Il codice del consumo è una norma della Repubblica italiana, emanata con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritti e tutela del consumatore.
Storia Venne emanato ai sensi dell'art. 7 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229, relativo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, in attuazione di una serie di direttive dell'Unione Europea (la 1999/44/CE in primis) per la protezione del consumatore. Per gli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione, tali norme sono state lentamente recepite anche dallo stato italiano.
La norma è stata poi modificata nel corso del tempo; la modifica più rilevante è senza dubbio quella apportata dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha introdotto la possibilità per i consumatori di esperire un nuovo tipo di azione legale, detta azione collettiva.Art. 2, commi 445-449 legge 24 dicembre 2007 n. 244
Il codice del consumo riceve aggiornamenti periodici: la revisione corrente è 2024.
Caratteristiche Si tratta di un codice, in tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - raggruppati o meno in associazioni - che vede in questo caso come fornitore lo Stato e tutti gli enti pubblici. Il provvedimento ha raccolto le molte disposizioni sparse, semplificando la consultazione di gran parte del repertorio di difesa del consumatore, mentre per i professionisti del settore questo ha rappresentato una agevolazione meno rilevante.
Non sono tuttavia state inserite normative più recenti, come la regolamentazione del multi-level marketing; non è stato fatto, inoltre, alcun riferimento al documento elettronico inteso come strumento di comunicazione della volontà di recedere da parte del consumatore, malgrado il D.P.R. 523/1997 abbia equiparato il documento elettronico a quello cartaceo. È pur vero che tutta la normativa in materia di documenti elettronici è contenuta in due norme: il DPR 28 dicembre 2000 n. 445, relativo al testo unico sulla documentazione amministrativa, e il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che anche se dettati in primis per i rapporti con le amministrazioni pubbliche valgono anche per i rapporti tra privati.
Si deve tuttavia sottolineare che dalla prima versione del codice, sono state emanate molteplici revisioni che hanno ampliato, chiarito e migliorato il testo iniziale anche per comprendere le novità che si susseguono sul mercato, specie per i servizi digitali.
Struttura Il Codice è composto di 146 articoli (170 con l'aggiornamento del 2007) che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.
In particolare vengono prese in considerazione:
l'informazione al consumatore e la pubblicità commerciale; la regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore, la promozione delle vendite ed il credito al consumo; le conclusioni di alcuni particolari contratti, ed in particolare le vendite fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il commercio elettronico, la multiproprietà, i servizi turistici; la sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo; le associazioni dei consumatori e l'accesso alla Giustizia.
Il codice è strutturato in 6 parti:
parte I: si trovano la definizione generale e le nozioni di consumatore e professionista; parte II: si trovano le disposizioni concernenti l'educazione del consumo, le informazioni che debbono essere fornite al consumatore e le disposizioni sulla pubblicità commerciale; parte III: si trovano le norme in materia contrattuale; parte IV: si trovano la disciplina generale della sicurezza dei prodotti e della responsabilità extracontrattuale del produttore per i danni cagionati dai prodotti difettosi. Si trovano anche le regole speciali valevoli per i contratti di vendita di beni mobili conclusi dai consumatori con i professionisti; parte V: si trovano le disposizioni concernenti le associazioni dei consumatori e i giudizi inibitori che esse sono legittimate a promuovere nei confronti dei professionisti che si rendono responsabili di violazioni di interessi collettivi dei consumatori; parte VI: contiene tutta una serie di disposizioni finali tra cui l'art. 143 che definisce irrinunciabili i diritti attribuiti al consumatore dalle disposizioni del codice di consumo.
Il codice abroga l'applicazione della direttiva europea per la sicurezza dei prodotti (direttiva 2001/95/CE) in quanto il testo ha incorporato i relativi articoli.
Il contenuto Le definizioni normative Il Codice fornisce numerose definizioni concernenti i rapporti di consumo, tra le quali si possono elencare le seguenti: A) consumatore o utente (art. 3): la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; ed anche (art. 5): la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali; B) associazioni dei consumatori e degli utenti (art. 3): le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; C) professionista (art. 3): la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediarioAttenzione: in Italia, solitamente, professionista ha un significato ristretto e fuorviante, inteso come "libero professionista". Invece, per l'UE il professionista è un'impresa, un ente pubblico, un lavoratore autonomo quando hanno a che fare con il consumatore.; D) produttore (art. 3): il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; E) produttore di “prodotto sicuro” (art. 103): il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; F) prodotto (art. 3): fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività' commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; G) prodotto sicuro (art. 103): qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione; 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi; 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani; H) prodotto pericoloso (art. 103): qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro; I) prodotto difettoso (art. 117): Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: 1) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; 2) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; 3) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie; L) pubblicità ingannevole (art. 20): qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente; M) clausole vessatorie (art. 33): le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il codice ha apportato, in materia, chiarimenti rispetto alla normativa anteriore (artt. 1469 bis e ss. c.c.) in quanto è sancita l'espressa nullità delle clausole vessatorie in luogo della inefficacia che in passato aveva causato dubbi ed incertezze in dottrina e giurisprudenza.
Diritti tutelati Il Decreto ribadisce alcuni fondamentali diritti dei consumatori già riconosciuti con la prima legge del 1998 ora abrogata: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione, al diritto di recesso e ad una corretta pubblicità d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza; h) al ripristino (riparazione o sostituzione), senza spese aggiuntive, nel caso di difetto di conformità (art. 130)Prodotto non conforme è un concetto ben più ampio di prodotto difettoso. Un prodotto funzionante ma con prestazioni minori (notebook con scheda video avente meno memoria di quanto offerto), un prodotto idoneo all'uso ma diverso da quello presentato/descritto (etichetta, cartellino, brochure o catalogo, preventivo, scheda tecnica, pubblicità, campione, oppure solo verbalmente) o ordinato/prescritto (un'automobile perfettamente funzionante, del preciso modello/versione/allestimento richiesto, ma di colore diverso, fosse anche solo una semplice tonalità ), differenze quantitative (confezione contenente meno quantità di caffè o di pacchetti di biscotti), sono classici esempi di prodotti non conformi, seppure non difettosi. Il concetto di prodotto non conforme si estende anche al packaging, all'etichettatura, al manuale d'uso nonché all'eventuale installazione. Medesima osservazione vale nel caso del servizio. oppure alla riduzione del prezzo così come alla risoluzione del contratto.