La patente di guida per mezzi della Croce Rossa Italiana è una speciale patente di guida di servizio, che è rilasciata dalla Croce Rossa Italiana al proprio personale volontario e dipendente per la guida dei mezzi dell'Associazione.

Tale patente (e i relativi punti) sono completamente distinti da quelli della patente civile del guidatore. La Patente di Servizio della Croce Rossa Italiana abilita la conduzione dei soli veicoli con targa CRI.

Requisiti Bisogna anzitutto essere soci, volontari o dipendenti e venire riconosciuti idonei alla conduzione dei veicoli C.R.I., è rilasciata una patente di servizio, valida esclusivamente per la guida di veicoli nella disponibilità dell'Associazione. In caso di impossibilità temporanea alla emissione della patente di guida C.R.I., potrà essere rilasciato un documento provvisorio equivalente che avrà una validità massima di 90 giorni dalla data del rilascio.

La patente di servizio C.R.I. può essere rilasciata esclusivamente al personale dipendente dell'Associazione, ai Soci attivi previsti dallo Statuto C.R.I., nonché ai collaboratori professionali con rapporto di convenzione a termine, limitatamente alla durata del rapporto stesso. Per comprovate esigenze locali, il Presidente Provinciale C.R.I. può autorizzare il rilascio della patente di servizio C.R.I., limitatamente alle abilitazioni di tipo 1, 2 e 3 ai soci C.R.I. che, al momento della richiesta, svolgono servizi in modo occasionale per l'Associazione in una delle componenti sopraindicate.

Abilitazione La patente di servizio prevede i seguenti tipi di abilitazioni che consentono di condurre i veicoli C.R.I. di seguito indicati (Delibera 121 del 04 dicembre 2024): Tipo abilitazione Veicolo C.R.I. che consente di condurre Categoria civile equivalente Tipo 1 Ciclomotori di servizio, ovvero veicoli ad essi assimilabili AM Tipo 2 Motoveicoli da trasporto, e veicoli speciali da trasporto assimilabili A Tipo 2 b Moto-mediche - Tipo 3 Autovetture ed autocarri leggeri da trasporto ed operativo, aventi massa complessiva fino a 4,5 t e posti inferiori o uguali a 9 compreso il conducente A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata fino a 2 t. Il complesso veicolare composto da veicolo trainante e rimorchio non deve superare in ogni caso le 6,5 t. B Tipo 4 Ambulanze da trasporto aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata fino a 2 t. Il complesso veicolare, composto da veicolo trainante e rimorchio non deve superare in ogni caso le 6,5 t. B Tipo 5 Ambulanza da soccorso, automediche, autoambulanze neonatali, pediatriche o bariatriche, unità mobile di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi o veicoli speciali ad essi assimilabili dotati di dispositivi di cui all’art. 177 c.d.s. aventi massa complessiva fino a 4,5 t. - Tipo 6 Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali, operativi carri attrezzi e veicoli speciali ed essi assimilatati aventi massa autorizzata superiore a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata fino a 2 t. C Tipo 7 Veicoli da trasporto ed operativi aventi massa autorizzata oltre 4,5 t e posti superiori a 20. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata fino a 2 t. DTipo 7bMinibus da trasporto ed operativi aventi limite massimo di 20 posti compreso il conducente e massa autorizzata fino a 4,5 t.D1 Tipo 8 Complessi veicolari composti da veicolo di una delle categorie indicate per le patenti tipo 3, 4, 6, 7 e 7b quando traina un rimorchio di massa autorizzata superiore a 2 tonnellate ed in cui il complesso superiore supera la massa complessiva di 6,5 t. E

Le abilitazioni sono contenute in un unico documento. Se le abilitazioni sono conseguite in tempi diversi, o sono revocate ai sensi dell'art. 75 del Testo unico (aggiornato al 9 novembre 2018 con Delibera n.130 del Consiglio Direttivo Nazionale), dovrà essere emesso un nuovo documento di guida aggiornato, con nuova numerazione, previo ritiro e conservazione del vecchio documento di guida che sarà trattenuto agli atti del fascicolo del conducente C.R.I. Nelle note del nuovo documento sarà citato il numero del documento precedentemente posseduto.

I conducenti muniti di patente di Tipo 4, per poter condurre le ambulanze da trasporto, in servizio operativo, devono altresì possedere idonea abilitazione al trasporto infermi (TI) o equipollente, ed idonea formazione pratica di guida e di uso delle dotazioni di base del veicolo, curata dalla C.R.I., qualora non abbiano a bordo altro personale abilitato a detto servizio, in numero sufficiente a quello previsto dalla Legge Sanitaria Regionale vigente.

I conducenti muniti di patente di Tipo 5 e 2b, per poter condurre ambulanze ed altri veicoli di soccorso sanitario delle categorie previste per detti tipi, in servizio operativo, devono altresì possedere l'abilitazione al soccorso per emergenze sanitarie (PS) o equipollente, ed idonea formazione pratica di guida e di uso delle dotazioni di base del veicolo, curata dalla C.R.I., qualora non abbiano a bordo altro personale abilitato a detto servizio, in numero sufficiente a quello previsto dalla Legge Sanitaria Regionale vigente.

Nota bene, a differenza di quanto comunemente ed erroneamente pensato all'interno dell'Associazione, la categoria di patente abilita alla guida dei mezzi sopraindicati e non si riferisce al tipo di utilizzo che se ne fa, per cui è sempre possibile guidare sia in emergenza che in ordinario i veicoli per cui si è abilitati. Esempio, un volontario/dipendente è in possesso solo di patente Tipo 3 può guidare una vettura operativa con dispositivi acustici e luminosi in servizi urgenti d'istituto (come emergenze di protezione civile), un volontario/dipendente in possesso della patente Tipo 4 non può guidare un'ambulanza da soccorso in servizio di emergenza-urgenza 118, ma può fare un trasporto urgente anche con i suddetti dispositivi in funzione.

Il modello 138/05

La nuova patente di guida CRI è composta di 6 pagine ed è realizzata in cartoncino pesante di colore rosa e stampata su due fronti. Ha dimensioni 210x99 mm.ed è strutturata in sezioni. In particolare sono previste due sezioni, riguardanti rispettivamente i rinnovi e di provvedimenti di sospensione della patente. Le sezioni relative ai dati personali e di esame vengono compilate tramite stampa. I moduli patente, in fogli di cartoncino formato A4(210x297mm.), contengono 3 patenti ciascuno facilmente distaccabili fra loro (con perforatura) e sono forniti dal Comitato Centrale CRI Servizio 14°Motorizzazione, in funzione del fabbisogno di ciascun Ufficio periferico competente per il rilascio.

Sulla patente saranno riportati a stampa, i dati personali del conducente e di rilascio della abilitazione. A margine di stampa sarà riportato un codice univoco di controllo(anticontraffazione), generato automaticamente dal sistema informatico in fase di stampa, per consentire una facile verifica della validità. Ad ogni ristampa, anche per duplicato o aggiornamento, la patente riporterà un nuovo codice univoco di controllo. Il sistema informatico registrerà la storicità di ogni variazione o ristampa del documento di guida interessato.

Età per ottenere il rilascio La patente di servizio C.R.I. può essere rilasciata solo a chi ha compiuto 18 anni. Le abilitazioni di tipo 5, 2b, 6 e 7 possono essere rilasciate soltanto a chi ha compiuto 21 anni. Previo consenso scritto dell'esercente la potestà genitoriale sul minore, la patente di servizio C.R.I. di tipo 1 e 2B può essere rilasciata a chi ha compiuto 14 anni. Le abilitazioni di tipo 5, 2b, 6 e 7 non possono essere rilasciate per la prima volta a chi ha compiuto i 65 anni.

Validità e durata delle patenti L'abilitazione di tipo 1 è compresa in tutte le altre abilitazioni. L'abilitazione di tipo 3 vale anche per quella di tipo 2 se il titolare è in possesso di patente civile o militare che abilita alla conduzione di motocicli. L'abilitazione di tipo 4 comprende anche quella di tipo 3. L'abilitazione di tipo 5 comprende quelle di tipo 3 e 4. L'abilitazione di tipo 6 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile, o militare, o rilasciata in uno dei paesi dell'Unione Europea, corrispondente alla tipo 4, in corso di validità, secondo la tabella di conversione da almeno 1 anno. L'abilitazione di tipo 7 o di tipo 9 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile, o militare, o rilasciata in uno dei paesi dell'Unione Europea, corrispondente alla tipo 4 in corso di validità, secondo la tabella di conversione da almeno 2 anni.

Per le persone che non hanno compiuto il 50º anno di età, le patenti contenenti le abilitazioni di tipo 1, 2, 3 e 4 e 9 hanno validità di 10 anni. Oltre tale età, hanno validità di 5 anni. Dopo il compimento dei 65 anni di età, hanno validità di 2 anni.

Tutte le patenti contenenti le altre abilitazioni, hanno validità di 5 anni se il titolare ha meno di 60 anni. Hanno validità di 3 anni se il titolare ha superato il 60º anno di età.

Per le persone che hanno compiuto i 60 anni, le patenti contenenti abilitazioni di tipo 5 e 2b hanno validità di 1 anno fino al compimento del 70º anno di età.

Per i titolari di patente per i quali si procede alla conferma di validità nei due anni precedenti al compimento dell'età massima indicata nei commi precedenti, la durata della validità della patente di guida è adeguata opportunamente in modo che la scadenza oltre i limiti di età sopraindicati tenga conto della durata prevista per la nuova fascia di età.

Requisiti psicofisici per il rilascio della patente di servizio Per ottenere il rilascio della patente di guida, la persona che la richiede deve essere idonea a condurre i veicoli C.R.I.. Non può ottenere la patente di servizio C.R.I. chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

Per ciascun tipo di abilitazione, sono indicati i requisiti psicofisici che il conducente deve possedere per ottenere il rilascio o la conferma della validità della patente di servizio C.R.I. La patente di servizio C.R.I. non può essere né rilasciata né confermata alle persone colpite da affezioni o anomalie, ovvero da minorazioni del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore anche se titolari di patente civile che abilita a condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente C.R.I. Limitatamente alle abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, il divieto di rilascio di cui al comma precedente può essere superato se l'anomalia o l'affezione può essere corretta con l'ausilio di idonee protesi a condizione che, per tale affezione, anomalia o minorazione, sia consentito il rilascio della corrispondente patente civile senza prescrizione di adattamenti particolari del veicolo che la patente abilita a condurre.

Età massima per la guida dei veicoli C.R.I. Chi guida veicoli C.R.I. non può aver superato: anni 60 per guidare minibus operativi o da trasporto, autobus operativi e da trasporto. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. Dal 65º al 70º anno di età, la visita medica specialistica per ottenere l'attestato di idoneità alla guida deve essere effettuata annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all'articolo 119 C.d.S. o presso corrispondente organismo C.R.I.