Il capital gain, chiamato anche guadagno in conto capitale o utile di capitale, è un termine finanziario utilizzato per indicare la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto di uno strumento finanziario, come beni immobili (ad esempio abitazioni) o valori mobiliari (ad esempio azioni). È anche conosciuto come plusvalenza, suo sinonimo. Quando si ha una differenza negativa tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, si parla invece di minusvalenza, o capital loss.

Definizione

1. Le plusvalenze patrimoniali: l’articolo 86 t.u.i.r.

La disciplina delle plusvalenze patrimoniali la troviamo principalmente nel t.u.i.r., ovvero il “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, all’articolo 86. La plusvalenza patrimoniale è una componente di reddito di segno positivo, che otteniamo a seguito del distacco dal patrimonio dell’impresa di un bene diverso dal cd. “bene merce”. L’articolo 86, comma 1 del t.u.i.r., precisa che le plusvalenze concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La quantificazione di una plusvalenza è differente in base alla modalità con cui questa è stata realizzata. Inoltre l’articolo 86 al comma 2 quantifica la plusvalenza ottenuta con le modalità delle lett. a) e b) del primo comma del medesimo articolo; mentre il comma 3 quantifica la plusvalenza ottenuta con le modalità della lett. c).

2. Il capital gain

Gli strumenti finanziari quali le partecipazioni, qualificate e non qualificate, in società ed enti residenti, nonché obbligazioni, titoli di Stato etc. consentono, oltre alla distribuzione eventuale di dividendi, di conseguire guadagni in conto capitale nel caso in cui il prezzo di mercato al momento della vendita sia più alto rispetto a quello di acquisto.

Il capital gain è la differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso, ovvero una plusvalenza costituita dalla differenza tra il prezzo percepito all'atto della cessione della partecipazione e il costo d'acquisto al lordo degli oneri accessori, ad esclusione degli eventuali interessi passivi, anche il valore rideterminato in caso di rivalutazione delle partecipazioni stesse ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 448/2001, dell'art. 2 del D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni.

Affinché si realizzi il capital gain, le menzionate cessioni devono avvenire a titolo oneroso come la compravendita, conferimento in società, datio in solutum, costituzione o cessione di diritto d'usufrutto, etc.. Invece donazione e successione, ad esempio, non danno origine al capital gain.

I gestori dei fondi di investimento sono remunerati in funzione del capital gain: percepiscono generalmente una percentuale dell'incremento del valore del fondo gestito se questo si è rivalutato.

Sviluppo Storico L’evoluzione della normativa sulle plusvalenze è stata influenzata da vari fattori storici e sociali, in particolare da due esigenze specifiche: creare un sistema fiscale equo, finanziare la spesa pubblica e rendere i criteri di tassazione più competitivi rispetto agli ordinamenti fiscali degli altri Paesi europei. Le origini del concetto di plusvalore risalgono a Karl Marx che lo utilizzò per definire il valore in eccesso prodotto dai lavoratori rispetto al valore della forza lavoroTreccani, enciclopedia online, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana. https://www.treccani.it/enciclopedia/plusvalore/#.

In Italia, dopo la Prima guerra mondiale, l'ingente debito pubblico e l'accumulo di patrimoni privati spinsero il governo a cercare nuove fonti di entrata. I primi tentativi di tassazione negli anni '20 e '30 si concentrarono sui patrimoni netti, con aliquote progressive che miravano a colpire maggiormente i più ricchi. Con il R.D.L. 5 febbraio 1922, n. 78 fu introdotta un’imposta straordinaria sul patrimonio per effettuare un “prelievo straordinario sulla ricchezza nazionale”MEF - Dipartimento delle Finanze https://www.finanze.gov.it/it/il-dipartimento/fisco-e-storia/i-tributi-nella-storia-ditalia/1922-imposta-straordinaria-sul-patrimonio/

La Seconda Guerra Mondiale portò all'introduzione di ulteriori tasse straordinarie per finanziare le spese belliche. In questo contesto il valore dei beni salì drasticamente, rendendo il prelievo patrimoniale molto oneroso per i contribuenti. In particolare nel 1947, fu introdotta un’imposta patrimoniale straordinaria e progressiva (Dpr n. 203/1950) che colpiva i patrimoni netti delle persone fisiche con aliquote che variavano dal 6% al 61,61%.Stefano Manestra, Le imposte patrimoniali in Italia. Un secolo di prelievi “intermittenti”, FiscoOggi.it. (n.d.). 01/06/2012https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/imposte-patrimoniali-italia-secolo-prelievi-intermittenti

Negli anni ‘50 la crescita economica stimolò un incremento degli investimenti e la richiesta di un sistema fiscale più equo e preciso. Durante questo periodo, le norme fiscali iniziarono ad evolversi per rispondere alle esigenze di un’economia in crescita ma le plusvalenze rimanevano tassate come parte del reddito, senza esenzioni specifiche. Con l’inizio degli anni ’70 (legge 825. 09/10/1971) il governo attuò una grande riforma tributaria che si basava su due principi costituzionali fondamentali: il concorso di ognuno in base alla propria capacità contributiva e la progressività delle imposte.MEF-Dipartimento delle Finanze https://www.finanze.gov.it/it/il-dipartimento/fisco-e-storia/i-tributi-nella-storia-ditalia/anni-70-la-grande-riforma-tributaria/ Con questa legge viene stabilita la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie prevedendo anche alcune esenzioni in caso di cessione di partecipazioni detenute a lungo.

Dagli anni ’90 la complessità crescente dell’economia post globalizzazione e la necessità di un sistema fiscale allineato con quello degli altri Stati membri dell'Unione europea hanno influenzato modifiche normative che cercavano un bilanciamento tra il rispetto dell’equità fiscale e l’esigenza di un sistema fiscale competitivo che favorisca gli investimenti e la crescita economica.Marco Manera, Verso una fiscalità comune in ambito UE anche per le imposte sui redditi (Con particolare riguardo alle partecipazioni societarie e alla recente disciplina dell’IRES), 01/07/2025, Wolters Kluwer, https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/verso-una-fiscalita-comune-in-ambito-ue-anche-per-le-imposte-sui-redditi-con-particolare-riguardo-alle-partecipazioni-societarie-e-alla-recente-disciplina-dell-ires/10AR0000000611ART1?searchId=2715340523&pathId=b763fe576420b&offset=1&contentModuleContext=all

Calcolo Il Capital Gain (o plusvalenza esente) è generalmente calcolato prendendo il prezzo di vendita di uno strumento finanziario e sottraendo ad esso il suo costo d'acquisto ed eventuali spese sostenute per le transazioni. Se il valore ottenuto è positivo, allora si parla di capital gain, altrimenti, se è negativo, si tratta di una capital loss (o minusvalenza). In realtà molti governi forniscono metodi differenti per il calcolo delle plusvalenze sia per i privati che per le imprese, talvolta per fornire uno sgravio fiscale abbassando il valore della plusvalenza calcolata.

Quanto appena detto riguardo alle plusvalenze esenti vale anche per un secondo tipo di plusvalenza, quella patrimoniale. La disciplina, simile a quella appena descritta, è esposta nei commi 2 e 3 dell'articolo 86 del t.u.i.r., che sostengono rispettivamente: “Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato”, e a seguire “Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni”. Anche in questo caso si parlerà di plusvalenza se il valore ottenuto sarà positivo, in caso contrario si parlerà di minusvalenza.

Due questioni intervengono a complicare questo calcolo:

- La prima riguarda il costo non ammortizzato. L'ammortamento di un bene consiste nel suddividere il costo di questo, nella tassazione, per gli anni di utilizzo previsto tramite un "piano di ammortamento". La quota di ammortamento si ottiene moltiplicando il valore del bene per il coefficiente di ammortamento della categoria cui appartiene. Il coefficiente viene stabilito per tutti i beni ogni anno con decreto ministeriale. Sono ammortizzabili solo quei beni che hanno una durata pluriennale.

- La seconda questione emerge dall’art. 86, comma 3, ed è il cd. “valore normale”. Il legislatore ne parla unicamente nel momento in cui si decide di assegnare i beni ai soci o destinarli a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. La ratio è che in questo caso i redditi sono realizzati in natura, mentre il reddito imponibile è espresso in denaro: bisogna dunque tradurre questa parte di reddito in termini monetari. Ciò serve sia per determinare il reddito imponibile, sia per il computo della plusvalenza. Secondo l'art. 9, comma 3, t.u.i.r. i beni vanno valutati in base al loro valore normale, ossia al “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”. Per comprendere quale sia il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato, si può far riferimento “ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.

Trattamento fiscale Persone fisiche I capital gain non hanno il medesimo trattamento fiscale da parte dei vari paesi nel mondo. Alcune giurisdizioni hanno tasse nulle sui capital gain e in forza di tale politica sono utilizzate da investitori istituzionali al fine di ottimizzare il carico fiscale sugli investimenti. La normativa fiscale italiana considera redditi tassabili i guadagni di capitale. Vi è una distinzione in base al fatto che i capital gain siano realizzati da persone fisiche o giuridiche. Per le persone fisiche i guadagni di capitale, conseguiti cedendo partecipazioni non qualificate o altri titoli non azionari, sono soggetti ad un'aliquota fissa del 26%. La cessione di partecipazioni qualificate impone di dichiarare il 49,72% del capital gain, con successiva tassazione ordinaria.

Imprese Nel caso in cui la plusvalenza appartenga ai redditi di impresa, ovvero se prodotta dai soggetti elencati all'articolo 55 T.u.i.r., essa rientrerà nel reddito imponibile, quindi oggetto di tassazione, che si è formato nel corso del periodo di imposta al quale appartiene anche la realizzazione della plusvalenza come disciplinato dall'articolo 86 T.u.i.r.