Col termine servizio di maggior tutela si indica in Italia la fornitura di energia elettrica a utenti di piccole dimensioni (abitazioni e microimprese in bassa tensione e bassa potenza) con un quadro contrattualeSi vedano ad esempio , e a protezione degli acquirentiIl Testo Integrato delle disposizioni di erogazione dei servizi di Vendita dell'energia elettrica in maggior tutela (TIV) esclude pratiche come la divulgazione a terzi dei dati dei clienti finali, l'offerta di sconti e l'inclusione di servizi aggiuntivi. Vedere e con condizioni economiche aggiornate all'inizio di ogni trimestre dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), valide per i tre mesi successivi, e basate su proiezioni dei prezzi all'ingrosso per tale periodo.

Da luglio 2024 gli utenti in maggior tutela cosiddetti "vulnerabili" continuano a essere serviti in maggior tutela: potranno in qualunque momento decidere se passare al mercato libero, o in caso contrario, di rientrare in maggior tutela. Per i "non vulnerabili" è stato attivato il servizio a tutele graduali in essere sino al 31 marzo 2027. Vedere titolo 2 sezione 1 (per clienti domestici vulnerabili) e titolo 3 sezione 3 (per clienti domestici non vulnerabili). Una volta passati al mercato libero, i "non vulnerabili" non avranno più alcuna possibilità di rientro nel servizio a tutele graduali.

Tra il 1º luglio 2024 e il 31 marzo 2027 l'accesso al servizio delle tutele graduali sarà possibile in due casi: d’ufficio, secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 362/2023/R/eel, o su richiesta, per i clienti domestici non vulnerabili che il 1º luglio 2024 non erano titolari di alcun contratto di mercato libero (es. voltura di contatore già servito in tutele graduali o attivazione di una nuova fornitura) atteso che, l’esercente il servizio a tutele graduali, in qualità di soggetto deputato a garantire in ultima istanza la continuità della fornitura, non può rifiutarsi di eseguire le suddette prestazioni.

Pertanto, anche un utente vulnerabile in tutela, in caso di decadenza dei requisiti (es. perdita del diritto al bonus sociale), passerà al servizio a tutele graduali in quanto sprovvisto di fornitore del mercato libero.

La fornitura è garantita dai venditori selezionati attraverso le procedure concorsuali svolte da Acquirente Unico S.p.A. Ogni area territoriale è servita da un solo fornitore che può anche servire più aree contemporaneamente.

Da gennaio 2025 al 30 giugno 2025, anche gli utenti vulnerabili nel Servizio di Maggior Tutela hanno avuto possibilità richiedere di passare al servizio a tutele graduali, con le modalità stabilite dalla delibera ARERA 10/2025/R/eel. La Legge sulla concorrenza, approvata a dicembre 2024, all'art. 24, aveva previsto tale possibilità a seguito dello squilibrio di prezzi creatosi dopo la fine del mercato tutelato dell'energia elettrica, considerato che con il regime a tutele graduali si sarebbe risparmiato circa 113 € all'anno per le spese di commercializzazione.

A maggio 2025, Il Tar della Lombardia ha annullato le delibere ARERA che consentivano agli utenti vulnerabili di richiedere il servizio a tutele graduali. La decisione è arrivata dopo il ricorso presentato da Enel Energia, Edison e Illumia, che contestavano la misura. Il tribunale ha ritenuto che il potenziale numero di richieste di rientro e l’impatto economico per i fornitori non fosse stato valutato adeguatamente, portando così all’annullamento della delibera. Di conseguenza, le aziende energetiche non erano obbligate ad accogliere i clienti vulnerabili nel regime di tutela graduale.

Nelle accezioni datale da ARERA e dalla legislazione italiana il servizio di maggior tutela riguarda il solo settore dell'energia elettrica, mentre il servizio di tutela o anche servizio di tutela gas - ribattezzato da gennaio 2024 servizio di tutela della vulnerabilità - riguarda solamente quello del gas.

Precisazioni Col termine servizio di maggior tutela si fa riferimento al ruolo di cui è investito l'ente - primo fra tutti il Servizio Elettrico Nazionale - che a fronte dell'erogazione di energia elettrica riscuote i relativi importi applicando le tariffe di ARERA. Sulle bollette compare quindi la dicitura servizio di maggior tutela.

Col termine regime di maggior tutela si intende il quadro tariffario. Questo viene fissato da ARERA con cadenza trimestrale e si articola per la materia energia in componenti di commercializzazione e vendita e dispacciamento fisso con importi mensili (conglobati nella quota fissa) e ancora componenti a consumo, ossia costo energia di dispacciamento e di perequazione conglobati nella quota energia sui chilowattora registrati dal contatore nei periodi di fatturazione di ogni bolletta.

Le dizioni servizio di maggior tutela e regime di maggior tutela vengono coniate nella delibera 156/2007 del 27 giugno 2007 di AEEG (ora ARERA) che recita "un servizio […] di vendita […] (di seguito servizio di maggior tutela)" è istituito per i clienti domestici e le piccole imprese. La delibera specifica che il servizio è erogato dalle società di distribuzione (o società ed esse collegate), e l'approvvigionamento di energia elettrica per tale servizio continua ad essere svolto da Acquirente Unico SpA. La delibera fa sì che il servizio di maggior tutela mantenga la fornitura di energia elettrica con le modalità precedenti, pur essendo erogato con una nuova intestazione e da nuove società.

La delibera 156/2007 dà attuazione all'articolo 1 comma 2 del decreto legge 73/2007. Il decreto abilita gli utenti domestici e le piccole imprese a stipulare contratti di fornitura di energia sul mercato libero. Nel contempo impone ai distributori con più di 100.000 utenti di istituire società che continuino a erogare agli utenti domestici e alle piccole imprese lo stesso servizio di vendita preesistente (ossia in regime di tutela), nell'assenza di un loro passaggio al mercato libero. che estende appunto all'utenza domestica e alle piccole imprese il diritto di accesso al mercato libero. Peraltro il decreto non introduce la dizione maggior tutela, limitandosi a etichettare come clienti vincolati (termine già utilizzato nel decreto Bersani) quelli sino ad allora obbligati a sottostare alla fornitura con prezzi regolati dallo Stato, e a definire regime di tutela - ma non di maggior tutela - quello che per loro si configura come continuità rispetto alla situazione precedente.

Linee guida del servizio di maggior tutela Il servizio di maggior tutela risponde alle Direttive europee 2003/54/CE e 2009/72/CE secondo cui gli Stati membri fanno sì che "clienti civili e […] piccole imprese […] usufruiscano […] del servizio universale", vale a dire del diritto alla fornitura di "energia elettrica […] a prezzi ragionevoli, […] comparabili, trasparenti e non discriminatori". Si garantisce quindi un quadro contrattuale che tutela i consumatori e con prezzi equi.

Gli esercenti la maggior tutela sono le società di distribuzione locali sul territorio - o le società di vendita ad esse collegate - da cui l'utente ottiene il servizio. Acquirente unico SpA si approvvigiona sui mercati all'ingrosso (borsa elettrica) o con contratti bilaterali a lungo termine acquistando i quantitativi di energia elettrica complessivamente necessaria agli utenti. Questa energia viene ceduta ai distributori (o a chi esercita la tutela) che la rivendono agli utenti. Il servizio di maggior tutela ha un ruolo di transizione verso completa apertura del mercato. Assicura agli utenti la continuità del servizio e un prezzo in linea con quelli di mercato ("in base ai costi effettivi" recita il D.L. 73/2007).

Il servizio di maggior tutela non contrasta con le disposizioni europee sul servizio universale e col diritto del cliente ad una fornitura a prezzi ragionevoli. Tale posizione è stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia europea, che però vede come temporanea la funzione della tutela di prezzo, poiché destinata a scomparire in un mercato liberalizzato, concorrenziale e sano.

Evoluzione storica Il cosiddetto decreto Bersani (decreto legislativo n. 79/99) ha recepito la direttiva 96/92/CE e ha avviato una progressiva liberalizzazione del mercato elettrico sia per i produttori di energia che per l'utenza. Viene imposta la separazione amministrativa e contabile tra le varie attività del sistema elettrico: generazione e compravendita all'ingrosso, trasmissione, distribuzione. I clienti finali in questa fase iniziale resteranno ancora vincolati alla fornitura con tariffe regolate, senza apparente variazione del format contrattuale. La novità è che la fornitura di energia a questi clienti sarà attuata dalle società di distribuzione di ogni territorio (secondo la terminologia attuale, gli esercenti la maggior tutela), che applicano comunque una tariffa unica nazionale. L'approvvigionamento dell'energia è affidato a livello globale ad Acquirente Unico che la rivende ai distributori che a loro volta la rivendono ai clienti finali.

Nel 2007 AEEG (oggi ARERA) avvia un processo di consultazione e revisione delle tariffe domestiche in maggior tutela, processo che durerà diversi anni. La struttura di prezzi sino ad allora era a scaglioni di consumo e contemporaneamente alcune voci di costo erano differenziate tra residenti e non residenti e pure in base alla potenza impegnata. Questa articolazione agiva di fatto come sussidio sociale automatico nei casi di utenti residenti, bassa potenza e basso consumo. Tale quadro tariffario viene progressivamente ridimensionato riducendo il numero di scaglioni, il loro differenziale, la disparità delle quote fisse. Viene introdotto il bonus sociale (legato all'ISEE e a particolari condizioni di salute) che in qualche misura attenua, per chi ne ha diritto, l'incremento occorso alle piccole utenze sia dei costi fissi sia dei costi a consumo per effetto dell'eliminazione degli scaglioni.

Il decreto legislativo 93/2011 ribadisce la libertà di tutti i clienti finali a passare al mercato libero come già espresso nel decreto legge 73/2007 (menzionato più sopra in altra sezione); prevede che gli utenti domestici e le piccole imprese non serviti sul mercato libero siano sottoposti al regime di tutela delineato pure nel decreto; promuove varie azioni di miglioramento del quadro regolatorio, dei diritti dei consumatori e di monitoraggio; per le piccole imprese condiziona le future modalità di erogazione del servizio (ossia la sua modifica da maggior tutela a un regime transitorio verso il mercato libero) alla reale sussistenza di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale.

La Direttiva 2012/27/UE impone di eliminare dai costi di trasmissione e distribuzione sussidi e incentivi di ostacolo a un'efficiente produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura elettrica e al corretto sviluppo della domanda sul mercato elettrico. Vi si legge "abbandonare la pratica di vincolare le tariffe […] nel rispetto dell'obbligo di servizio universale" e "La Commissione continuerà a insistere affinché un calendario di soppressione graduale delle tariffe vincolate costituisca parte integrante delle riforme strutturali degli Stati membri".

Nel 2016 AEEGSI (oggi ARERA) completa la riforma del servizio di maggior tutela modificando alcuni meccanismi di prezzo e relative condizioni di erogazione (servizio di maggior tutela riformato) e procede all'unificazione dei tre regimi di tutela D1 D2 e D3 (domestici: per pompe di calore, residenti, non residenti) e alla graduale rimozione della progressività anche per gli oneri di sistema.