro emettere più di 5000€ lordi l'anno di voucher. Possono utilizzare i voucher sia privati che aziende. I privati possono utilizzarli per il pagamento di prestazioni occasionali come ad esempio baby sitter, badanti, lezioni private, e per attivarli é necessario che il datore di lavoro si iscriva sul sito dell'INPS e segua le istruzioni fornite. Il lavoratore per incassare il dovuto dovrà iscriversi anch'esso sul sito dell'INPS e indicare la modalità in cui preferisce ottenere il compenso. Il valore facciale del buono lavoro è di 10 € di cui 8 € netti vengono incassati dal prestatore e il resto rappresentano i contributi Inps e INAIL.
Valore contabile e modalità di acquisto Il singolo buono lavoro vale 10 €, il costo con cui viene acquistato dall'azienda o dal datore di lavoro tramite il sito dell'INPS. Il voucher telematico prevede l'iscrizione delle parti (datore di lavoro e lavoratore) all'INPS all'INAIL in questo modo il lavoratore riceverà la INPS CARD su cui vedrà accreditarsi lo stipendio e potrà controllare i contributi versati. Inclusi nella spesa i contributi previdenziali INPS (33%), l'assicurazione INAIL (3,5%) e i costi di gestione del servizio (0,25%);pertanto, al lavoratore spettano i restanti 8 € (netti)Esistono alcune community che promuovono il lavoro occasionale retribuito tramite buoni lavoro, come UTUM.it . A partire dal 28 giugno 2009 il Ministero diede il via a campagne pubblicitarie sul web, in televisione e al cinema per sponsorizzare questa nuova forma retributiva. La Regione Lazio avviò la promozione dei Buoni Lavoro nel 2010 tramite la campagna "Vo.La - Voucher Lazio". Nel marzo 2017 i voucher vennero aboliti per essere poi reintrodotti, con le opportune modifiche, il 10 luglio dello stesso anno,
Abusi e condotte elusive Il meccanismo dei buoni era nato per introdurre nel mercato del lavoro italiano uno strumento flessibile in grado di far emergere dall'area del lavoro nero quelle forme di lavoro saltuario, o di secondo e terzo lavoro, difficili da perseguire, per le quali risulta onerosa l'attivazione degli strumenti tradizionali per la stipula di un rapporto di lavoro (comunicazione al centro per l'impiego, obbligo di scritturazione del Libro unico del lavoro, consegna del cedolino paga, adempimenti in materia di sicurezza, ecc.).
Si ricorda che le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare 2.020 € netti annui (2.693 € lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) che un singolo lavoratore può guadagnare con il sistema dei buoni lavoro in un anno, per cui non è possibile, nella legalità, sostituire i buoni lavoro a un contratto di lavoro continuativo presso un unico datore di lavoro.
Utilizzo irregolare L'evoluzione della pratica, tuttavia, ha messo in luce un vasto fenomeno sociale di utilizzo irregolare, in cui la flessibilità dei buoni lavoro si presta facilmente a pratiche elusive della legislazione del lavoro e della previdenza sociale: tali pratiche tendono a ricondurre, nell'ambito della tipologia del lavoro accessorio di tipo occasionale, rapporti di lavoro di altro tipo. Nella pratica, infatti, si segnala il frequente utilizzo dei voucher per la regolarizzazione apparente di rapporti di lavoro caratterizzati da esclusività e continuità della prestazione, non compatibili con i limiti di remunerazione premessa dai buoni lavoro. In tali casi, infatti, il buono lavoro è usato, in modo irregolare, come schermo di regolarità per una prestazione di lavoro intrattenuta quasi interamente in nero, attraverso l'occasionale remunerazione mediante cessione di un voucher.
La semplice attivazione del meccanismo dei voucher nei confronti del lavoratore fa in modo che, nell'eventualità di un infortunio sul lavoro, o di un accesso ispettivo da parte dei servizi di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, o del Ministero del lavoro, è sufficiente l'esibizione dei buoni acquistati, ancorché non corrisposti, perché la presenza del lavoratore in azienda non possa essere considerata irregolare né dar luogo a sanzioni. In tali casi, infatti, è arduo, per i servizi ispettivi, adempiere all'onere della prova circa l'esistenza di prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle effettivamente remunerate con la cessione di un voucher, dal momento che l'attivazione della prestazione non richiede alcun adempimento di registrazione o comunicazione. Questo procedimento non è più possibile da settembre 2016 essendo stata resa obbligatoria la rintracciabilità dell'utilizzo del singolo buono (vedi oltre).
Il problema di questo uso irregolare è stato affrontato da una norma contenuta nel Jobs Act, che ha previsto l'obbligo di comunicare l'inizio della prestazione alla Direzione Territoriale del lavoro competente, in modo preventivo e per via telematica (in modo analogo a quanto già previsto per il lavoro intermittente). Il decreto legislativo 185/2016 ha reso operativa tale procedura da ottobre 2016 sebbene non riguardi tutte le tipologie di committenti/datori di lavoro.
Nel 2016 il numero totale di buoni lavoro vendutiNota bene: venduto non equivale a utilizzato. è stato di 134 milioni (+ 23,9% rispetto al 2015, + 95% rispetto al 2014).
Remunerazione oraria