La rimessione del processo è un istituto del diritto processuale penale italiano disciplinato dagli artt. 45 e ss. del Codice di procedura penale italiano vigente, per cui gravi situazioni esterne al processo possono giustificarne lo spostamento di sede. Nel codice di procedura penale italiano L'articolo 45 c.p.p. prevede che "in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di Cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".

Tale istituto si pone a garanzia del corretto svolgimento del processo, dell'imparzialità del giudice e della libera attività difensiva delle parti. Si differenzia dalla ricusazione disciplinata dall'art. 37 c.p.p. in quanto derogando al principio costituzionale del giudice naturale (quello del locus commissi delicti) e quindi assumendo il connotato delleccezionalità, necessita per poter essere eccepito o rilevato di gravi situazioni esterne al processo nelle sole ipotesi in cui queste non siano altrimenti eliminabili. Inoltre mentre per la domanda di ricusazione è competente il giudice superiore, per decidere sull'ammissibilità della rimessione lo è solo la Corte di Cassazione.

Storia La rimessione è istituto da sempre presente negli ordinamenti processuali penali italiani. Sia nel codice del 1913 che in quello cosiddetto Rocco del 1930 il legislatore ne prevedeva l'applicazione per motivi di pubblica sicurezza e, con possibilità di eccepimento a carico del solo imputato, nei casi di legittimo sospetto. Tuttavia l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica che introduce esplicitamente all'art. 25 1°comma il principio del giudice naturale precostituito, nonché alcuni abusi giurisprudenziali dell'istituto (celebre l'episodio relativo alla rimessione da Milano a Catanzaro del processo per la strage di piazza Fontana), spinsero il legislatore del 1988 ad escludere nel nuovo codice la previsione del legittimo sospetto. Ma la modifica dell'art. 111 della Costituzione (legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, cosiddetto del giusto processo) in concorso con un rinvigorito garantismo del governo in carica facente leva sul diritto di difesa sancito dall'art. 24 comma 2 Cost, hanno portato alla reintroduzione mediante la legge 7 novembre 2002 n. 248 (detta "legge Cirami" dal nome del primo firmatario), della rimessione per legittimo sospetto.

In definitiva si può affermare che alla luce delle recenti vicissitudini del processo penale in ambito costituzionale, la politica legislativa dovrà sempre tenere fermo il punto di equilibrio fra i contrapposti principi garantistici: occorrerà cioè conciliare le ipotesi nelle quali si realizzi una concreta messa in pericolo dell'imparzialità del giudice o dei diritti delle parti, magari tassativizzando in modo più chiaro le ipotesi di applicazione dell'istituto così da ridurre al minimo gli spazi di discrezionalità di chi sia chiamato ad emettere il giudizio circa la necessità della traslatio iudicii, ed il principio per cui per nessuno possa essere giudicato da un giudice scelto successivamente alla commissione del presunto reato, realizzabile magari diminuendo gli spazi di decisionalità arbitraria della Corte di Cassazione. Occorrerà cioè sempre che la precostituzione legale che il provvedimento di rimessione fa venire meno, sia sostituita con una seconda predeterminazione altrettanto legale.

Nel Codice di procedura penale del 1930 Nel vecchio Codice di procedura penale italiano del 1930 (ora abrogato) l'istituto della rimessione era disciplinato all'art. 55. Tale disciplina prevedeva due ipotesi alternative, in presenza delle quali la Corte di Cassazione avrebbe potuto disporre le rimessione del procedimento: le ipotesi (i) di "gravi motivi di ordine pubblico", e (ii) di "legittimo sospetto". Inoltre, qualora la Corte di Cassazione avesse pronunciato l'ordinanza di rimessione, alla stessa Corte alla competeva di stabilire, con la medesima ordinanza, in quale nuova sede si sarebbe celebrato il processo. Si trattava, come è facile intuire, di un potere discrezionale di eccezionale ampiezza, che negli anni produsse molti casi discutibili (le cronache giudiziarie riportano alcuni celebri casi di rimessione per alcuni processi per delitti di mafia negli anni ‘60, per il processo per la strage di Piazza Fontana, per quello sul disastro del Vajont e per quello relativo alle schedature Fiat). Il problema della possibile incostituzionalità dell'art. 55 del Codice del 1930, alla stregua del principio del giudice naturale precostituito per legge, si pose fin da tempi remoti. Con ordinanza della Corte di Cassazione del 27 novembre 1962 fu sollevata questione di legittimità costituzionale dell'istituto della rimessione. La Corte Costituzionale si pronunciò con sentenza 27 aprile 1963, n. 50. Con tale sentenza, il Giudice delle leggi dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 55, lo fece, tuttavia, con una sentenza interpretativa di rigetto, nella quale sottolineava la necessità di un'interpretazione dell'istituto che ne sancisse il carattere eccezionale e ne riconducesse la applicabilità "necessariamente ed esclusivamente all'accertamento obiettivo dei fatti ipotizzati dalla legge". La Corte, sottolinea la necessità dell'esistenza di un istituto con questi contenuti, stante la considerazione che questo mira "a soddisfare le gravi esigenze che, al pari del divieto di distogliere alcuno dal giudice naturale precostituito per legge, risponde ai principi costituzionalmente rilevanti dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'organo giurisdizionale, e della tutela del diritto di difesa dell'imputato", tuttavia, la Cassazione è richiamata ad un'interpretazione restrittiva delle ipotesi stabilite dalla norma, stante il suo carattere di rimedio eccezionale predisposto dall'ordinamento.

Tale pronuncia del Giudice delle leggi, trova tuttavia critica la dottrina del tempo, che continua a ritenere che sussista una carenza di tassatività della norma, pur se interpretata in senso restrittivo.

Nel Codice di procedura penale del 1988 La riforma del Codice di procedura penale, viene avviata con la delega conferita con legge 16 febbraio 1987, n. 81. Le disposizioni di tale legge, riprendono in maniera piuttosto fedele la norma del Codice in via di abrogazione, la disposizione n. 17 dell'art. 2 comma 1 richiede la "previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi ed oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati". Rispetto al Codice del 1930, i gravi motivi di ordine pubblico sono ora qualificati come "oggettivi", inoltre, si prevede che l'individuazione della nuova sede non spetti più discrezionalmente alla Corte di Cassazione, ma avvenga secondo criteri predeterminati. Tale previsione, suscita comunque le critiche della dottrina, che sottolinea come ancora una volta manchi un'adeguata tipizzazione delle ipotesi che possono dare luogo ad ordinanza di rimessione.

Anche a seguito di tale dibattito, il testo del Codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, abbandona la formulazione propria del vecchio codice e della legge delega, per adottare un'elencazione casistica maggiormente definita, specificando la definizione generale data dalla legge delega in una serie di ipotesi tipizzate: nel regno del Codice del 1988 si può dar luogo a rimessione "quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili". Si prevede che la nuova sede del processo sia determinata con le modalità di cui all'art. 11 c.p.p.. Coerentemente con il progetto legislativo, la giurisprudenza degli anni ‘90 offre una lettura restrittiva dell'istituto, nella lettura giurisprudenziale si afferma che la rimessione è istituto che ha carattere di eccezionalità, in conseguenza di ciò, è necessario darne un'interpretazione restrittiva.

L'ordinanza Cassazione penale, sez. I, 23 gennaio 1992in Cass. pen., 1993, p. 1164, caso Di Muro, afferma: "l'istituto della rimessione […] pur non comportando deroga al principio costituzionale del giudice naturale, ha nondimeno un carattere eccezionale, per cui può trovare applicazione solo in presenza di situazioni di tale natura e gravità da rendere pressoché inevitabile la loro negativa incidenza sul sereno e corretto svolgimento del processo". Quasi in termini Cassazione penale, sez. I, 5 luglio 1995, n. 4045in Cass. pen., 1996, p. 1243., caso Fiandrotti e altro: "l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale e, come tale, può trovare applicazione solo in presenza di gravi situazioni locali, non altrimenti eliminabili, che possano incidere in modo concreto sulle libertà di determinazione delle persone partecipanti al processo ovvero sulla serenità ed imparzialità dell'organo giudicante"; esattamente in termini: Cassazione penale, sez. I, 20 settembre 1995, n. 4462in Cass. pen., 1996, p. 1248, caso Craxi.

In tutta la giurisprudenza del periodo, comunque, viene riaffermata la eccezionalità dell'istituto delle rimessione, proprio in funzione del suo carattere derogatorio rispetto al principio del giudice naturale e della precostituzione per legge. Stante, di conseguenza, la interpretazione restrittiva della norma, la Cassazione individua una serie di criteri per tipizzare strettamente il ricorrere delle gravi situazioni locali.

La giurisprudenza In primo luogo si enuclea il principio per cui le gravi situazioni locali rilevanti ai fini della rimessione, devono rigorosamente essere di carattere extraprocessuale, dovendosi negare qualsiasi rilevanza a situazioni di carattere endoprocessuale. Ai fini della rimessione, il rapporto fra ciò che è esterno al processo è ciò che ne fa parte è stato definito in dottrina come un rapporto di circolarità. Per aversi una situazione tale da giustificare la traslatio iudicii, occorre provare tanto la situazione locale, che deve necessariamente essere esterna al processo, quanto la sua negativa incidenza all'interno del processo. La prova di una sola di queste due circostanze è insufficiente.

Le situazioni tali da recare pregiudizio al corretto svolgimento del processo, devono avere forza tale da condizionarne il sereno svolgimento, ma al tempo stesso devono originarsene all'esterno, sul territorio nel quale ha sede l'ufficio giudiziario nel quale si celebra il processo.