La legge Mattarella, dal nome del suo relatore, Sergio Mattarella, era il sistema elettorale, a prevalenza maggioritaria, in vigore in Italia dal 1993 al 2005 per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il politologo Giovanni Sartori coniò per essa il fortunato soprannome di Mattarellum, che presto soppiantò quello di Minotauro. Quest'ultimo, alludendo all'omonimo mostro della mitologia greca, sottolineava la compresenza di diverse modalità di ripartizione dei seggi.
Era previsto infatti che il 75% dei seggi di ciascuna Camera fosse attribuito con un sistema maggioritario a turno unico che determinava l'elezione, in ciascun collegio uninominale, del candidato con più voti. Il restante 25% dei seggi, al fine di lenire i difetti di rappresentatività che vengono tipicamente attribuiti ai sistemi maggioritari, veniva assegnato attraverso un meccanismo proporzionale, diverso tra i due rami del Parlamento: al Senato la ripartizione avveniva su base regionale: i seggi ulteriori erano attribuiti a ciascuna lista in proporzione alla somma dei voti da essa ottenuti nei collegi uninominali in cui essa era risultata non vincente, secondo un peculiare meccanismo detto scorporo. Nell'ambito di ciascuna lista risultavano quindi eletti, oltre agli eventuali vincitori dei collegi uninominali, anche i restanti candidati più votati. alla Camera, l'assegnazione dei seggi restanti avveniva su base nazionale, in proporzione ai voti che le liste avevano ottenuto in un'apposita votazione, contemporanea ma distinta da quella valida per i collegi uninominali. Tale assegnazione prevedeva una soglia di sbarramento al 4% ed era temperata da un meccanismo di parziale scorporo dei voti ottenuti nei collegi uninominali dal candidati vincitori, ciascuno dei quali in sede di candidatura era associato a una lista che concorreva per la parte proporzionale.
Storia La riforma del sistema elettorale italiano fu attuata con l'approvazione delle leggi 4 agosto 1993 n. 276 e n. 277, che introdussero un sistema elettorale misto. Entrambe le leggi, di iniziativa parlamentare, furono presentate per dare seguito agli esiti del referendum del 18 aprile 1993. Il quesito referendario, approvato a larga maggioranza, era intervenuto sulla legge elettorale del 1946 limitatamente al Senato, abrogandone alcune disposizioni in modo da trasformare il previgente sistema proporzionale in un sistema a base maggioritaria.
La legge Mattarella recepì le indicazioni del referendum per il Senato e le estese anche alla Camera. Veniva così ad essere superato, in entrambi i rami del Parlamento, il precedente sistema proporzionale che era stato in vigore dal 1946 al 1953 e successivamente dal 1954 al 1994. Il nuovo sistema elettorale fu applicato in tre occasioni: le elezioni politiche del 1994, per l'elezione di deputati e senatori della XII legislatura; le elezioni politiche del 1996, per l'elezione di deputati e senatori della XIII legislatura; le elezioni politiche del 2001, per l'elezione di deputati e senatori della XIV legislatura.
L'approvazione della riforma non mancò tuttavia di raccogliere critiche. Per Marco Pannella, che era stato tra i principali promotori del referendum del 1993, la legge Mattarella tradiva il risultato referendario dato che, a suo avviso, con «il mantenimento del 25% di quota proporzionale, il meccanismo dello scorporo che obbliga ciascun candidato dei collegi uninominali a collegarsi con liste di partito, i contrassegni partitici che riempiono le schede elettorali, gli elettori spinti a votare più per i simboli che per le persone» le finalità del referendum risultavano vanificate. A giudizio di Giovanni Sartori, era illusorio il tentativo di creare attraverso il Minotauro un sistema prevalentemente maggioritario all'italiana.
A dicembre 2005, pochi mesi prima delle elezioni politiche del 2006, la legge Mattarella fu sostituita dalla legge Calderoli, che ripristinava il sistema proporzionale introducendo però un premio di maggioranza a beneficio della coalizione più votata.
Funzionamento La legge Mattarella configurava un sistema elettorale misto a prevalenza maggioritario, corretto da una sensibile quota proporzionale pari ad un quarto dei seggi di ciascuna assemblea legislativa.
Ripartizione dei seggi per la quota maggioritaria In prima istanza, il territorio nazionale era suddiviso in 475 collegi uninominali per la Camera e in 232 per il Senato. L'attribuzione di questo primo gruppo di seggi avveniva molto semplicemente in base a un sistema maggioritario a turno unico (first-past-the-post): veniva eletto il candidato più votato nel collegio, che cioè aveva raccolto la maggioranza relativa dei voti. Nessun candidato poteva presentarsi in più di un collegio. I rimanenti seggi erano invece assegnati con un metodo tendenzialmente proporzionale, funzionante però con meccanismi differenziati fra le due assemblee.
Ripartizione dei seggi per la quota proporzionale alla Camera Alla Camera dei Deputati, per l'attribuzione dei restanti 155 seggi l'elettore disponeva di una scheda elettorale separata con la quale poteva votare una delle liste presenti nella propria circoscrizione plurinominale, senza poter tuttavia esprimere alcun voto di preferenza per i singoli candidati (tali liste erano pertanto definite in gergo come "listini bloccati"). La somma dei voti raccolti da ciascuna lista nelle 26 circoscrizioni in cui il territorio nazionale era suddiviso determinava l'esito del collegio unico nazionale, rispetto al quale era effettuato il calcolo dei seggi spettanti a ciascuna lista. A tale scopo, dapprima venivano escluse dalla ripartizione le liste che non avessero superato la soglia di sbarramento nazionale del 4%.
Successivamente, con l'intento di dar compensazione ai partiti minori fortemente danneggiati dal sistema maggioritario in vigore sui 475 collegi uninominali, si applicava il meccanismo dello scorporo decurtando parte dei voti raccolti dalle singole liste in ragione degli esiti del voto nei collegi uninominali. Tutti i candidati nei collegi uninominali, infatti, erano tenuti a dichiarare il collegamento ad una o più liste del proporzionale, fino a sei. In questo modo, l'elezione di un candidato nell'uninominale determinava una riduzione dei voti nel proporzionale alle liste collegate, in misura complessivamente pari al numero di voti che a quel candidato erano serviti per l'elezione, ossia un voto in più di quelli raccolti dal secondo più votato nel medesimo collegio: se la lista collegata era una sola, tali voti erano tolti (scorporati) dall'ammontare dei voti ottenuti da quella lista nel collegio unico nazionale; in caso di collegamento a più liste, per ciascuna di esse l'entità dello scorporo avveniva in proporzione ai voti che queste avevano raccolto nel collegio uninominale in cui il candidato ad esse collegato era risultato eletto.
Dopo aver compiuto le operazioni di scorporo per tutti i 475 candidati eletti nei collegi uninominali e calcolato quindi l'ammontare dei "voti efficaci" per ciascuna delle liste che nel collegio unico nazionale avevano superato la soglia di sbarramento, l'assegnazione alle liste dei 155 seggi residui avveniva mediante il metodo Hare dei quozienti naturali e dei più alti resti. I seggi assegnati a ciascuna lista venivano poi suddivisi tra le 26 circoscrizioni in ragione dei voti che quella lista aveva raccolto in ciascuna di esse.
Fissato il numero di seggi della quota proporzionale spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione, erano proclamati eletti i candidati del listino bloccato, secondo l'ordine in cui essi apparivano, e in subordine i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non eletti per la parte maggioritaria e collegati a quella lista, in ordine decrescente di voti da questi ottenuti.I candidati nei collegi uninominali collegati con più liste concorrevano all'attribuzione dei seggi per la parte proporzionale spettanti a ciascuna delle liste con cui era stato dichiarato il collegamento.
Ripartizione dei seggi per la quota proporzionale al Senato Al Senato, secondo il dettato dell'articolo 57 della Costituzione gli 83 seggi relativi alla quota proporzionale erano assegnati su base regionale. Ogni Regione costituiva una circoscrizione plurinominale a sé stante per la quale il numero di seggi complessivamente spettanti era stabilito in base alla popolazione residente, fatte salve le previsioni dell'articolo 57 della Costituzione: il numero di seggi della quota proporzionale spettanti a ciascuna regione si otteneva cioè sottraendo al totale dei seggi il numero di quelli assegnati con sistema maggioritario, ossia il numero di collegi uninominali in cui la regione era suddivisa.
Per l'assegnazione dei seggi per la quota proporzionale, all'atto della presentazione della candidatura i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione dichiaravano l'appartenenza a un "gruppo di candidati". Dopo aver proclamato i vincitori in ciascun collegio, venivano assommati i voti di tutti i candidati uninominali perdenti appartenenti al medesimo "gruppo"; a tali somme si applicava quindi il metodo D'Hondt delle migliori medie. All'interno di ciascun gruppo, erano infine proclamati eletti i candidati perdenti nei collegi elettorali che avessero ottenuto i migliori risultati percentuali.
Ancor più che alla Camera, ove lo scorporo era parziale, lo scorporo totale previsto per il Senato faceva sì che la quota proporzionale agisse di fatto come una sorta di quota minoritaria che mitigava gli effetti distorsivi del maggioritario.
Schema di calcolo Senato Per il Senato, l'attribuzione dei seggi si svolgeva secondo il meccanismo illustrato nell'esempio sottostante. Si ipotizzi che ad un'immaginaria Regione siano assegnati 8 seggi. Conseguentemente, la Regione è suddivisa in 6 collegi elettorali uninominali (pari al 75% dei seggi complessivamente da assegnare). In tutti i collegi concorrono quattro liste, denominate Cerchi, Quadrati, Triangoli e Pentagoni: ciascuna di esse indica in ogni collegio un proprio candidato. L'elettore esprime il proprio voto con un'unica scheda, in favore di una delle liste presenti nel collegio uninominale di appartenenza (ossia in favore dell'unico candidato di quella lista). La tabella sottostante riporta, a titolo di esempio, i voti ottenuti da ciascuna lista in ognuno dei sei collegi.
ListeCollegio 1Collegio 2Collegio 3Collegio 4Collegio 5Collegio 6Cerchi 30 000 18 000 25 000 19 000 26 000 20 000Quadrati 15 000 20 000 19 000 11 000 16 000 21 000Triangoli 10 000 12 000 11 000 20 000 14 000 13 000Pentagoni 10 000 13 000 6 000 15 000 4 000 9 000
Dapprima si assegnano i sei seggi della quota maggioritaria, proclamando eletto, in ciascun collegio, il candidato della lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Nella precedente tabella di esempio, risultano cioè eletti, evidenziati in rosso, i candidati dei Cerchi nei collegi uninominali 1, 3 e 5, quelli dei Quadrati nei collegi uninominali 2 e 6 e quello dei Triangoli nel collegio uninominale 4.
Successivamente si attribuiscono i due seggi restanti, riservati alla quota proporzionale. A tale scopo, per ogni lista si calcolano i voti residui, pari alla somma dei voti conseguiti dai rispettivi candidati nei collegi uninominali che, non essendo stati i più votati nel collegio, non sono risultati eletti nella quota maggioritaria. La tabella sottostante riepiloga il calcolo dei voti residui per ciascuna lista. In base al meccanismo dello scorporo, in corrispondenza dei candidati vincitori del collegio è riportato il valore 0.
ListaCollegio 1Collegio 2Collegio 3Collegio 4Collegio 5Collegio 6Voti residuiCerchi 0 18 000 0 19 000 0 20 000 57 000Quadrati 15 000 0 19 000 11 000 16 000 0 61 000Triangoli 10 000 12 000 11 000 0 14 000 13 000 60 000Pentagoni 10 000 13 000 6 000 15 000 4 000 9 000 57 000