Il codice di procedura penale italiano del 1865 sostituì l'analogo codice sabaudo del 1847.

Il codice fu inizialmente promulgato nel 1859 nel Regno di Sardegna a firma del Ministro di Grazia e Giustizia Vincenzo Maria Miglietti. Dopo l'unità d'Italia, esso fu opportunamente modificato ed esteso su tutto il territorio nazionale su proposta del Ministro Paolo Cortese. Esso si ispirava ad un sistema misto inquisitorio-accusatorio sul modello del Code d'instruction criminelle napoleonico del 1808.

Già dal 1866 iniziarono studi tendenti a riformare il processo penale ed il codice del 1865 fu sottoposto a numerose critiche: il giurista Francesco Carrara lo definì "indegno [...] di un popolo che dicesi libero". Nel 1892, in seguito all'approvazione del codice penale del 1889, fu istituita una commissione per redigere il progetto di un nuovo codice di procedura penale. I lavori della commissione portarono infine, nel 1913, all'approvazione di un nuovo codice di procedura penale.

Struttura Il codice era costituito da 857 articoli, compresi in un titolo preliminare e tre libri: Titolo preliminareCapo IDelle azioni nascenti dai reati (Artt. 1–8)Capo IIDella competenza (Artt. 9–36)Disposizione particolareDella competenza e del procedimento per i reati imputabili ai giudici e ai funzionari del pubblico ministero (Art. 37)Libro primoDell'istruzione preparatoriaTitolo IDegli uffiziali del pubblico ministero e delle loro funzioni (Artt. 38–55)Titolo IIDella polizia giudiziaria e degli uffiziali che la esercitano (Artt. 56–267)Libro secondoDel giudizioDisposizioni generali (Artt. 268–329)Titolo IDei pretori (Artt. 330–370)Titolo IIDei tribunali penali (Artt. 371–421)Titolo IIIDelle cause da sottoporsi alle Corti d'assise (Artt. 422–548)Titolo IVDelle persone civilmente responsabili (Artt. 549–561)Titolo VDei danni e delle spese (Artt. 562–583)Titolo VIDell'esecuzione delle sentenze (Artt. 584–604)Titolo VIIDegli oggetti furtivi ed altri posti sotti sequestro (Artt. 605–618)Titolo VIIIDella polizia delle udienze (Artt. 619–631)Titolo IXDei difensori (Artt. 632–637)Titolo XDella cassazione e della revisione (Artt. 638–694)Libro terzoDi alcune procedure particolari e di alcune disposizioni regolamentariTitolo IDelle falsità (Artt. 695–713)Titolo IIDell'iscrizione in falso ne' procedimenti penali (Artt. 714–722)Titolo IIIDel modo di ricevere le deposizioni di alcuni testimoni (Artt. 723–730)Titolo IVDei conflitti in giurisdizione (Artt. 731–745)Titolo VDel modo di procedere nei casi di ricusazione, o di rimessione delle cause da una ad altra corte, tribunale o giudice (Artt. 746–777)Titolo VIDell'esecuzione delle sentenze di condanna alle pene del confino e del modo di procedere nei casi di trasgressione (Artt. 778–786)Titolo VIIDel modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati (Artt. 787–795)Titolo VIIIDel modo di procedere nel caso di distruzione o sottrazione delle carte di un processo o di un'ordinanza o sentenza (Artt. 796–801)Titolo IXDel modo di procedere nei casi d'arresto, di detenzione e di sequestro illegale delle persone (Artt. 802–804)Titolo XDel modo di procedere nei casi in cui è necessaria l'autorizzazione sovrana (Artt. 805–808)Titolo XIDelle carceri e delle visite dei carcerati (Artt. 809–825)Titolo XIIDelle grazie, delle amnistie e degli indulti (Artt. 826–833)Titolo XIIIDella riabilitazione dei condannati (Artt. 834–847)Disposizioni generali (Artt. 848–857)

Note

Bibliografia

Procedura penale 1865