Lunione di comuni è un ente italiano disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attua la legge 3 agosto 1999, n. 265, in particolare dall'articolo 32. L'ente è costituito da due o più comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di competenza comunale. L'unione è dotata di autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali.
Il D.Lgs. 267/2000 la definisce come un ente locale, ma la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015 precisa che si tratta di una forma istituzionale di associazione tra comuni.Sentenza della Corte costituzionale nº50 del 2015
Alle unioni di comuni si applicano, per quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con specifico riguardo alle norme in materia di composizione e numero degli organi dei comuni, il quale non può eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente.
Il TAR del Lazio con la sua ordinanza n. 1027 del 20 gennaio 2017 ha rinviato alla Corte costituzionale l'obbligo di esercizio associato delle funzioni per i piccoli Comuni ritenendo non “manifestamente infondata” l'incostituzionalità di quest'obbligo. Tale quesito, comunque, è stato dichiarato infondato dalla Consulta con sentenza n.33 del 4 marzo 2019.
Ordinamento amministrativo Scopo I cinque commi dell'articolo 32 definiscono le unioni di comuni in maniera sintetica e precisa, dando la massima flessibilità all'interno di poche regole precise.
Nel primo comma si definisce l'unione come costituita da due o più comuni che devono essere contigui con un obiettivo chiaro: "esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza". Ciò significa che i singoli comuni si uniscono e trasferiscono alle unioni funzioni e servizi. Ciò implica che il servizio o la funzione trasferita all'Unione viene sottratta alla titolarità diretta del Comune, e rientra nella titolarità dell'Unione dei comuni. In ciò si esprime una prima differenza rispetto alle semplici convenzione di gestione dei servizi, in cui la titolarità del servizio permane in capo al comune convenzionato, mentre il comune capofila semplicemente esercita lo stesso su delega degli altri.
L'unione deve avere un atto costitutivo e uno statuto. Lo statuto deve avere alcune caratteristiche: deve essere approvato dai singoli consigli comunali con procedure e maggioranze previste per le modifiche statutarie; deve definire gli organi e le modalità per la loro costituzione; definisce le funzioni svolte dall'unione e le risorse di finanziamento; il presidente deve essere scelto fra i sindaci eletti; gli altri organi previsti, quali la giunta esecutiva e il consiglio dell'unione, devono essere composti da consiglieri o membri delle giunte con la presenza delle minoranze;
L'unione decide al suo interno i regolamenti per la propria organizzazione ed i rapporti con i singoli comuni. Il decreto conclude disponendo che le Unioni seguono le regole ed i principi previsti per i comuni, evidenziando che i componenti degli organi non possono eccedere le disposizioni relative ai comuni con la popolazione complessiva delle amministrazioni locali associate. Ultimo, ma fondante dei poteri delle unioni, è la destinazione di tutti gli introiti che derivano da tasse, tariffe e contributi dovuti per i servizi trasferiti dai comuni.
Attuazioni Con un decreto legislativo che ha regole sintetiche, chiare e minime, le attuazioni sono spesso molto diverse fra di loro e vengono costruite in funzione delle singole esigenze territoriali ed istituzionali. La realizzazione delle unioni di comuni permette di creare delle economie di scala nel dimensionare i servizi e crea le condizioni per la sopravvivenza dei piccoli comuni che, pur mantenendo la loro identità, possono accorpare servizi al fine di ridurre i costi pro-capite e ridurre pro-quota le spese fisse di gestione di alcuni servizi. I costi di gestione degli enti sono solitamente bassi, strutture formate da amministratori dei comuni e servizi coperti da entrate dedicate per la maggior parte dei servizi conferiti.
Le Unioni introdotte dalla L. 142/90 hanno avuto particolare fortuna a partire dalla novellazione riportata dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), che ha soppresso l'obbligo inizialmente previsto per le Unioni di giungere alla fusione entro 10 anni dalla loro costituzione. Successivamente, numerose leggi regionali, a seguito della modifica del titolo V della Costituzione sono intervenute in materia, prevedendo discipline concorrenti, a volte in aperto contrasto con la disciplina del TUEL sulle unioni. In particolare riguardo agli organi. Sono da segnalare due importanti riforme, la prima quella prevista dall'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, che tra l'altro ha indicato le Unioni come una delle due forme di gestione per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali, attualmente individuate nell'art. 21 c. 3 L. 42/09, per i comuni sotto i abitanti (l'altra forma è quella della convenzione ex art. 30 TUEL). La seconda riforma è quella dell'art. 16 L. 148/2011, che ha introdotto una nuova tipologia di unioni, le cosiddette "unioni municipali", pensata per i comuni sotto i mille abitanti e non oltre.
Legge 8 giugno 1990, n. 142 La riforma del 2000 si rese necessaria per correggere e migliorare quelle parti della legge 142/90 che si erano dimostrate, nell'esperienza pratica, oramai insoddisfacenti ed inadeguate. Lo scopo era quello di dare più forza all'azione amministrativa, con particolare attenzione ai comuni di piccola entità demografica, ritenendo essenziali le dimensioni degli enti locali, in relazione al maggior numero di funzioni loro affidate (grazie all'autonomia statutaria di cui essi godono).
I comuni, secondo l'originaria impostazione della legge 142/90 (dal combinato disposto degli artt. 11 e 26), potevano richiedere la fusione immediata (art.11) oppure dar vita alla forma associativa denominata "Unione di comuni" (art.26), la quale costituiva la prima fase del procedimento di fusione. L'art. 26 di questa legge, contenuto nel capo VIII, dedicato alle forme associative, stabiliva che: l'Unione costituisce una forma associativa, realizzata tra enti finitimi, appartenenti alla stessa provincia. (successivamente abrogato) ciascun comune partecipante deve avere una popolazione inferiore a abitanti, ma è ammesso che possa far parte dell'Unione non più di un comune con popolazione compresa tra i 5.000 ed i abitanti. L'Unione viene costituita "per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi". L'Unione tende quindi ad assumere un carattere polifunzionale, spettando all'atto costitutivo ed al regolamento la delimitazione effettiva dell'ambito di attività ad essa demandate.
Legislazione Regionale Le leggi regionali in materia di Unioni, sensi dell’art. 33 del TUEL (d.lgs. 267/2000) hanno come oggetto a) il programma regionale di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni; b) l’incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni; c) la promozione delle unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione ma con ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino di procedere alla fusione.
Oltre a questi oggetti, la legislazione regionale può dettare, per quanto non disciplinato dall’art. 32 TUEL, anche “principi di organizzazione e funzionamento” in materia di Unioni (art. 1 comma 106 l. 56/2014).
Le Unioni a cui aderiscono comuni con popolazione inferiore ai abitanti (o 3.000, se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane), ed istituite dopo il 2010, debbono inoltre tener conto del diverso limite demografico minimo previsto dalla legge regionale per la loro costituzione o eventuali deroghe all’obbligo dell’esercizio associato disposte in ragione di particolari condizioni territoriali disposte dalla legge regionale (art. 14, c. 31 d.l. 78/2010).
Questo si traduce in alcune variazioni regionali rispetto alla Normativa nazionale, in particolare:
Utilizzo da parte di due delle regioni a statuto speciale,Trentino-Alto Adige e Sardegna, di altre forme associative equiparabili alle Unioni. Utilizzo di specifica nomenclatura in Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia Continua presenza delle comunità montane come enti non equiparabili alle Unioni in Campania, Lazio e Lombardia, e con la possibilità quindi ai loro comuni di appartenere contemporaneamente ai due diversi enti. Uniche due eccezioni a livello nazionale di "doppia appartenenza" fuori dalle regioni già citate sono l'Unione Besa in Sicilia e l'Unione dell'Alta Anaunia in Trentino.
Elenco delle Unioni di Comuni in Italia Qui sono elencate le unioni attive. Vedi Unioni di comuni soppresse per quelle del passato.
Abruzzo
Provincia di Chieti Unione dei comuni dei Miracoli Unione dei comuni montani Maiella orientale-Verde Aventino Unione dei comuni del Sinello Unione dei comuni montani del Sangro Unione dei comuni della Vallata del Foro
Provincia dell'Aquila Unione dei comuni Montagna Marsicana Unione dei comuni montani Montagna Aquilana Unione Montana Sirentina
Provincia di Pescara Unione dei Comuni Città della Maiella
Provincia di Teramo Unione dei comuni Città Territorio-Val Vibrata Unione dei comuni montani della Laga Unione dei comuni Colline del Medio Vomano Unione dei comuni Terre del Sole
Basilicata
Provincia di Matera Unione dei Comuni Collina Materana Unione dei comuni Medio Basento
Provincia di Potenza Unione Comuni Alto Bradano Unione dei comuni Medio Agri Unione Lucana del Lagonegrese Unione dei comuni Val Camastra Basento
Calabria
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Unione dei comuni della Valle del Torbido
Provincia di Catanzaro Unione dei Comuni Monte Contessa Unione dei Comuni Monti Ma.re. da Temesa a Terina Unione dei Comuni Pre Sila Catanzarese Unione dei Comuni del Versante Ionico Unione dei Comuni dell'istmo
Provincia di Cosenza Unione dei Comuni CO.RO. PNRR Unione dei Comuni Aree Interne Alto Jonio Campania
Provincia di Avellino Unione dei comuni Antico Clanis Unione dei comuni del Baianese Alto Clanis Unione dei comuni Terre dell'Ufita Unione dei comuni della Città Caudina
Provincia di Benevento
Unione dei comuni della Città Caudina
Città metropolitana di Napoli
Unione dei Comuni di Trecase - Boscoreale - Boscotrecase
Provincia di Caserta Unione dei Comuni Agro Unito
Provincia di Salerno Unione dei comuni Alto Calore Unione dei comuni Paestum Alto Cilento Unione di comuni Valle del Fasanella Unione dei comuni Velini
Emilia-Romagna
Città metropolitana di Bologna Unione Reno Galliera Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia Unione dei comuni Terre d'acqua Unione Terre di pianura Unione dei comuni Savena-Idice Nuovo Circondario Imolese Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese
Provincia di Ferrara Unione dei comuni Valli e Delizie Unione Terre e Fiumi Unione dei comuni delle Terre del Delta
Provincia di Forlì-Cesena Unione dei comuni del Rubicone e Mare Unione dei Comuni Valle Savio Unione Montana dei comuni della Romagna forlivese
Provincia di Modena Unione dei comuni del Distretto ceramico Unione dei comuni del Frignano Unione dei Comuni Modenesi Area Nord Unione Comuni del Sorbara Unione delle Terre d'argine Unione Terre di Castelli
Provincia di Parma Unione Bassa Est Parmense Unione Bassa Ovest Parmense Unione montana Appennino Parma Est Unione Pedemontana Parmense Valli del Taro e Ceno
Provincia di Piacenza Unione Montana Valli Trebbia e Luretta Unione Val Nure e Val Chero Unione Montana Alta Val Nure Unione Montana Alta Val d'Arda
Provincia di Ravenna Unione dei comuni della Bassa Romagna Unione della Romagna Faentina