Il prestito ad usuraGoffredo da Trani, nella sua Summa super rubricis decretalium redatta nel 1241-1243, attribuisce l'etimologia del termine usura alle espressioni latine usus rei, utilizzo di una cosa, e usus aeris, utilizzo di una somma prestata consiste nel fornire un bene, in genere denaro, con il patto che venga restituito entro un certo tempo, maggiorato da un interesse più o meno consistente rispetto al valore iniziale.
È stato spesso considerato illegale (soprattutto quando la maggiorazione superava una certa percentuale) o socialmente riprovevole e per tali ragioni insieme mascherato sotto altra forma; altre volte è stato considerato legale, pur soggetto a limiti, quando veniva richiesto dalle necessità dell'economia in crescita e specialmente quando la parte creditrice era parte del sistema di potere dominante.
Contesto storico La Chiesa e l'usura In modo più o meno netto e severo, per molti secoli la Chiesa ha condannato l'usura.
Il fondamento di questa condanna derivava dall'interpretazione che i Padri della Chiesa sia latini sia greciSia i Padri latini come Clemente Alessandrino (Paedagogus, 1,10 e Stromata 2,19), Tertulliano (Adversus Marcionem, 4,17), Cipriano (Testimoniorum libri III ad Quirinum, 3,48), Commodiano (Instructiones 65), Lattanzio (Institutiones divinae, 6,18), Ilario (Tractatus in Ps XIV 15), Ambrogio (De Off. II,3, De Bono Mortis 12,56, De Nab. 4,15, Epistola 19 e De Tobia 42), Girolamo (In Ez. Commentarii 6,18), Agostino (Ennarationes in Ps. XXXVI, sermo 3,6; 38,86 e De baptismo contra Donatistas 4,9), Leone Magno (Ep. IV e sermo XVII); sia quelli greci: Basilio (Homilia II in Ps XIV), Gregorio Nazianzeno (Or. 16,18), Gregorio Nisseno (Ep. ad Letoium, Contra usurarios, Homilia IV in Ecclesiastem), Giovanni Crisostomo (Homilia LVI in Mt, Homilia XVI in Gen, Hom. XIII in 1 Cor, Hom. X in 1 Tess.). I riferimenti sono tratti da avevano dato della tradizione ebraica dell'Antico TestamentoLa Legge ebraica poneva il divieto entro i confini del solo giudaismo, ma lo tollerava nei rapporti con i "gentili", gli stranieri non ebrei (Dt 28,12; 23,20; Es 22,24; Lv 25,35 ss; Sal 15,5; Pr 28,8; Ez 18,13ss; 22,12 ecc.), un divieto che restava in parte inosservato, così che altri punti della Legge prescrivevano dei limiti al creditore nell'esigere pegni (Es 22,25; Am 2,8; Gb 24,3.9; Dt 24,6; 24,10) per non far diventare il povero lo schiavo di un proprio connazionale (cfr Lv 25,39ss; Am 2,6; Ne 5,1-13) e di un passo del Vangelo di LucaLc. 6, 34: "E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto." 35: "Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi.".
Queste fonti si collocavano in un ambiente storico caratterizzato da una prevalente economia rurale e scarsa economia monetaria. Così, durante l'epoca antica e per tutto il Medioevo, qualsiasi forma di pagamento di interessi su somme di denaro date in prestito fu considerata usura, condannata dalla Chiesa come peccato e vietata dalle leggi dello Stato come reatoJacques Le Goff, La borsa e la vita, Roma 2001, p. 16.
Tuttavia, poiché l'usura veniva continuamente praticata, anche nella Chiesa il principio sottostante al divieto veniva posto in discussione e proposte delle eccezioni.
Tra i padri latini AmbrogioDe Tobia, a cura di M. Giacchero, Genova 1965 ammetteva la liceità del prestito a condizione che il beneficiario potesse investire il denaro, restituendo la somma con gli interessi solo una volta ottenuta una rendita dal proprio investimento; lo ammetteva anche in tempo di guerra quando lo straniero non poteva essere facilmente vinto, in base al principio secondo il quale "dov'è il diritto di guerra, lì è anche il diritto di usura" affermato nell'Antico Testamento. Durante le crociate si sostenne la liceità del prestito ad interesse ai musulmani, anche se questi avrebbero potuto utilizzare il denaro contro gli interessi dei cristiani; in questo periodo l'usura ebbe grande diffusione, tanto che già alla fine del XII secolo gli usurai cristiani erano di molto superiori a quelli di origine ebraica.
Per tutto il Medioevo teologi e canonisti si divisero sulla questione del destinatario del prestito: alcuni lo ritenevano lecito nei confronti degli stranieri, degli infedeli, dei nemici di guerra e della chiesa romana in generale; quanti invece affrontavano l'argomento in chiave puramente etica erano contrari a qualunque forma di usura, che veniva paragonata a una sorta di "furto"Tra i primi Graziano (1140), Pietro Comestore (m. 1179) e Guglielmo di Auxerre (m. 1230), che giustificavano in qualche modo l'usura praticata dai cristiani nei confronti degli stranieri o dei nemici, dicendo che anche il Vecchio Testamento aveva permesso la stessa cosa agli ebrei, al fine di evitare che la praticassero tra loro; Alessandro di Hales (m. 1249), per il quale non si può riconoscere il diritto di proprietà a chi può essere legittimamente ucciso, per cui l'usura non può essere considerata un furto; papa Alessandro III (1159); Bernardo da Pavia (m. 1213); Uguccione (1188); Giovanni Teutonico (1216); Enrico Bohic (1340). Tra i sostenitori della seconda interpretazione Anselmo d'Aosta (1033 - 1109), Pietro Lombardo (1100-1160) che paragonano l'usura al furto; Pietro Cantore (m. 1197) che accusa principi e prelati cristiani di non avere scrupoli nel servirsi dei prestiti a interesse da parte degli usurai cristiani; Alberto Magno (1193-1280), Tommaso d'Aquino (1225-74), Raimondo da Peñafort (1234), Ostiense (1271) e Guglielmo Durand (1237-96), per i quali l'usura andava proibita anche agli ebrei (riferimenti tratti da Storia del Medioevo, cit.)..
Quanto ai Concili - che rappresentavano le prese di posizione ufficiale della Chiesa - mentre il Lateranense II (1139) condannava ancora l'usura comminando all'usuraio cristiano non pentito il rifiuto dei sacramenti e del funerale religioso, il Lateranense III (1179), condannava soltanto i cristiani che praticavano l'usura come mestiere e non quindi gli usurai occasionali; il Lateranense IV (1215) poneva per la prima volta una netta distinzione tra "usura", sempre vietata, e "interesse", lecito entro tassi ragionevoli, impedendo però ai cristiani di commerciare con ebrei usurai. Il Concilio di Lione II (1274) e il Concilio di Vienne (1311) ribadirono la condanna dell'usura, minacciando la scomunica ai governanti che la tolleravano nei loro territori, il che significa che la pratica era non solo diffusa ma anche resa legale dall'autorità civileRiferimenti tratti da Storia del Medioevo, cit..
Il prestito di denaro in un'economia capitalistica Nonostante le decisioni delle autorità ecclesiastiche, la condanna dell'usura non conseguì molti effetti pratici. A partire dal basso Medioevo, con il sorgere dell'economia capitalistica, i precetti della Chiesa furono del tutto disattesi e il prestito a interesse si diffuse estesamente.
In particolare moltissimi erano gli usurai toscani - il termine "tosco" divenne persino sinonimo di "usuraio" - e lombardi, provenienti dal nuovo ceto borghese dell'Italia centro-settentrionale che commerciava con le regioni più ricche d'Europa, come la Champagne in cui confluiva la produzione francese e fiamminga. Essi praticavano non solo il commercio delle mercanzie ma anche quello del denaro, finché ad un certo punto si specializzarono nella sola attività creditizia, che rendeva molto di più.
All'inizio essi gestivano banchi di cambiavalute: esistendo numerosissime monete, occorrevano esperti in grado di cambiarle, assegnando a ciascuna moneta il giusto valore; in seguito si trasformarono in banchieri, dotati di ampi diritti civili e politici, in quanto cittadini di autonomi Comuni italiani. La loro attività consisteva nel prestito di denaro su pegno o garanzia, attività permessa e regolamentata dall'autorità civile e di fatto tollerata dalla Chiesa. I tassi di interesse richiesto variavano a seconda del cliente, del tipo di pegno e del grado di rischio prevedibile. Durante il XIV secolo non vi fu regione europea che non conoscesse l'attività di banchieri, usurai e cambiatori italiani.
La giustificazione dell'usura e il superamento della condanna Nel XIV secolo il denaro rappresentava un bisogno reale che doveva essere soddisfatto, in un'Europa che stava ormai passando da un'economia rurale e di mera sussistenza a un'economia di scambio. Così anche da parte della Chiesa romana a poco a poco si trovarono giustificazioni che rendevano lecito, o quanto meno tolleravano, il prestito ad interesse. Piuttosto che all'insistenza su condanne formali, la diffusione della dottrina morale cattolica fu affidata alla predicazione dei nuovi ordini religiosi mendicanti sorti all'inizio del Duecento e che dipendevano direttamente dal papa, i francescani e i domenicani.
A differenza dei monaci dell'alto medioevo, questi nuovi ordini svolgevano la loro missione nelle città, a contatto quindi con le concrete esigenze della popolazione, ma anche interpreti di una nuova sensibilità religiosa, che guardava più al peccatore, alla sua intenzione soggettiva e al suo contesto familiare e sociale, che non al peccato in sé: piuttosto che minacciare pubbliche sanzioni essi invitavano al pentimento e a compensare il peccato con opere di bene. Ne trassero un gran vantaggio i prestatori di denaro cristiani che, pur esercitando l'usura per tutta la vita, potevano liberarsi la coscienza mediante cospicui lasciti testamentari, generalmente in favore della Chiesa, non più condannati in modo inappellabile all'inferno ma a un più accettabile e transitorio purgatorio.
La nuova economia cittadina fornì anche un'altra giustificazione all'attività dei prestatori di denaro, basata sulla distinzione tra rendita e usura. La prima non era mai stata condannata dalla Chiesa e anzi valorizzata se prodotta dal lavoro dell'uomo; ma ormai l'attività bancaria si presentava come la possibilità di fornire una rendita a chi effettuava un deposito; è vero che chi traeva un interesse fisso da un deposito indirettamente praticava usura, ma se l'opinione pubblica accettava l'idea di una banca - che per di più svolgeva anche funzioni di tutela sociale e prestava al papato, ai vescovi e ai principi - era poi impossibile accusare d'usura i suoi clienti.
Gli ebrei e l'usura
A partire dal XII secolo in Europa vi era stata una notevole diffusione dell'usura gestita dagli ebrei, al punto che fin da allora si era creato lo stereotipo dell'"ebreo usuraio", quello stereotipo che si sarebbe poi trasformato in pregiudizio e sarebbe divenuto una delle giustificazioni dell'antisemitismo. Gli ebrei prestavano denaro ai regnanti per assoldare e pagare i loro eserciti, ai nobili perché si potessero concedere i loro lussi, ma anche alle classi più modeste, artigiani e contadini e perfino agli ecclesiastici, vescovi, abbazie e conventi. D'altronde gli ebrei potevano soltanto esercitare pochi mestieri manuali e solo alcune occupazioni, per cui si erano dati all'attività di prestatori di denaro, proibita invece ai cristiani.
Con l'allentarsi del divieto di prestito ad interesse per i cristiani, questi ultimi entrarono sempre di più in concorrenza e competizione con gli ebrei, ai quali cercarono di creare sempre maggiori difficoltà: la loro attività venne regolamentata e ristretta, i tassi di interesse ridotti, gli ebrei vennero scacciati da città o addirittura da interi stati o costretti a vivere chiusi dentro i ghetti. Contro di loro si scatenò una predicazione - soprattutto da parte dei francescani - in cui si mescolavano accuse di avidità, ignobili accuse di deicidio e persino calunnie di omicidio rituale; la conseguenza di queste vere proprie campagne denigratorie fu l'allontanamento dalle città e la proibizione di svolgere attività di prestito o di commercio.