Ladempimento di un dovere è una causa di giustificazione prevista dal codice penale italiano.
Disciplina La causa di giustificazione è prevista nel codice penale italiano all'articolo 51.
Chi dunque, nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o dall'ordine legittimo dell'autorità, abbia a compiere atti o fatti che integrino una fattispecie preveduta dalla legge come reato, non può essere punito per questo.
La ratio della esimente va ricercata nell'esigenza di rispettare il principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico che non può, pena la sua illogicità, imporre un dovere di agire o di non agire e al tempo stesso punire l'adempimento di quel dovere.
Cause d'esclusione dell'illiceità penale espressamente previste dalla legge sono, ad esempio, la non punibilità del soldato che commetta un omicidio in guerra (articolo 575 codice penale) o l'agente della forza pubblica che esegua una perquisizione, senza incorrere nel reato di violazione di domicilio (articolo 614 codice penale).
Note
Bibliografia
Voci correlate Reato Uso legittimo delle armi Causa di giustificazione
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Categoria:Cause di giustificazione