Il notaio, nell'ordinamento giuridico italiano è una figura professionale di tipo intellettuale, assumendo però anche funzioni di pubblico ufficiale.

Le fonti storiche ne danno notizia dell'esistenza sin dal XII secolo; dopo l'unità d'Italia l'ordinamento professionale venne disciplinato dalla legge del 16 febbraio 1913, n. 89.

La figura Egli è il pubblico ufficiale al quale è affidata la funzione di garantire la validità dei contratti, degli atti giuridici civili e dei negozi giuridici, attribuendo pubblica fede agli atti e sottoscrizioni apposte alla sua presenza. Gli atti sottoscritti dal notaio fanno piena prova legale fino a querela di falso. Nell’ordinamento giuridico la funzione notarile è attribuita al Notaio e al Segretario comunale.

Secondo la legge 89/1913 il notaio è anche un pubblico ufficiale: l'art. 1 della norma afferma che essi sono competenti a ricevere atti tra i vivi, nonché l'obbligo di conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti degli atti redatti. Per la sua funzione di pubblica utilità, il notariato non è configurabile come mera attività di impresa, ed è soggetto alla disciplina antitrust e ai principi di libera concorrenza secondo un regime specifico. L'esistenza di un albo professionale e, finché vincolante, di un tariffario di riferimento non è sanzionabile come una forma di cartello. Nel 2012 la tariffa notarile (al pari delle altre tariffe relative alle professioni regolamentate in ordini professionali) è stata abrogataArt. 9, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, come modificato dall'art.5, d.l. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134., e quindi l'ammontare del compenso per l'attività notarile è lasciato all'accordo tra il notaio e il cliente.

Quando un notaio cessi l'attività o si trasferisca ad altro Distretto Notarile tutti gli atti da lui rogati o autenticati sono trasmessi all'Archivio notarile, ove gli interessati possono continuare a estrarne copia, ove occorra.

A norma dell'art. 37 della legge 89/1913, la cessazione di un notaio, in uno qualunque dei casi previsti dalla legge (morte, raggiungimento dei limiti di età, ecc.), viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana gratuitamente e a cura del presidente del Consiglio notarile. Inoltre, viene pubblicata anche sul giornale degli annunci giudiziari, "e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile".

Il numero e la residenza dei notai sono determinati attraverso un decreto del Ministro della Giustizia, "procurando che di regola a ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno abitanti".

Accesso alla professione Chi intende accedere alla professione deve essere laureato in giurisprudenza e aver superato un concorso pubblico a livello nazionale, articolato su tre prove scritte e una prova orale.

Prima di poter sostenere il concorso pubblico è necessario effettuare un periodo di praticantato presso un notaio in esercizio da almeno 5 anni; tale periodo di pratica è oggi stato ridotto a 18 mesiart. 1 comma 5 d.lgs 24 aprile 2006, n. 166 e può essere iniziato per un periodo massimo di 6 mesi durante l'ultimo anno di università, cioè quando mancano 60 crediti alla laurea (crediti della tesi compresi).

Il concorso è gestito direttamente dal Ministero della Giustizia. Il concorso è nazionale e si svolge a Roma e la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso è stata soppressa dall'art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro della Giustizia, è composta di sei magistrati, tre professori ordinari e sei notai; questi ultimi sono scelti da un elenco compilato dal Consiglio Nazionale del Notariato. L'esame scritto consta ora di tre distinte prove teoriche-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.

Bisogna poi effettuare un tirocinio obbligatorio presso un notaio in esercizio da almeno 5 anni della durata di 4 mesi al seguito del quale è possibile presentare le proprie preferenze per le sedi bandite a concorso. Esistono poi numerose scuole, alcune delle quali vengono gestite direttamente dai consigli notariliLista delle scuole di notariato italiane sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato..

Funzioni La funzione principale del notaio è quella di ricevere o rogare atti (tali tipi di atti si chiamano atti pubblici) e autenticare le sottoscrizioni sulle scritture predisposte dalle parti. L'atto ricevuto dal notaio è un atto pubblico da lui predisposto: il notaio, apponendovi la sua sottoscrizione e l'impronta del suo sigillo, gli attribuisce pubblica fede; ciò che il notaio attesta nel rogito (ad esempio che ha dato lettura dell'atto alle parti, o che una persona ha fatto qualcosa ovvero ha sottoscritto una dichiarazione dinanzi a lui, o ancora che il notaio sia certo dell'identità personale delle parti) fa piena prova, cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice, salvo che sia accertato giudizialmente il reato di falso in atto pubblico tramite querela di falso. L'autenticazione sulle scritture predisposte dalle parti consiste invece nell'attestazione che le sottoscrizioni delle parti furono apposte in sua presenza, previo accertamento della loro identità personale. Siccome il notaio è responsabile della conformità alla legge anche delle scritture private da lui autenticate, è invalsa la prassi secondo cui anch'esse (al pari degli atti pubblici) sono redatte dal notaio.

In sintesi, l'attività notarile principale come sopra definita comporta le seguenti attività:

Ricevere gli atti, adeguando la volontà delle parti. Questo significa che le parti indicano le proprie volontà al notaio e questi le traduce nella migliore forma giuridica per la realizzazione degli scopi che le parti intendono perseguire. La funzione di adeguamento comporta anche l'obbligo di porre in essere atti non espressamente vietati dall'ordinamento: in questo modo il notaio si pone come un filtro tra i cittadini e le regole poste dallo Stato, curando che gli atti posti in essere dai primi siano rispettosi della legge; tanto maggiore è la presenza del notaio nei traffici giuridici, tanto minore è il rischio di una lite tra le parti, ciò che a sua volta si traduce nella deflazione del carico dell'attività dei magistrati. Attribuire pubblica fede. È questa un altro importante aspetto della funzione notarile, la quale consiste appunto nel garantire ai cittadini che le attestazioni fatte dal notaio nell'atto corrispondano al vero (es.: l'esatta identità delle persone che hanno sottoscritto l'atto; l'essere certe dichiarazioni state fatte dinanzi al notaio; l'essersi certi fatti verificati davanti al notaio). Liquidare e riscuotere le imposte per conto dello Stato relativamente agli atti pubblici ricevutiLodovico Genghini, "Manuali notarili" vol.I: "La forma degli atti notarili", Cedam, Padova 2009, pp. 1 e seg. o alle scritture private le cui sottoscrizioni siano state autenticate. Il notaio quindi dovrà stabilire il regime fiscale applicabile a ogni atto da lui ricevuto o autenticato (ad esempio se soggetto a IVA o a imposta di registri), l'aliquota applicabile e la relativa base imponibile rilevante, determinando così l'ammontare dell'imposta dovuta e provvedere anche al suo versamento (a eccezione dell'IVA) contestualmente alla registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate di sua competenza (a ogni notaio è attribuito un unico Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso cui procedere a registrazione). Curare gli altri adempimenti prescritti dalla legge che siano conseguenziali agli atti ricevuti dal notaio o da lui autenticati (trascrizione, voltura catastale, deposito al Registro delle Imprese, trasmissione all'Ufficio dello Stato Civile, comunicazioni al Tribunale o al Comune, ecc...). Negli atti relativi a diritti reali su beni immobili, effettuare, salvo che ne sia dispensato, i controlli ipotecari e catastali, al fine di verificare l'appartenenza dei diritti a coloro che ne vorrebbero disporre, la congruità delle risultanze di detti Registri con i dati anagrafici delle parti stesse e l'inesistenza di cosiddette formalità pregiudizievoli (ipoteche, sequestri, pignoramenti, ecc.). Verificare l'adempimento delle normative anti-riciclaggio e dare atto delle intervenute modalità di pagamento in osservanza delle normative vigenti. Rilasciare copie semplici o conformi (autenticate) degli atti da lui rogati o autenticati o comunque tenuti in deposito, nonché eventuali estratti degli atti medesimi (dopo la cessazione dell'attività le copie degli atti si possono ottenere presso l'archivio notarile).

Il notaio è in pratica colui che, per conto dello Stato, non solo ha la funzione di accertare l'identità delle parti e attribuire pubblica fede a quanto stipulato avanti a lui ma altresì di compiere un vero e proprio controllo di legittimità degli atti e curarne tutti i successivi adempimenti, tra cui la corretta registrazione e trascrizione nei pubblici registri. Inoltre, il notaio è delegato anche alla riscossione di certe imposte relative ad alcuni tipi di atti rogati o autenticati. L'atto pubblico è anche detto rogito ed è propriamente "atto di notaio" in quanto non si tratta di un semplice atto sottoscritto dalle parti dinanzi al notaio, bensì di un atto che è stato redatto dal notaio riducendo nella forma giuridica più appropriata la volontà delle parti; pertanto l'atto si perfeziona solo con la firma del notaio.

Peraltro anche nelle scritture private autenticate, il notaio non si limita ad accertare che le parti abbiano sottoscritto in sua presenza, ma effettua il medesimo controllo di legittimità e, anche se non vi è sempre tenuto, cura ugualmente tutti gli adempimenti successivi. Di regola, infatti, è la stessa legge che impone al notaio di curare questi adempimenti (questo accade ad esempio per la registrazione e la trascrizione dell'attoCfr. art. 10 T.U. Imposta di Registro e art. 6 D.Lgs. 347/1990; l'obbligo del notaio di procedere alla trascrizione, nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dall'atto, è sancito inoltre dall'art. 2671 cod. civ.); ciò anche al fine di scongiurare il rischio di una possibile evasione fiscale da parte dei soggetti che partecipano all'atto.

Competenze Le competenze esclusive sono stabilite dalla legge, tuttavia l'assistenza del notaio inoltre risulta spesso indispensabile (pur non essendo prescritta in via esclusiva dalla legge) in molti casi non ordinari, ad esempio per la verbalizzazione di fatti specifici osservati nel loro accadere, e per altre simili fattispecie per le quali le pubbliche amministrazioni non offrono al cittadino idonei servizi pubblici (non offrendo cioè la disponibilità di pubblici ufficiali per simili esigenze).

Ambito di esclusività Le tipologie di atti per i quali la legge dispone la competenza esclusiva del notaio (nel senso che egli solo possa rogarli e non anche altri pubblici ufficiali) non sono numerose. I casi più rilevanti sono il testamento pubblico (art. 603 cod. civ.), il testamento segreto (art. 604 cod. civ.) e il verbale di pubblicazione del testamento olografo (art. 620 cod. civ.)Fatte salve le eccezioni costituite dai cosiddetti testamenti speciali: artt. 609-619 cod. civ..

L'art. 1350 del codice civile elenca gli atti che obbligatoriamente "devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità", e l'art. 2643 cod. civ. elenca gli atti che "si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione".