La protezione dei beni culturali in Svizzera (spesso abbreviata in PBC) definisce le misure per la protezione dei beni culturali da danneggiamenti, distruzioni, furti e perdite. A tal fine sono state create basi legali a livello nazionale e stipulati accordi internazionali che obbligano la Svizzera ad attuare, rispettare e sostenere la protezione dei beni culturali non solo sul suo territorio, ma anche su quello degli altri Stati firmatari.

Storia e legislazione Nel 1962 la Svizzera aderisce alla Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato e nel 2004 ratifica il «Secondo Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato» (Secondo protocollo), che dal 1999 completa la convenzione. La svizzera aderisce inoltre alla Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 1970 (approvata dalla Svizzera nel 2003), la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 (approvata nel 1975), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 (approvata nel 2008) e la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005 (approvata nel 2008).

La protezione dei beni culturali è regolamentata in Svizzera dalla Legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza del 2014 (LPBC; RS 520.3) che sostituisce la legge federale del 1966 e dalla Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 2002 (LPPC; RS 520.1). Vi sono poi una serie di ordinanze come l'Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza del 2014 (OPBC; RS 520.31), l'Ordinanza del DDPS sulle documentazioni di sicurezza e le riproduzioni fotografiche di sicurezza (ODSRS; RS 520.311) e l'Ordinanza del DDPS sulla segnalazione dei beni culturali e del personale responsabile della protezione dei beni culturali (OSBC; RS 520.312).

Organizzazione Gli interessi della protezione dei beni culturali vengono tutelati a livello di Confederazione, cantoni e comuni. Anche numerose istituzioni e associazioni culturali e privati si impegnano a favore della conservazione e della protezione dei beni culturali in Svizzera. A livello federale, la gestione degli aspetti legati alla protezione dei beni culturali compete alla sezione Protezione dei beni culturali dell'Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP (Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS), che funge da interlocutore per tutte le questioni relative alla protezione dei beni culturali in Svizzera. Tra i compiti principali della Confederazione rientrano: assistere e sostenere i cantoni nell'esecuzione delle misure prescritte, emanare le istruzioni e le direttive, istruire i quadri superiori della PBC nell’ambito della protezione civile e il personale delle istituzioni culturali, offrire aiuto nell’allestimento delle documentazioni di sicurezza, acquistare e stoccare microfilm e riproduzioni fotografiche di sicurezza, accordare i contributi per la costruzione di rifugi e garantire l’informazione e lo scambio con istituzioni svizzere e internazionali. Il DDPS e l'UFPP possono contare sulla consulenza della Commissione federale della protezione dei beni culturali (ex Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali). In questa commissione extraparlamentare siedono deputati dei dipartimenti dell'amministrazione federale, dei servizi cantonali competenti (conservazione dei monumenti storici e archeologia) e delle istituzioni culturali (archivi, musei e biblioteche). I membri della commissione vengono nominati dal Consiglio federale. Nei cantoni, gli interlocutori per le questioni inerenti alla protezione dei beni culturali sono i responsabili cantonali della protezione dei beni culturali. Questi operano presso la divisione cantonale della cultura, generalmente presso il servizio della conservazione dei monumenti storici, oppure presso la protezione della popolazione. I servizi di conservazione dei monumenti forniscono la competenza necessaria per il trattamento e la manipolazione dei beni, mentre la protezione civile si occupa di formare e coordinare le risorse umane da impiegare a livello locale e regionale.

Oltre a queste autorità, in Svizzera esistono numerosi altri partner e istituzioni che concorrono alla conservazione del patrimonio culturale. Si tratta di istituzioni culturali (archivi, musei, biblioteche), organizzazioni partner della protezione della popolazione (soprattutto i pompieri e la polizia) o privati come la Società svizzera per la protezione dei beni culturali. A livello internazionale, oltre all'UNESCO vanno menzionati soprattutto gli Stati firmatari della Convenzione dell'Aia e del Secondo protocollo. Assumono un ruolo importante anche numerose organizzazioni non governative come il Consiglio internazionale dei musei (CIM), il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti (ICOMOS), la Federazione Internazionale delle Associazioni di Bibliotecari e delle Biblioteche (FIAB) e il Consiglio internazionale degli archivi (CIA). Un altro partner importante nel campo del diritto umanitario è il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), che nell'ambito delle sue attività umanitarie tiene conto anche della protezione dei beni culturali.

Pericoli I pericoli per i beni culturali possono essere suddivisi principalmente in tre categorie: pericoli permanenti, eventi in tempo di pace ed eventi in caso di conflitto armato. Nei pericoli permanenti rientrano furti, atti vandalici, inquinamento dell’aria, attacchi parassitari o fungini, deterioramento, ignoranza o indifferenza. Un esempio di questa categoria di pericoli è l'incendio che ha distrutto il Ponte della Cappella di Lucerna nell'agosto del 1993. Si presume che il rogo sia stato causato da un mozzicone di sigaretta gettato via con noncuranza. Nei pericoli in tempo di pace rientrano soprattutto sinistri di origine tecnologica quali danni dell'acqua e catastrofi naturali quali terremoti, fenomeni di maltempo e valanghe. Un esempio di quest'ultima categoria sono le alluvioni che nell'estate 2005 hanno danneggiato beni culturali preziosi in diversi luoghi della Svizzera, come ad esempio nel Museo dei trasporti di Lucerna o nel monastero benedettino di Sant'Andrea a Sarnen. La distruzione, l'appropriazione e il trafugamento di beni culturali sono atti bellici che vengono commessi sin dagli albori dell'umanità. I beni culturali sono minacciati soprattutto dall'impiego di armi e di esplosivi a fini militari. Negli ultimi conflitti armati, ad esempio durante le guerre dei Balcani, le operazioni militari finalizzate alla loro distruzione sono aumentate considerevolmente. Questo è uno dei motivi che hanno portato all'emanazione del Secondo protocollo. In tempi recenti i beni culturali sono diventati sempre più interessanti anche per le organizzazioni terroristiche, che provvedono al proprio finanziamento attraverso il commercio illegale di questi oggetti. Nel maggio del 2015, per esempio, membri dell'organizzazione terroristica "Stato islamico" (IS) hanno fatto esplodere e saccheggiato numerosi siti nell'antica città di Palmyra, che sorge in un'oasi in Siria. In Svizzera, che nel suo recente passato è stata prevalentemente risparmiata dai conflitti armati, oggi la protezione dei beni culturali è focalizzata sulle misure contro i pericoli di origine tecnologica, le calamità naturali e gli atti vandalici.

Misure di protezione a) Inventario Nel 2009 il Consiglio federale ha approvato la terza edizione dell'«Inventario svizzero dei beni culturali d’importanza nazionale e regionale» (edizioni precedenti: 1988, 1995). Gli oggetti d'importanza nazionale (oggetti A) classificati nelle categorie costruzioni singole, archeologia e collezioni (di musei, archivi e biblioteche) sono stati esaminati e valutati secondo criteri uniformi. L'inventario è disponibile sia in forma stampata, sia nel Sistema d’informazione geografica (SIG) in Internet. L’Inventario PBC è in corso di revisione ed entrerà in vigore nel 2021.

Secondo l'articolo 5 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) esistono inoltre altri inventari, che elenchiamo qui quali riferimenti trasversali alla protezione dei beni culturali: Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS), Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS ) e Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP).

b) Documentazione di sicurezza Secondo l'articolo 5 della «Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, catastrofi e situazioni d'emergenza» del 2014 (LPBC), i cantoni sono responsabili di allestire documentazioni di sicurezza per i beni culturali immobili e riproduzioni fotografiche dei beni culturali mobili particolarmente degni di protezione. Le riproduzioni devono essere conservate al sicuro, in luoghi protetti, separate dagli originali. In caso di danneggiamento o distruzione di un bene culturale, queste documentazioni ne permettono il restauro o la ricostruzione. Per allestire una documentazione di sicurezza si raccolgono e microfilmano più documenti possibili concernenti l'oggetto in questione (fotografie, rilievi fotogrammetrici, piani di costruzione, rapporti di restauro, documentazioni archeologiche, fonti storiche, bibliografie e schede di dettaglio).

c) Microfilm Per la conservazione a lungo termine, il microfilm è tuttora considerato il supporto di memorizzazione più affidabile poiché, se immagazzinato correttamente, può essere conservato per diverse centinaia di anni. Si tiene tuttavia conto della rapida evoluzione della tecnologia informatica, visto che da qualche tempo è possibile realizzare microfilm anche a partire da dati digitali. Importanti documenti provenienti da archivi e biblioteche, ma anche documentazioni di sicurezza, vengono microfilmati e depositati in un luogo sicuro. La Confederazione secondo l'«ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, catastrofi e situazioni d'emergenza» è responsabile di conservare le copie di sicurezza dei cantoni in un «luogo sicuro», ossia nell'archivio federale dei microfilm a Heimiswil (BE).

d) Rifugi per beni culturali In Svizzera vi sono attualmente più di 300 rifugi per beni culturali con una superficie totale di oltre 85'000 m² e un volume totale di oltre 227'000 m3. Servono per immagazzinare beni culturali mobili in caso di sinistri o possono essere già oggi utilizzati come spazi per conservare beni culturali. Negli ultimi anni si tende, anche per mancanza di fondi, a riconvertire rifugi già esistenti in rifugi per beni culturali. La Svizzera prevede inoltre di realizzare un deposito protetto per beni culturali digitali, al fine di rimanere al passo con l'evoluzione dei processi e dei metodi di lavoro dettata dalla digitalizzazione.

e) Pianificazione d'emergenza L'articolo 5 capoverso 4 della «legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza» obbliga i Cantoni a pianificare misure d'emergenza per la protezione dei loro beni culturali contro il rischio di incendio, crollo di edifici, allagamenti, terremoto, scoscendimenti e altri rischi specifici. Tra queste misure rientra anche l'allestimento di un piano d'emergenza.