La scuola privata in Italia (anche scuola parificata o scuola paritaria), nell'ambito del sistema dell'istruzione italiano ha una particolare disciplina normativa rispetto alla scuola pubblica.
Evoluzione storico-normativa Dopo la proclamazione del Regno d'Italia le istituzioni scolastiche private italiane non erano soggette ad una disciplina generale, soprattutto per il loro riconoscimento; la legge Casati del 1859 prevedeva comunque la possibilità per i privati di aprire scuole mentre durante il ventennio fascista la riforma Gentile del 1923 garantiva la parificazione alle scuole pubbliche in presenza di particolari requisiti.
Con la nascita della Repubblica Italiana l'art. 33 della carta costituzionale assicurava ad esse piena libertà, e che agli alunni di tali istituti fosse garantito un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. Tuttavia dal secondo dopoguerra vi era una frammentazione di procedure normative per il riconoscimento legale (per le scuole secondarie), l’autorizzazione al funzionamento (per le scuole materne), la parificazione (per le scuole elementari).
Durante gli anni 1980 il movimento "Comunione e Liberazione" si fece promotore del finanziamento pubblico alla scuola privata venne elaborato normativamente in due proposte di legge del 1983 e del 1987; successivamente anche il "Partito Popolare Italiano" presentò una propria proposta nel 1994, ma in assenza di una specifica normativa nazionale, solo alcune regioni italiane emanarono norme in la materia, come l'Emilia-Romagna.La normativa sul riconoscimento venne poi raccolta nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con le procedure previste dall’O.M. 26 giugno 1992, n. 215.
La legge 10 marzo 2000, n. 62 - emanata durante il governo D'Alema II - ha disciplinato in modo generale la materia equiparando le scuole private che avessero particolari requisiti alle scuole statali, introducendo il concetto di scuola paritaria (art. 1). Il decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 (convertito, con modifiche, in legge 3 febbraio 2006, n. 27) ha ricondotto le scuole non statali alle due sole tipologie di scuole paritarie e scuole non paritarie. In relazione a tale norma sono stati emanati specifici decreti ministeriali di regolamentazione delle procedure per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento (D.M. 29 novembre 2007, n. 267), e per l’inclusione ed il mantenimento in un elenco regionale delle scuole non paritarie (D.M. 29 novembre 2007, n. 263). Infine il D.M 27 agosto 2020 n. 108 stabilisce l’obbligo per le scuole paritarie di comunicare all’Ufficio scolastico regionale di competenza, tramite il portale SIRI, i dati relativi ai docenti entro il termine del 30 settembre di ciascun anno scolastico. La tipologia dei dati è indicata in un apposito allegato a tale decreto.
I requisiti Per ottenere la parificazione è necessario il riconoscimento con decreto emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. I requisiti richiesti per la parificazione sono previsti dalla legge, in linea di massima sono richiesti:
copia dell’atto costitutivo (e statuto in caso di fondazioni, cooperative sociali e associazioni) del soggetto gestore. codice fiscale/partita IVA del gestore; un progetto educativo redatto in conformità ai principi costituzionali; linee essenziali del piano triennale dell’offerta formativa e suo svolgimento annuale nonché dichiarazione della sua conformità ai principi costituzionali; numero delle classi o sezioni ed elenco degli iscritti a ciascuna classe o sezione gestite dall’ente che ha in gestione l’istituzione; indicazione dell’ubicazione della scuola, unita alla documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali; disponibilità di arredi e attrezzature tecniche; quadro orario settimanale (orari di lezione e relative discipline); elenco del personale docente, con titolo di studio, abilitazione e tipo di contratto; composizione degli organi collegiali scolastici.
L’istanza per il riconoscimento della parità deve essere presentata all'Ufficio scolastico regionale (USR) competente per territorio entro il 31 marzo dell’anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità. In caso di accoglimento, il riconoscimento decorre dal 1° settembre successivo all’anno scolastico in cui è stata presentata la medesima. L'USR provvederà poi ai relativi aggiornamenti sul portale ministeriale SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione) nella sezione riguarda l'anagrafe scuole non statali.
Caratteristiche Forma giuridica Le scuole private italiane possono essere costituite in forma di:
associazione; fondazione; impresa sociale; ONLUS; società (secondo quanto previsto dalle leggi in materia).
Gli organi scolastici L'assetto e l'organizzazione di tal istituti scolastici può esser diverso, anche per quanto riguarda la presenza di organi collegiali, sebbene debbano rispettare le leggi previste in materia. Le figure apicali sono il Gestore didattico, nominato dal soggetto gestore della scuola, e il Coordinatore didattico, scelto dal primo.
I finanziamenti pubblici Le scuole non statali ricevono oggi denaro pubblico sotto forma di:
sussidi diretti, per la gestione di scuole dell'infanzia e primarie (ex parificate); finanziamenti di progetti finalizzati all'elevazione di qualità ed efficacia delle offerte formative di scuole medie e superiori; contributi alle famiglie denominati "buoni scuola" e disponibili solo per la scuola dell'obbligo.
Contributi diretti Il Decreto Ministeriale 8 giugno 1998, n. 261 ed il Decreto Ministeriale 19 novembre 1999, n. 279 stabiliscono i presupposti per la successiva sistematica e regolare concessione di finanziamenti alle scuole private. In merito ai finanziamenti pubblici la legge 62/2000 ha previsto:
l'applicazione anche alle scuole paritarie del trattamento fiscale riservato agli enti senza fini di lucro; l'istituzione di fatto dei buoni scuola statali (stanziamento di 300 miliardi di lire a decorrere dal 2001); l'aumento di 60 miliardi di lire dello stanziamento per i contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate; l'aumento di 280 miliardi di lire dello stanziamento per le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato; lo stanziamento di un fondo di 7 miliardi di lire per favorire l'inserimento dei disabili nelle scuole private e la costruzione delle strutture necessarie.
Il decreto Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 27 del 11 febbraio 2005, n. 27 ha inoltre disposto che: non si parla più di “concessione di contributi”, ma di “partecipazione alle spese delle scuole secondarie paritarie”; è abbassata la soglia di alunni per classe (da 10 a 8) per l'accesso ai contributi; vengono innalzati i livelli massimi dei contributi (12 000 euro per una scuola media inferiore, 18 000 per una scuola media superiore); sono più che raddoppiati i finanziamenti per i progetti formativi (da circa 6 milioni di euro ad oltre 13 milioni).
Nel 2005 l'ammontare dei contributi alle scuole non statali ammontava circa 500 milioni di euro, come esposto nella circolare ministeriale del 22 marzo 2005, n. 38.
I "buoni scuola" La legge 62/2000 ha introdotto i "buoni scuola" - ovvero un tipo di sostegno economico dell'importo massimo di € 300,00 erogato dalle regioni italiane (sotto forma di voucher) - agli studenti che frequentino scuole paritarie (ma anche statali), per aiutare a coprire le spese di iscrizione e frequenza - con un piano straordinario di finanziamento, attuato poi con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003) che prevedeva un tetto di 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005.
Durante il governo Berlusconi II la successiva legge finanziaria del 2004, aumentò il tetto per il 2005 a 50 milioni di euro con accesso ai buoni per tutte le famiglie che entrano in graduatoria in base al limite di reddito. La legge sulla parità non prevede alcuna incompatibilità dei buoni statali con eventuali buoni regionali (previsti poi da Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Liguria, Toscana, Sicilia, Piemonte), per cui buoni statali e regionali risultano cumulabili.
In Lombardia il sistema del buono scuola è stato introdotto da Roberto Formigoni nel 2000: un finanziamento alle famiglie volto a sostenere il pagamento delle rette scolastiche e a garantire la libertà d'educazionePassa anche il «buono scuola», due milioni a chi iscrive un figlio alle private, Corriere, 28 luglio 2000, che secondo i suoi critici ha beneficiato all'80% gli alunni delle scuole private (9% del totale della popolazione scolastica), senza criteri di merito o di reddito, per un totale di 400 milioni di euro tra 2001 e 20098º Rapporto sul Buono Scuola - 2009 , Gruppo Consiliare Regionale di Rifondazione Comunista - Regione LombardiaManifesto: Modello Formigoni: l'80% dei fondi alle scuole private, 3 dicembre 2009Lombardia, i buoni scuola vanno ai privati, Il Fatto Quotidiano, 22 dicembre 2009. Secondo altri, la misura si è rivelata inoltre inefficace nel favorire le scuole private, che non sono aumentate in numero né in alunni, e non ha favorito la qualità della formazione degli studenti lombardi, che nelle indagini OCSE PISA (2003 e 2006) sono scesi in classifica, ma ha costituito un semplice trasferimento di fondi dalla Regione alle famiglie degli studenti delle scuole private, LeRagioni.it, 30 novembre 2009.
Nel Veneto l'abolizione del buono-scuola fu oggetto del referendum regionale abrogativo del 2002, ma esso non superò il quorum.
Tesi favorevoli al sostegno Costituzionalità dei finanziamenti L'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana dà il diritto "ad Enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato", il fatto che i finanziamenti vengano dati a scuole gestite da privati, non costituisce violazione del suddetto articolo della Costituzione nel momento in cui anch'esse sono paritarie e pubbliche (aperte a tutti), come viene ricordato all'art 3 della legge 62/2000.
I buoni scuola servono a garantire l'articolo 34 della Costituzione secondo il quale "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (i gradi successivi alla scuola dell'obbligo). inoltre "La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".
L'articolo 34 è un'applicazione al caso specifico della scuola dell'articolo 3 della costituzione che indica il più generico diritto all'uguaglianza e il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dell'Italia.
Risparmio per la finanza statale Secondo un'elaborazione dell'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), al 2012 le scuole paritarie erano in tutto , di queste scuole cattoliche o di ispirazione cristiana, frequentate complessivamente da studenti. La maggior parte di queste ultime erano scuole dell'infanzia, con istituti per un totale allievi; ovvero un bambino su quattro, nella fascia d'età compresa tra i 3-6 anni, frequenta una scuola materna cattolica. Secondo tali dati vi sarebbe stato di un risparmio per l'erario statale italiano di 6 miliardi e 334 milioni l'anno.
Tesi contrarie al sostegno Diffusione del lavoro sommerso L'Istat ha calcolato che nel 2008 i dipendenti irregolari nel settore dell'istruzione privata erano 17 200 mentre nel 2009 si è passati a 19 000 (+10,5%).http://www.istat.it/it/files/2011/09/tavole3.zip?title=Misura+dell%E2%80%99occupazione+non+regolare+-+21%2Fset%2F2011+-+Tavole.zip I dati dell'OCSE