Nel diritto amministrativo, la violazione di legge consiste nel contrasto tra un atto amministrativo e una norma giuridica ed è uno dei motivi che possono condurre all’annullamento dell’atto da parte del giudice amministrativo.

Diritto italiano Nel sistema italiano, la violazione di legge rappresenta una categoria residuale di illegittimità, comprendendo tutti i vizi che non rientrano nell'incompetenza o nell'eccesso di potere. Si configura come difformità dell’atto rispetto al modello legale, indipendentemente dall’elemento soggettivo dell’autore, e può consistere nella mancata applicazione o nella falsa applicazione di una norma.

Tra le principali ipotesi rientrano:

vizi formali relativi alla manifestazione della volontà (la mancanza assoluta di forma comporta invece nullità); difetto o insufficienza di motivazione; contenuto illegittimo; carenza dei presupposti previsti dalla legge; violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e pubblicità; violazione del principio del giusto procedimento e della leale cooperazione istituzionale.

L’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede alcune limitazioni all’annullabilità per violazione di legge, introducendo specifiche eccezioni.

Storia La legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, attribuiva al giudice ordinario la cognizione dei vizi dell’atto amministrativo, riconoscendo inizialmente solo l'incompetenza e la violazione di legge. Con la legge n. 3761 del 1877 fu introdotto anche l’eccesso di potere, delineando così le tre tradizionali categorie di annullabilità dell’atto amministrativo, poi recepite nell’ambito della giustizia amministrativa.

Note

Voci correlate Annullabilità (diritto amministrativo)

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