La legittima difesa, nell'ambito del diritto internazionale, è un principio giuridico secondo il quale uno Stato, qualora aggredito da altra entità, ha il diritto di difendere la propria integrità territoriale e l'indipendenza politica minacciate da tali aggressioni, opponendo una reazione armata, anche con l'assistenza di Stati terzi.
Già norma di diritto internazionale consuetudinario, il principio è stato poi codificato nell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. Prima della stipulazione di tale trattato internazionale, varie manifestazioni della prassi internazionale (la più famosa, il caso Caroline) avevano dimostrato la necessità di una norma che a livello del diritto ammettesse il ricorso a questo istituto giuridico.
Storia Il caso Caroline
Nel 1837, durante l'insurrezione del Canada contro la Gran Bretagna, un gruppo di cittadini americani, in aiuto dei cittadini canadesi ed insieme ad alcuni di questi, aveva occupato un'isola nel fiume Niagara che faceva parte del territorio canadese e utilizzava una nave americana, denominata Caroline, per trasportare viveri ed armi dalla riva americana del Niagara all'isola da questo occupata. Nella notte del 29 dicembre 1837 un gruppo di soldati britannici penetrò in territorio americano e distrusse la nave Caroline, ancorata presso la riva americana del fiume. Negli scontri rimasero uccisi due cittadini americani che si trovavano a bordo della nave.
Alle rimostranze americane l'ambasciatore britannico addusse come giustificazione principale dell'attacco la “necessity of self-defence and self-preservation”. Gli Stati Uniti non accettarono questa giustificazione, ma la controversia avrebbe finito probabilmente con l'estinguersi, se il 12 novembre 1840 non fosse stato arrestato a New York un cittadino britannico di nome McLeod con l'imputazione di omicidio e incendio, proprio in relazione alla distruzione della Caroline. Il governo britannico, infatti, inviò attraverso il suo ambasciatore a Washington una protesta al Segretario di Stato americano, chiedendo il rilascio di McLeod perché, secondo il governo britannico, la distruzione della Caroline costituiva “a public act of persons in Her Majesty's service, obeying the order of their superior Authorities”. Ovviamente nel corso dello scambio di lettere relative all'arresto di McLeod vennero di nuovo ripetute le posizioni dei due governi rispetto alla distruzione della Caroline. È a questo punto che il Segretario di Stato americano Webster precisò, con parole rimaste famose, i limiti in cui era giustificato l'uso della forza in legittima difesa, affermando che il governo britannico avrebbe dovuto dimostrare:
Il Patto della Società delle Nazioni
Proprio i limiti ricavabili dalla dichiarazione resa dal Segretario di Stato Webster costituiscono oggi quei tratti tipizzanti l'uso della forza in legittima difesa, venuti a consolidarsi nel diritto internazionale generale attraverso una prassi costante dei membri della comunità internazionale. Progressivamente, inoltre, cominciò ad affermarsi nella comunità internazionale la convinzione che l'uso della forza incontrasse determinati limiti, convinzione che divenne sempre più forte col passare degli anni, tanto da essere poi cristallizzata nel Patto della Società delle Nazioni del 1918 e nel Patto di Parigi, o Patto Kellogg-Briand, del 1928.
In entrambi i Patti gli Stati firmatari si impegnarono a rinunciare alla guerra come strumento di politica internazionale in determinati casi; pur nella novità della portata di tale obbligo è bene però sottolineare come l'espresso riferimento alla guerra lasciasse impregiudicata la possibilità di ricorrere ad ogni altro uso della forza da parte degli Stati, in quanto ciò non costituiva il contenuto di uno specifico divieto. Inoltre, relativamente al diritto alla legittima difesa, è bene osservare come nessuna previsione espressa comparisse nei Patti. Indicazioni utili ai nostri fini possono però essere tratte dal discorso tenuto alla “American Society of International Law” dal Segretario di Stato Kellogg il 28 aprile 1928 per illustrare il progetto americano del Patto di Parigi.
Egli fece notare come un'espressa riserva relativa al diritto di legittima difesa fosse superflua, dal momento che:
Tale discorso, suffragato e sostenuto anche dalle posizioni di molti altri Stati, venute in rilievo attraverso note e dichiarazioni rese al momento della sottoscrizione del Patto di Parigi, sono tappe indicative di un processo che ha progressivamente portato ad una prima e originaria affermazione dell'esistenza di un diritto consuetudinario di legittima difesa, come diritto inerente ad ogni Stato sovrano che è libero indipendentemente dalle disposizioni di qualunque trattato di difendere il proprio territorio da attacchi esterni.
La Carta delle nazioni Unite e la crisi del canale di Suez
Varie e successive manifestazioni della prassi hanno poi contribuito a delineare ulteriormente i contorni ed i limiti di tale diritto, fino ad arrivare ad avvertire l'esigenza di un consolidamento attraverso l'inserimento di un apposito articolo nella Carta delle Nazioni Unite del 1945. Nel corso del XX secolo tra le vicende in cui venne invocato l'istituto può essere ricordata la seduta in seno al Consiglio di Sicurezza nel luglio del 1951 ove venne discussa la proposizione di restrizioni imposte dall'Egitto al passaggio nel Canale di Suez delle navi dirette verso porti israeliani, invocando l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite.
L'Egitto cercò di giustificare tali restrizioni con il ricorso ai principi della “self-defence” e della “self-preservation”, e pur ricordando l'art. 51 si espresse in termini che potevano essere interpretati come favorevoli all'allargamento del contenuto della facoltà concessa agli stati di ricorrere all'uso della forza al di là dei limiti indicati dall'art. 51, ma Gran Bretagna e Paesi Bassi, oltre che ovviamente Israele, affermarono che l'art. 51 aveva posto al diritto di legittima difesa i limiti indicati nello stesso articolo. Nello stesso senso si sono espressi altri Stati sia nel Consiglio di Sicurezza che nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Ma è stato soprattutto in occasione delle discussioni sui principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra Stati e sulla questione relativa alla definizione di aggressione che numerosi Stati, sia nelle riunioni di Comitati speciali, sia nelle varie sessioni della sesta commissione dell'Assemblea generale hanno riconosciuto che il contenuto e le modalità di esercizio della facoltà concessa agli stati di ricorrere all'uso della forza per legittima difesa vanno dedotti esclusivamente dall'art. 51.
Fonti Carta delle Nazioni Unite Le proposte di Dumbarton Oaks, in realtà, non contenevano alcuna disposizione relativa alla legittima difesa. Cina e Turchia sollevarono la relativa questione, ma furono gli Stati Uniti ad identificare i veri termini del problema, e cioè che il divieto di cui al futuro articolo 2 poteva essere incompatibile con la legittima difesa e che perciò, benché la legittima difesa fosse ritenuta implicita nella Carta, poteva essere opportuna un'espressa disposizione in proposito.
Gli Stati Uniti elaborarono così una nuova proposta regolante l'uso della forza in legittima difesa assieme ad una delegazione britannica, proposta che superò il vaglio di tutte le grandi potenze, anche se l'Unione Sovietica propose di aggiungervi un inciso che accentuasse il carattere provvisorio della legittima difesa, nel senso che il suo esercizio fosse ammesso solo nell'ipotesi che un attacco armato si verificasse prima che il Consiglio di Sicurezza avesse preso le misure necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Il 20 maggio 1945 le cinque grandi potenze si accordarono finalmente su di un testo che, almeno nella versione inglese, corrisponde all'attuale testo dell'articolo 51. Esso infatti si limiterebbe a riconoscere ed a confermare in una particolare ipotesi, la difesa contro un attacco armato, il diritto di legittima difesa ammesso dal diritto internazionale consuetudinario; di conseguenza e indipendentemente da qualunque interpretazione da dare all'art. 51, quest'ultimo regolerebbe soltanto la legittima difesa contro un attacco armato e comunque non potrebbe costituire per gli Stati membri delle Nazioni Unite un limite al contenuto della legittima difesa quale previsto e regolato dal diritto consuetudinario.
Questa opinione è stata enunciata soprattutto dalla dottrina anglosassone per attenuare la limitazione del ricorso alla legittima difesa solo come reazione contro un attacco armato, come disciplinata nell'articolo 51, presupponendo a tale scopo che il diritto internazionale consuetudinario ammette la legittima difesa preventiva, quanto meno in quei limiti indicati dal Segretario di Stato Webster in occasione del caso Caroline; a tale considerazione è coordinata per lo più un'interpretazione del divieto del ricorso all'uso della forza nelle relazioni internazionali, ex art. 2(4) della Carta, tendente a negare che la legittima difesa preventiva rientri nell'oggetto di tale divieto.
Ci occuperemo delle problematiche relative alla legittima difesa preventiva più in là, mentre ai fini del presente paragrafo interessa sottolineare che, comunque vada intesa la qualificazione attribuita dall'art. 51 al diritto di legittima difesa, e anche se si debba vedere in essa un riferimento al diritto di origine consuetudinaria preesistente alla carta, non si vede come da essa si possa dedurre l'impossibilità per una norma convenzionale, quale l'art. 51 della Carta, di disciplinare ed anche limitare l'esercizio di tale diritto. È infatti pacifico che l'ordinamento delle Nazioni Unite costituisce un ordinamento speciale rispetto all'ordinamento internazionale e, pertanto, nella misura in cui deroghi al diritto internazionale generale, prevale su esso.
Taluni autori hanno opposto alla tesi sopra esposta un presunto carattere cogente della norma consuetudinaria relativa alla legittima difesa; posto che l'esatta identificazione di norme internazionali cogenti è molto discussa in dottrina e che l'inclusione tra di esse della norma relativa alla legittima difesa non è pacifica, tale norma qualunque ne sia il contenuto, potrebbe considerarsi violata solo se una norma convenzionale sottraesse per intero agli Stati il diritto di reagire in legittima difesa, ipotesi questa che non si verifica nell'art. 51, che si limita a regolamentare l'uso della forza in legittima difesa, circoscrivendone l'utilizzo alla sola ipotesi di reazione contro un attacco armato. Inoltre, la prassi delle Nazioni Unite ha sempre negato che si possa ricorrere alla legittima difesa al di là dei limiti espressamente stabiliti dall'art. 51.
Articolo 51 della Carta dell'ONU Dopo aver brevemente tracciato i lineamenti storico-evolutivi della facoltà di reagire in legittima difesa nel diritto internazionale consuetudinario, ed averne precisato i rapporti con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, è opportuno procedere ad un'analisi dell'articolo stesso, evidenziandone i profili problematici.
Il diritto “naturale” alla difesa